Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31203 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31203 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23429-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE POMIGLIANO DRAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME o COGNOME NOME; – intimati – avverso la sentenza n. 1037/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/04/2022 R.G.N. 508/2016;
Oggetto
Esecuzione presso terzi
Accertamento dell’obbligo del terzo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/09/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME .
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME contro la sentenza del Tribunale di Nola n. 3380/2015, con la quale, nella contumacia di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME (o NOME), aveva rigettato il ricorso del COGNOME, volto ad accertare che il Comune di Pomigliano d’Arco deteneva, per le ragioni allegate, somme della COGNOME, che indicava in € 9.399,65, trattenute sullo stipendio della stessa dal gennaio 1995 al dicembre 1999 nella misura di £ 280.000 al mese; nonché ad accertare e dichiarare che il suddetto Comune deteneva ulteriori somme trattenute sul TFR sempre per le causali di cui alla premessa dello stesso ricorso.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che, nel giudizio di accertamento dell’obbligo di terzo intrapreso dal COGNOME, quest’ultimo aveva dedotto: a) di essere creditore di COGNOME NOME NOME di COGNOME NOME, in virtù di ordinanza di a ssegnazione resa dal Tribunale di Nola dell’1.6.2010, notificata il 21.10.2010, e del successivo atto di precetto notificato il 19.11.2010 per la complessiva somma di € 9.369,15, oltre spese; b) che la COGNOME era, a sua volta, creditrice del Comune di Pomigliano d’Arco a titolo di rimborso di somme trattenute sul proprio stipendio e non restituite all’esito della cessazione del rapporto di lavoro e della cessazione ed estinzione del titolo, in virtù di precedente pignoramento eseguito in suo danno (RG 4 1/95), sospeso per accertamento dell’obbligo del terzo e mai
riassunto; c) che egli, con atto iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO RG presso il Tribunale di Nola, chiedeva pignorarsi le suddette somme; d) che il Comune di Pomigliano d’Arco, costituitosi nel giudizio di esecuzione, depositava un’attestazione del Dirigente delle risorse finanziarie dalla quale emergeva che le somme pignorate erano state cancellate dal bilancio per perenzione amministrativa; e) che l’istante depositava denuncia -querela nei confronti dei responsabili della distrazione di somme che il Comune deteneva quale ‘custode’ ed il GE assegnava termine per introdurre il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.
2.1. Premetteva ancora la Corte che, nella resistenza del Comune di Pomigliano d’Arco e nella contumacia degli eredi di COGNOME NOME, il Tribunale con la sentenza sopra indicata aveva rigettato il ricorso del NOME e che quest’ultimo aveva interposto appello contro tale decisione a mezzo di quattro motivi, il cui contenuto era sintetizzato dalla Corte.
Tanto premesso, la Corte d’appello giudica va infondato il terzo motivo d’impugnazione con assorbimento di ogni altra censura.
3.1. Dava conto la Corte che con quel motivo l’allora appellante censurava la decisione nella parte in cui disconosceva la legittimazione del creditore sul presupposto che egli non potesse sostituirsi al proprio debitore rimasto inerte al fine di rivendicare il diritto alla restituzione delle somme, deducendo che il primo giudice avrebbe errato atteso che non di sostituzione al debitore si trattava, bensì di ‘apprensione di un diritto alla restituzione di somme’.
3.2. La Corte distrettuale osservava che, con motivazione condivisa e non adeguatamente censurata dall’appellante, il
giudice di prime cure aveva rilevato che la parte istante cercava di ‘sostituirsi’ al creditore rimasto inerte, ossia, COGNOME NOME, al fine di rivendicare il diritto alla restituzione di somme che né la predetta né i suoi eredi avevano richiesto al Comune nemmeno dopo l’estinzione del procedimento esecutivo.
3.3. Secondo la Corte, ciò emergeva chiaramente dalla circostanza che il pignoramento n. 44/95 sarebbe stato dichiarato estinto solo in data 16.4.2013 e che, pertanto, con il pignoramento n. 441/2011, l’allora appellante non faceva altro che richiedere che gli fossero ascritte le somme di cui al precedente pignoramento (n. 44/95) richiesto dal (diverso) creditore COGNOME NOME nei confronti della COGNOME in un momento in cui le stesse erano ancora vincolate in favore dell’originario creditore.
3.4. Per la Corte, dunque, nella specie l’allora appellante era legittimato ad agire iure proprio e non in nome e per conto del proprio debitore, essendo inconfigurabile un diritto ‘di apprensione di un diritto alla restituzione di somme’, invocando il quale, diversamente, agiva il COGNOME.
Avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e successiva memoria.
5 . Il Comune di Pomigliano d’Arco resiste con controricorso, mentre i suindicati tre eredi di COGNOME NOME sono rimasti meri intimati, non avendo svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione degli artt. 112, 492, 546, 547, 548 e 632 cpc in relazione all’art. 360 cpc comma 1 n. 4, e violazione dell’art. 36 Cost., 2094 co. 1, L. 300/70 del 20 maggio 1970 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, per aver la Corte di Merito respinto l’accertamento dell’obbligo del terzo, consistente nell’obbligo di pagare al debitore ratei di corrispettivo di rapporto di lavoro subordinato, già vincolati a precedente esecuzione presso terzi dichiarata estinta nel corso del primo grado di merito del presente Giudizio, ipotizzando che il credito aveva natura diversa e la necessità di rivendica da parte del debitore e non rivendicabile dal ricorrente in sua surroga ‘.
Con un secondo motivo denuncia ‘Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc in relazione agli art. 112, 547, 548, 549, 550 e 553 cpc, per aver la corte di merito negato l’accertamento dell’obbligo del terzo riferendosi a domanda diversa da quella proposta , nulla ostando all’accoglimento della domanda realmente proposta e con riferimento al credito realmente esistente e pignorato cui lo stesso Comune di Pomigliano ha fatto riferimento nella nota di costituzione e opposizione al pignoramento innanzi al GE’.
I due motivi, esaminabili congiuntamente per evidente connessione, sono per quanto di ragione fondati.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma iure proprio e nei limiti del proprio interesse; ne deriva che nel giudizio di cognizione per accertamento dell’obbligo del terzo,
conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante ha la qualità di terzo ed è tenuto a provare l’esistenza del credito del proprio debitore o l’appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l’anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore (così Cass. sez. 6-3, 21.3.2014, n. 6760; nonché Cass. n. 6449/2003, e, più di recente, in termini Cass. n. 1943/2023 e n. 26611/2021). E la già cit. Cass. n. 6449/2003 aveva specificato che il creditore esecutante, pur perseguendo lo scopo di ottenere dal terzo debitore l’adempimento che costui doveva all’escusso , agisce non già in nome e per conto di quest’ultimo come chi esercita l’azione surrogatoria -, né chiede di sostituirsi nella posizione di (originario) creditore di quest’ultimo, bensì agisce iure proprio e nei limiti del proprio interesse.
Erroneamente, perciò, la Corte territoriale ha confermato quanto già rilevato dal primo giudice, e cioè che il creditore procedente COGNOME NOME, il quale aveva poi introdotto il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (nella specie, il Comune di Pomigliano d’Arco ), avrebbe cercato , alludendo al procedimento iniziatosi con il pignoramento n. 41/95.
Invero, l’inerzia della debitrice COGNOME come dei suoi eredi nel far valere il proprio credito rispetto al Comune – inerzia che
poteva costituire presupposto specifico di un’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. -, non assumeva, invece, nella specie il benché minimo rilievo, trattandosi di espropriazione presso terzi ex art. 543 e segg. c.p.c.
6. Parimenti erronea in diritto, quindi, è la successiva affermazione della Corte secondo la quale quanto ritenuto nella prima propria argomentazione emergerebbe ‘chiaramente dalla circostanza che il pignoramento n. 44/95’ (n.d.r.: rectius , n. 41/95, vale a dire il primo pignoramento) , ‘sarebbe stato dichiarato estinto solo in data 16.4.2013 e che, pertanto, con il pignoramento n. 441 /2011, l’odierno appellante non fa altro che richiedere che gli siano ascritte le somme di cui al precedente pignoramento (n. 44/95) richiesto dal (diverso) creditore COGNOME NOME nei confront i della COGNOME in un momento in cui le stesse erano ancora vincolate in favore dell’originario creditore’ (ossia, l’ora nominato COGNOME).
Invero, anche il dato che il diritto di credito alle somme in questione, di cui la debitrice esecutata COGNOME era titolare, secondo l’attuale ricorrente, nei confronti del Comune suddetto ( debitor debitoris ), fosse stato attinto da precedente pignoramento presso terzi ad istanza di differente creditore della COGNOME e che il relativo vincolo permanesse ancora all’atto del pignoramento richiesto invece dal COGNOME, non portava a mutare natura e causale del credito vantato iure proprio da quest’ultimo e della sua relativa azione in executivis, come del credito che la sua debitrice COGNOME poteva vantare nei confronti del Comune. Piuttosto, quel pregresso pignoramento poteva in quel momento dar luogo, se dichiarato dal Comune di Pomigliano d’Arco innanzi al giudice dell’esecuzione, all’applicazione delle previsioni di cui all’art.
550 c.p.c. in tema di ‘Pluralità di pignoramenti’ (a prescindere dalla successiva estinzione dello stesso precedente pignoramento).
In definitiva, il ricorso dev’essere accolto nei termini innanzi precisati con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, oltre a regolare le spese processuali anche del giudizio di cassazione, dovrà riesaminare il caso in conformità ai principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale dell’1 1 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME