Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5778 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 5778 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10314/2023 R.G.
proposto da
SOCIETÀ ITALIANA DI REVISIONE E RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N. 530/09 RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME
– intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2875 del 20/2/2023; udita la relazione della causa svolta all ‘ udienza dell ‘ 8/1/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori delle parti e lette le memorie.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME promuoveva nei confronti della debitrice NOME COGNOME una procedura di espropriazione forzata presso il terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE (in forma abbreviata, RAGIONE_SOCIALE oppure RAGIONE_SOCIALE, società fiduciaria ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
2. La società dichiarava di detenere, per conto dell ‘ esecutata, quote di fondi comuni di investimento; con provvedimento del 15/12/2015, il giudice dell ‘ esecuzione del Tribunale di Roma ordinava alla RAGIONE_SOCIALE, individuata «come commissionario», di vendere le quote dei fondi.
3. In esito alla vendita dei titoli, con ordinanza dell ‘ 1/4/2016, il medesimo giudice -dichiarata l ‘ inammissibilità dell ‘ intervento del Fallimento n. 530/09 RAGIONE_SOCIALE.r.lRAGIONE_SOCIALE, creditore del procedente COGNOME -così provvedeva: «vista la dichiarazione resa dal Terzo RAGIONE_SOCIALE visto l ‘ art. 553 c.p.c. assegna in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente COGNOME COGNOME la somma ulteriore di € 446.346,61 … entro il limite massimo della somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato, al quale ordina di corrispondere la somma suddetta, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del presente provvedimento … con l’ avvertimento che, in difetto e decorso tale termine, l ‘ assegnatario potrà procedere in via esecutiva previa precettazione della somma dovuta. Con il pagamento di cui sopra, il terzo pignorato è liberato, nella stessa misura, nei confronti del debitore esecutato.».
4. In data 12/4/2016 il Fallimento n. 530/09 RAGIONE_SOCIALE promuoveva nei confronti di NOME COGNOME una procedura di espropriazione presso terzi -la stessa RAGIONE_SOCIALE -sottoponendo a pignoramento il
credito vantato dal COGNOME nei confronti della fiduciaria in forza della menzionata ordinanza dell ‘ 1/4/2016.
5. Il 3/5/2016 la RAGIONE_SOCIALE -che in data 21/4/2016 aveva provveduto al pagamento in favore del COGNOME ottemperando alla succitata ordinanza -rendeva dichiarazione negativa; ciononostante, il giudice dell ‘ esecuzione provvedeva ad assegnare il credito al Fallimento con ordinanza del 9/3/2017, tempestivamente impugnata ex art. 617 c.p.c. dalla società e, previa sua sospensione, revocata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 11531 dell ‘ 11/8/2020.
6. Ripresa la procedura esecutiva e avviato l ‘ accertamento endoesecutivo dell ‘ obbligo del terzo, con l ‘ ordinanza dell ‘ 8/4/2019 il giudice dell ‘ esecuzione del Tribunale di Roma respingeva la domanda avanzata dal Fallimento.
7. In accoglimento dell ‘ opposizione proposta dallo stesso Fallimento, con la sentenza n. 2875 del 20/2/2023, il Tribunale di Roma revocava l ‘ ordinanza e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite.
8. Per quanto qui ancora rileva, il giudice di merito affermava: «L ‘ ordinanza del 1.4.2016 è stata emessa, come si è detto, a definizione di un procedimento esecutivo presso terzi e con essa è stata disposta l ‘ assegnazione di una somma di denaro in favore di NOME COGNOME ordinando al terzo pignorato di procedere al pagamento in suo favore. Quel provvedimento ha pertanto la natura dell ‘ ordinanza di assegnazione di crediti ai sensi dell ‘ art. 553 c.p.c., la quale, all ‘ atto del suo deposito in cancelleria, produce l ‘ immediato effetto giuridico di trasferire in favore del creditore-assegnatario la situazione giuridica soggettiva -di creditore del terzo pignorato -in cui fino a quel momento si trovava l ‘esecutato. … Il fatto che il giudice dell ‘ esecuzione, con ordinanza del 15.12.2015 (prodotta dalla Siref), avesse affidato al terzo l ‘ incarico di procedere alla vendita forzata delle quote assoggettate a pignoramento non ha determinato alcuna conseguenza in ordine alla collocazione e agli obblighi della Siref con riferimento alla somma ricavata dalla vendita. Ciò peraltro emerge dalla stessa ordinanza, con la
quale si disponeva che ‘ il terzo provveda, altresì, alla custodia del ricavato della vendita sino alla sua assegnazione e ad effettuare la nuova dichiarazione in merito all ‘ importo eventualmente ricavato dalla vendita ‘ ; la Siref ha continuato cioè ad essere sottoposta ad obblighi e al compimento di attività proprie del terzo pignorato e non del commissionario, poiché l ‘ attività svolta in tale veste si era conclusa con la liquidazione delle quote e l ‘ acquisizione delle somme ricavate. In buona sostanza -essendo stata NOME COGNOME titolare dapprima delle quote pignorate e, successivamente alla loro vendita, del diritto di credito alla restituzione della somma corrispondente al loro valore, ricavata dalla vendita e assoggettata a pignoramento in luogo delle quote -a seguito della vendita gli obblighi assunti dal terzo nei confronti dell ‘ esecutata (e poi anche del creditore pignorante) si sono trasferiti sulle somme ricavate, connotandosi in base alle caratteristiche proprie del diverso bene/credito assoggettato a pignoramento. A seguito della vendita forzata e di quanto specificamente stabilito dal giudice dell ‘ esecuzione, la posizione assunta della Siref in quella procedura resta perciò quella propria del terzo pignorato. Ed è per questa ragione che il processo esecutivo n. 11471/2015 è stato poi definito con l ‘ ordinanza di assegnazione del 1.4.2016, nella quale è stato fatto espresso riferimento sia all ‘ art. 553 c.p.c., sia alla qualità di terzo pignorato della Siref (in quel provvedimento indicata come RAGIONE_SOCIALE), tenuta ad adempiere all ‘ ordine di pagamento in favore dell ‘assegnatario. … Premesso che … il pagamento in favore di NOME COGNOME è stato eseguito dalla RAGIONE_SOCIALE successivamente alla ricezione della notifica dell ‘ atto di pignoramento presso terzi, con cui il fallimento ha introdotto il processo esecutivo nei confronti del COGNOME iscritto al n. 9993/2016 r.g.e., deve darsi soluzione alla questione se il fatto che la fonte dell ‘ obbligazione di pagamento gravante sulla COGNOME in favore del COGNOME è un ‘ ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., ponga una deroga alla regola prevista dall ‘ art. 2917 c.c. con riferimento ai pignoramenti di crediti, secondo la quale l ‘ estinzione del credito oggetto del pignoramento per cause verificatesi successivamente al pignoramento non ha
effetti in pregiudizio del creditore pignorante. Applicando infatti la menzionata disposizione di legge al caso in esame -in cui l ‘ estinzione del credito vantato dal COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, avente fonte nell ‘ ordinanza di assegnazione del 1.4.2016, è avvenuta a seguito del pagamento eseguito il 21.4.2016 -quella condotta estintiva dell ‘ obbligazione è stata posta in essere in violazione degli obblighi gravanti in capo alla RAGIONE_SOCIALE a seguito della notifica dell ‘ atto di pignoramento presso terzi, ricevuta il 12.4.2016. A tale data, infatti, la terza pignorata COGNOME era debitrice dell ‘ esecutato NOME COGNOME della somma di € 446.346,61 e pertanto (i) tenuta all’ osservanza degli obblighi di conservazione e custodia su di essa gravanti ai sensi dell ‘ art. 546 c.p.c., tra i quali quello di mantenere il vincolo impresso dal pignoramento eseguito dal fallimento, e (ii) sottoposta agli effetti dell ‘ ordine di pagamento contenuto nell ‘ eventuale ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. in favore del fallimento. Tale assetto dei rapporti tra i soggetti coinvolti nei due processi esecutivi non muta facendo riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 374/1996, richiamata dalla COGNOME nella dichiarazione resa ai sensi dell ‘ art. 547 c.p.c. e nei propri scritti difensivi a sostegno della tesi secondo la quale il primo pignoramento e la conseguente ordinanza di assegnazione sarebbero stati ostativi alla produzione degli effetti tipici del secondo pignoramento e avrebbero imposto, o comunque giustificato, il pagamento in favore del primo assegnatario. Dalla lettura della motivazione della sentenza emerge infatti che la questione … era stata sollevata nell ‘ ambito di un processo esecutivo nel corso del quale si era verificata una situazione differente rispetto a quella oggetto di esame in questa sede. In quel caso i pignoramenti promossi da due distinti creditori avevano avuto ad oggetto il medesimo credito, vantato dallo stesso debitore esecutato nei confronti dello stesso terzo … Nel caso in esame, invece, i due pignoramenti non avevano avuto ad oggetto lo stesso credito: il primo pignoramento aveva infatti colpito il credito vantato da NOME COGNOME nei confronti della Siref; il secondo pignoramento, il diverso credito -del medesimo importo -vantato nei confronti
della Siref da NOME COGNOME come a questi trasferito dall ‘ ordinanza di assegnazione emessa il 1.4.2016 nel procedimento n. 11471/2015. In tale situazione, nella quale comunque non sarebbe stato possibile disporre la riunione dei due procedimenti esecutivi perché il secondo aveva a presupposto la conclusione del primo (con l ‘ assegnazione al COGNOME del credito poi assoggettato a pignoramento dal fallimento), non sarebbe stato possibile procedere alla riunione dei procedimenti perché non era stato sottoposto a pignoramento lo stesso credito. … E, stante la situazione soggettiva della COGNOME al momento della notifica del pignoramento, di creditrice del COGNOME della somma di € 446.346,61, deve concludersi che con l’ ordinanza impugnata è stata erroneamente rigettata la domanda di accertamento dell ‘ esistenza dell ‘ obbligo del terzo, la quale avrebbe dovuto invece essere accolta, dichiarando che alla data di notifica dell ‘ atto di pignoramento ad opera del fallimento la COGNOME era creditrice del Chiarella di quella somma e che il successivo pagamento non era efficace nei confronti del creditore procedente.».
Avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; resisteva con controricorso il Fallimento n. 530/09 RAGIONE_SOCIALE mentre non svolgeva difese nel giudizio di legittimità l ‘ intimato NOME COGNOME.
Il Pubblico Ministero depositava memoria scritta e anche all ‘ udienza concludeva per il rigetto del ricorso.
Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 509, 510, 521, 532, 542, 552, 553 c.p.c., nonché dell ‘ art. 2917 c.c.», per avere il giudice di merito ritenuto che RAGIONE_SOCIALE fosse ancora -in esito alla vendita forzata delle quote dei fondi d ‘ investimento compiuta ex art.
532 c.p.c. nella qualità di commissionario -terza pignorata e, come tale, sottoposta ai relativi obblighi.
In altri termini, secondo la ricorrente, il provvedimento emesso a conclusione della procedura espropriativa promossa dal COGNOME non era un ‘ ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., bensì di distribuzione ex artt. 510 e 542 c.p.c. (con ordine al commissionario e custode, ai sensi dell ‘ art. 521 c.p.c. della somma ricavata, -di attribuirla pro quota ai creditori), e di conseguenza il pagamento eseguito in favore di COGNOME non costituiva soddisfazione di un credito assegnato al medesimo, difettando così i presupposti applicativi dell ‘ art. 2917 c.c.
2. La tesi della ricorrente è infondata, benché suggestiva.
La società, difatti, fornisce una plausibile ricostruzione della procedura promossa dal COGNOME e delle modalità con cui è stata eseguita la vendita forzata dei titoli per arrivare a sostenere che, tra i contraddittori provvedimenti adottati dal giudice dell ‘ esecuzione, la COGNOME aveva assunto la qualità di commissionario alla vendita dei titoli staggiti, perdendo quella originaria di terzo pignorato.
3. Tuttavia, tale ricostruzione è stata ritenuta scorretta dal giudice del merito perché in contrasto con l ‘ esplicita individuazione della Siref come terzo pignorato e con la reiterata qualificazione dell ‘ ordinanza conclusiva come di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. (e non di distribuzione del ricavato).
In altre parole, quand’anche il giudice dell ‘ esecuzione (conclusa con l ‘ ordinanza dell ‘ 1/4/2016) avesse designato l ‘ odierna ricorrente come commissionario alla vendita, aveva infine -in base al tenore letterale dell ‘ ordinanza dell ‘ 1/4/2016, sul punto non opposta da alcuno -univocamente qualificato la stessa quale debitrice del ricavato della liquidazione delle quote.
Del resto, se davvero la COGNOME fosse stata considerata alla stregua di un mero commissionario, sarebbe stato disposto il versamento delle somme per poi procedere alla distribuzione del ricavato, mentre nella fattispecie è stato configurato un vero e proprio credito dell ‘ originaria esecutata, poi fatto
coerentemente oggetto di assegnazione (inequivocabilmente ex art. 553 c.p.c.) in favore del COGNOME e degli altri creditori intervenuti.
Non occorre in questa sede esaminare se fossero corrette le modalità di svolgimento di quella procedura, rispetto alla quale non sono state spiegate opposizioni, poiché ciò che rileva è la constatata ordinanza di assegnazione del credito, in forza della quale la COGNOME è qualificata e diventata debitrice del COGNOME di un credito, poi pignorato dall ‘ odierno controricorrente, al quale si applica l ‘ art. 2917 c.c.
Col secondo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la violazione dell ‘ art. 2917 c.c., per avere il Tribunale -male argomentando dalla pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 374 del 2/11/1996 -ritenuto inapplicabile alla fattispecie il principio secondo cui l ‘ inefficacia disposta dalla citata sentenza non si estende all ‘ estinzione che si verifica per effetto del procedimento esecutivo e, nello specifico, al pagamento compiuto in ottemperanza all ‘ ordinanza di assegnazione.
La censura è infondata.
Come già rilevato nella sentenza impugnata, la ricorrente estrapola una frase – «l ‘ inefficacia dell ‘ estinzione del credito pignorato disposta dall ‘ art. 2917 c.c. non si estende all ‘ estinzione che si verifichi per effetto del procedimento esecutivo» -dal più ampio contesto della sentenza della Corte costituzionale n. 374 del 2/11/1996.
La menzionata decisione, infatti, non si attaglia alla fattispecie in esame: in quell ‘ occasione il giudice delle leggi era chiamato a pronunciarsi sul potenziale ed iniquo pregiudizio derivante da successivi pignoramenti compiuti in danno del medesimo debitore e nei confronti dello stesso terzo pignorato, il quale si sarebbe trovato nell ‘ impasse di non poter ottemperare al pagamento di cui all ‘ ordinanza di assegnazione della somma emanata dal giudice nel primo procedimento esecutivo dopo la notificazione di un secondo pignoramento, poiché il pagamento così eseguito sarebbe stato inefficace e
inopponibile al secondo pignorante: la pronuncia interpretativa della Consulta ha, dunque, dato una logica lettura restrittiva dell ‘ art. 2917 c.c..
Nel caso de quo , invece, il debito della RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME (costituito con l ‘ ordinanza ex art. 553 c.p.c. emessa l ‘ 1/4/2016) è stato oggetto di un successivo pignoramento del creditor creditoris e, dunque, non poteva prospettarsi alcun rischio di un doppio pagamento da parte dell ‘ odierna ricorrente (che dà dell ‘ art. 2917 c.c. un ‘ interpretatio abrogans ).
In conclusione, dunque, il ricorso dev ‘ essere respinto.
Consegue al rigetto dell ‘ impugnazione la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 11.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,