Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25583 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25583 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30456/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE RAGIONE_SOCIALENA, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE)
NOME AMATA
– intimati –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 556 del 7/7/2022 del Tribunale di Termini Imerese; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘1 /7/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-l ‘RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, pignorava i crediti vantati dal proprio debitore -l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) -nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna;
-q uest’ultimo, in qualità di terzo pignorato, rendeva una dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. di contenuto negativo, la quale veniva contestata dal creditore procedRAGIONE_SOCIALE;
-i l giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, investito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento endoesecutivo ex art. 549 cod. proc. civ., con l’ ordinanza del 23/12/2019 risolveva la contestazione e assegnava il credito;
-la predetta ordinanza era fatta oggetto di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ;
-con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 556 del 7/7/2022, il Tribunale di Termini Imerese accoglieva l’opposizione e dichiarava l’insussistenza del credito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti del predetto RAGIONE_SOCIALE;
-avverso la predetta sRAGIONE_SOCIALEnza la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-resisteva con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità l’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME, già contumaci nel grado di merito;
-all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del l’ 1/7/2024, il Collegio si riservava il deposito RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo, la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE lamenta «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti (e conseguRAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 132 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 118 disp. att. c.p.c.) nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c . e 2728 c.c., , in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5» ;
-in particolare l’RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE incentra la censura sulla seguRAGIONE_SOCIALE affermazione RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata: «… la parte creditrice, seppur affrontando il tema RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di vincoli di indisponibilità RAGIONE_SOCIALEe somme, non ha tuttavia specificatamRAGIONE_SOCIALE contestato il contenuto di tale documento, pur prodotto dalla parte attrice fin dall’atto di citazione …»; col motivo si sostiene che l’aver mancato di rilevare le plurime contestazioni svolte dalla creditrice rispetto al menzionato documento («l’attestazione , rilasciata dal DirigRAGIONE_SOCIALE del servizio di gestione, circa la sussistenza di somme dovute dall’RAGIONE_SOCIALE giusta provvedimenti di assegnazione per € 5.060.408,21 al 14.6.2019 (data d ella notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di pignoramento presso terzi)») integra il vizio di omesso esame di un fatto discusso tra le parti e decisivo per la soluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia; si deduce, poi, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2728 cod. civ ., perché -contrariamRAGIONE_SOCIALE a quanto statuito dal giudice di prime cure (secondo il quale, «in assenza di specifica prova contraria, deve riconoscersi ‘una presunzione di legittimità anche quando la P.A. che li ha emessi sia una parte in causa’») al valore presuntivo RAGIONE_SOCIALE‘attestazione erano stati contrapposti elementi probatori atti a superare la presunzione di veridicità RAGIONE_SOCIALEe circostanze ivi riportate;
-la riconduzione RAGIONE_SOCIALEa pretesa omissione del Tribunale nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è di per sé erronea, atteso che quanto (in tesi) non è stato considerato non è un fatto storico, bensì un atto (o più atti) del processo, il che può, quantomeno astrattamRAGIONE_SOCIALE, integrare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.;
-in ogni caso, rispetto al contenuto di un documento è malamRAGIONE_SOCIALE invocato dalla parte ricorrRAGIONE_SOCIALE -non già dal giudice di merito -il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., posto che questo non riguarda le prove costituite offerte dalle parti, le quali possono invece formare oggetto di valutazione -come quella compiuta dal Tribunale, che ha attribuito efficacia probatoria presuntiva all’attestazione del dirigRAGIONE_SOCIALE ed eventualmRAGIONE_SOCIALE di disconoscimenti o di querele di falso: difat ti, «L’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto RAGIONE_SOCIALEa controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra querela di falso …» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018, Rv. 647939-01) e, ancora, «Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti» (Cass., Sez. 3, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 6172 del 05/03/2020, Rv. 657154-01);
-in ogni caso, la censura è inammissibile perché non risulta illustrata, né altrimenti percepibile, la decisività del preteso errore del giudice di merito: infatti, pur ipotizzando che la dichiarazione del dirigRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘assessorato regionale fosse stata oggetto di specifica contestazione, il Tribunale ha valutato il predetto documento dopo che è stata «esaminata la copiosa documentazione prodotta dalla parte opponRAGIONE_SOCIALE» (peraltro, richiamata nella sRAGIONE_SOCIALEnza e sottaciuta dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE nell’atto intr oduttivo) e sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa stessa, puntualmRAGIONE_SOCIALE analizzata, è stata resa la decisione oggetto di gravame;
-del pari inammissibile è il profilo RAGIONE_SOCIALEa doglianza che vorrebbe sottoporre a questa Corte di legittimità un riesame degli elementi probatori che, secondo quanto sostenuto dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE («Non è vero, in effetti, che il convenuto, odierno ricorrRAGIONE_SOCIALE, non avrebbe fornito nessuna prova attendibile sul punto»), avrebbero consentito di superare la valenza probatoria presuntiva attribuita alla documentazione RAGIONE_SOCIALE‘opponRAGIONE_SOCIALE ;
-col secondo motivo, la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce «violazione e falsa applicazione degli articoli 543, 546 e 547 c.p.c., nonché degli articoli 2740, 2910 e 2917 c.c., motivazione apparRAGIONE_SOCIALE e, quindi, sostanzialmRAGIONE_SOCIALE omessa su un punto decisivo del giudizio (e conseguRAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 132 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 118 disp. att. c.p.c.), in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4»;
-anche la seconda censura è inammissibile;
-l’RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE riporta stralci RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e ne trae queste conclusioni: «Ritiene, dunque, il Tribunale che il creditore procedRAGIONE_SOCIALE non possa sottoporre a pignoramento crediti diretti del debitore nei confronti del terzo, ma solo debiti vantati da un creditore verso RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata enuncia il principio secondo cui il documento che dimostri certamRAGIONE_SOCIALE la sussistenza di un debito del terzo pignorato verso il debitore esecutato non può essere oggetto di assegnazione al creditore procedRAGIONE_SOCIALE, in quanto non è dimostrato che sussistano ulteriori somme dovute dal terzo al debitore»;
-è sufficiRAGIONE_SOCIALE leggere la sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale di Termini Imerese per avvedersi che il giudice di merito non ha affatto addotto tali argomentazioni: al contrario, illustrando coerRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE la propria decisione, il Tribunale ha spiegato che l’ammontare dei debiti già fatti oggetto di assegnazione ai creditori di RAGIONE_SOCIALE escludeva l’esistenza di ulteriori debiti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e che il pagamento eseguito in favore RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE dopo il pignoramento era dipeso da una precedRAGIONE_SOCIALE espropriazione operata dall’RAGIONE_SOCIALE medesimo (non già da un suo creditore) nei confronti del tesoriere ;
-il ricorrRAGIONE_SOCIALE, dunque, travisa la ratio decidendi al fine di individuarne profili di irrazionalità e illogicità che, in realtà, non sussistono; lo stesso deve dirsi con riguardo alla pretesa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 543 cod. proc. civ. da parte del terzo pignorato, il quale -come spiegato dal giudice di merito -non ha eseguito il pagamento del proprio debito al debitore principale, ma ha ottemperato (peraltro, in via ‘indiretta’, tramite il tesoriere) ad una precedRAGIONE_SOCIALE ordinanza di assegnazione;
-da ultimo, si rileva che, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, n. 4, cod. proc. civ., la censura -nella parte in cui si deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 547 cod. proc. civ. -manca completamRAGIONE_SOCIALE di specificità, non essendo illustrati i profili di preteso contrasto RAGIONE_SOCIALEa motivazione con la succitata norma;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-all’i nammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrRAGIONE_SOCIALE a rifondere alla controricorrRAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE ed al competRAGIONE_SOCIALE ufficio di merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE a rifondere al controricorrRAGIONE_SOCIALE le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE ed al competRAGIONE_SOCIALE ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile,