Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28926 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28926 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
LAURENTI NOME
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15397/2021 R.G. proposto da COGNOME, TITOLARE DELLA RAGIONE_SOCIALE, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – nonché contro
-intimata –
Avverso la sentenza n. 130/2021 del TRIBUNALE DI GORIZIA, pubblicata il 25 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 20 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, titolare RAGIONE_SOCIALEa ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, promosse nell’anno 2018 espropriazione forzata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 543 cod. proc. civ. in danno RAGIONE_SOCIALEa sua debitrice NOME COGNOME presso il terzo RAGIONE_SOCIALE sociale (in appresso: RAGIONE_SOCIALE).
Resa dichiarazione di quantità negativa dal terzo pignorato, all’udienza di compar izione RAGIONE_SOCIALEe parti del 27 luglio 2018, il procedente dedusse che il terzo era debitor debitoris a titolo di residuo prezzo dovuto per atto di cessione di azienda, depositando documentazione; e chiese l’assegnazione del relativo credito .
Alla medesima udienza, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione , « atteso che il terzo non ha provato l’effettività del pagamento e quindi l’estinzione del credito », emise ordinanza di assegnazione.
In data 6 settembre 2018, NOME COGNOME notificò alla RAGIONE_SOCIALE siffatta ordinanza in uno ad atto di precetto.
Con ricorso depositato nella Cancelleria del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione il 19 settembre 2018, la RAGIONE_SOCIALE dispiegò opposizione avverso il provvedimento del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione , adducendo, in sintesi: la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 548 e 549 cod. proc. civ., per mancata instaurazione del contraddittorio con il terzo pignorato sulla contestazione sollevata dal terzo; l’avvenuta estinzione del credito staggito in epoca anteriore all’atto di pignoramento; l’illegittimità del precetto.
La controversia oppositiva, svolta secondo la scansione bifasica nell’attiva resistenza del creditore procedente e nel contraddittorio con la debitrice esecutata, è stata definita dalla decisione in epigrafe
indicata, la quale ha accolto l’opposizione, qualificata agli atti esecutivi, e annullato l’ordinanza di assegnazione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE; non svolge invece difese in questo grado di giudizio NOME COGNOME.
A ll’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 cod. proc. civ., si eccepisce la inammissibilità per tardività RAGIONE_SOCIALEa opposizione.
Si assume che, non essendo più pendente alcuna esecuzione, la opposizione andava formulata con atto di citazione da notificarsi nei venti giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di precetto, mentre invece era stata proposta con ricorso diretto al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione e poi notificato alla opposta elasso il menzionato termine; in via gradata, si sostiene che la opposizione era comunque tardiva, per inosservanza del termine ex art. 617 cod. proc. civ. decorrente dalla udienza in cui era stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione.
Ambedue i rilievi sono destituiti di fondamento.
1.1. Nella strutturazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del terzo conseguente alla travagliata evoluzione normativa del decennio scorso (l’istituto è stato novellato dapprima dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, poi dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162, infine dal d.l. 27 giugno 2015, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132), applicabile ratione temporis alla vicenda in parola (pignoramento presso terzi intrapreso nel luglio 2018), l’epilogo RAGIONE_SOCIALE‘incidente endoesecutivo di accertamento è costituito da un provvedimento, in forma di ordinanza, c he l’ultimo periodo RAGIONE_SOCIALE‘art.
549 cod. proc. civ. definisce « impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617 ».
Nell’intendere siffatta locuzione, di tenore invero equivoco (per la omessa specificazione a quale dei due commi RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 cod. proc. civ. si operi relatio ), questa Corte, in forza di plurimi indici di esegesi sistematica, ha ritenuto che l’ ordinanza con la quale il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione, mediante sommario accertamento, risolve le questioni relative all ‘ esistenza RAGIONE_SOCIALEa posizione debitoria del terzo va impugnata con ricorso diretto al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione ai sensi del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 del codice di rito, trattandosi di reazione avverso un atto del procedimento esecutivo (così Cass. 02/07/2019, n. 17663; Cass. 23/10/2018, n. 26702).
In piena condivisione di tale orientamento -cui l’impugnante non rivolge alcuna considerazione critica -va qualificato, quindi, corretto il modus ingrediendi RAGIONE_SOCIALE ‘ opposizione in discorso, formulata per contestare l’ordinanza di risoluzione RAGIONE_SOCIALEe contestazioni del procedente circa la dichiarazione del terzo pignorato.
1.2. Il rimedio, poi, è stato tempestivamente spiegato.
Se è vero che il principio espresso dall’art. 176 cod. proc. civ., in quanto di carattere generale, vale anche per il processo di esecuzione, è del pari indiscutibile che lo stesso, quale parametro di individuazione del dies a quo per l’esperibilità dei rimedi avverso provvedimenti pronunciati in udienza, trova applicazione soltanto nei riguardi RAGIONE_SOCIALEe parti che hanno partecipato alla udienza o che erano state poste nella condizione di comparire alla stessa (in tal senso, con riferimento alla decorrenza del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avvers o ordinanze del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione: Cass. 13/03/2009, n. 6189; Cass. 15/09/2008, n. 23683; Cass. 08/04/2003, n. 5510).
Una situazione che non ricorre nella vicenda in esame.
r.g. n. 15397/2021 Cons. est. NOME COGNOME
Nella procedura di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato (il quale ha veste di ausiliario di giustizia, almeno fin quando non venga debitamente edotto del promovimento nei suoi riguardi RAGIONE_SOCIALE‘incidente di accertamento: così Cass. 26/07/2022, n. 23123) non è tenuto a comparire all’udienza fissata con l’atto di pignoramento ex art. 543 cod. proc. civ. (udienza al cui esito, nella fattispecie, è stata pronunciata l’ordinanza poi opposta): il pignoramento, infatti, non reca citazione del terzo a comparire ma unicamente invito allo stesso (art. 543, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.) a rendere la dichiarazione di quantità, appunto in qualità di ausiliario di giustizia.
In ipotesi di provvedimento reso dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione in de tta udienza, il termine per l’utilizzo del rimedio di cui all’art. 617 cod. proc. civ. ad opera del terzo pignorato non può dunque farsi decorrere dalla data RAGIONE_SOCIALEa udienza stessa , occorrendo invece far riferimento all’epoca di acquisizione RAGIONE_SOCIALEa conoscenza (legale o di fatto) del provvedimento reso nel corso di quella o in esito ad essa (conoscenza la quale potrebbe in ipotesi anche coincidere con l’udienza, qualora , occasionalmente , il terzo pignorato fosse comparso in essa).
Nel caso in scrutinio, la RAGIONE_SOCIALE , non comparsa all’udienza celebrata dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, ha conosciuto l’ordinanza de qua al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica di essa, avvenuta, su istanza RAGIONE_SOCIALEa creditrice NOME COGNOME ed unitamente alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di precetto, il giorno 6 settembre 2018 (circostanza pacifica, non essendo stata allegata altra epoca di conoscenza del provvedimento): sicché la proposizione del ricorso in data 19 settembre 2018, con deposito nella cancelleria del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, è sicuramente tempestiv a.
Con il secondo motivo , per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., la ricorrente rileva la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, siccome fondata su una questione rilevata di ufficio non sottoposta al contraddittorio, con lesione del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEe parti.
2.1. La doglianza è infondata.
La gravata pronuncia argomenta il proprio dictum sulla mancata formulazione di un’istanza di accertamento: la questione rilevata ha dunque natura di puro diritto, in relazione alla quale, per condiviso orientamento del giudice di nomofilachia, la sentenza, pur resa senza procedere alla segnalazione alle parti onde consentire l’apertura RAGIONE_SOCIALEa discussione (c.d. terza via), non è inficiata da nullità, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall’ error in iudicando ovvero dall’ error in iudicando de iure procedendi (da ultimo, cfr. Cass. 12/09/2019, n. 22778; Cass. 18/06/2018, n, 16049; Cass. 08/06/2018, n. 15037).
Il terzo motivo denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112, 548 e 549 del codice di rito.
L’impugnante riferisce che parte opponente aveva domandato di « accertare l’inesistenza del debito verso COGNOME e di annullare la ordinanza di assegnazione anche perché pronunciata in violazione RAGIONE_SOCIALEa procedura di cui all’art. 548 e 549 cod. proc. civ. , avendo il G.E. provveduto sulle contestazioni del creditore senza instaurare il contraddittorio con il terzo », senza mai eccepire « l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE a esecuzione per assenza di istanza di parte », questione rilevata invece di ufficio dal giudice territoriale e fondante la decisione impugnata.
3.1. L’assunto, pur suffragato dagli atti di causa, non comporta la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, occorrendo invece soltanto procedere alla correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione di essa, conforme a diritto nella statuizione dispositiva.
Va ris contrato l’ error in procedendo lamentato dalla ricorrente: la illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di accertamento era stata dedotta dalla opponente per inosservanza del contraddittorio, non già per assenza RAGIONE_SOCIALE‘atto d’impulso costituito dall’istanza di parte.
Ma – posta la malintesa lettura data dal giudice territoriale alla violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 548 e 549 cod. proc. civ. denunciata con la opposizione – va detto che la questione effettivamente prospettata (e non esaminata) da ll’opponente era all’evidenza (e senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto) fondata: e tanto legittima il potere di questa Corte, in ossequio alla funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, di correggere la motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione ex art. 384 cod. proc. civ. con l’enunciazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni che giustificano il provvedimento gravato, apparendo palese l’incongruità di una rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa nella fase di merito al fine di pervenire ad identico decisum sulla scorta di un motivo erroneamente non vagliato.
3.2. L’ordinanza oggetto di opposizione è stata infatti pronunciata in palmare trasgressione del principio del contraddittorio.
Pur nella scansione deformalizzata segnante l’attuale assetto, il subprocedimento di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del terzo postula, in caso di contestazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione del terzo ad opera del creditore, la formulazione di una « istanza di parte » (cioè a dire un atto d’impulso necessariamente proveniente dalla parte interessata all’individuazione del credito staggito), nonché, in modo indefettibile, l’instaurazione del « contraddittorio tra le parti e con il terzo ».
Come ha puntualizzato questa Corte (Cass. 26/07/2022, n. 23123), l’istanza di accertamento formulata dal creditore deve essere portata a conoscenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, ambedue parti necessarie RAGIONE_SOCIALE‘incidente endoesecutivo (assumendo il terzo proprio in tal modo il ruo lo di parte RAGIONE_SOCIALE‘incidente di accertamento, siccome destinatario di una domanda relativa ad una sua situazione soggettiva di obbligo): anche senza paradigmi sacramentali di vocatio in ius con correlati termini di comparizione, ma pur sempre con modalità idonee al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, quali, essenzialmente, la notificazione all’esecutato e al terzo pignorato, ove non comparsi all’udienza di
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articolazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza, del verbale (o RAGIONE_SOCIALEa memoria scritta) recante la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza stessa.
Nella procedura espropriativa di cui si discorre, la provocazione del contraddittorio del terzo pignorato è in radice mancata, e per l’effetto obliterata ogni facoltà difensiva del terzo: sollevate contestazioni dal creditore procedente sulla dichiarazione negativa in udienza, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione ha illico et immediate deciso sulle stesse e, « atteso che il terzo non ha provato l’effettività del pagamento e quindi l’estinzione del credito » (così testualmente risolvendo la contestazione), ha disposto l’assegnazione del credito staggito in favore del procedente.
Un modus procedendi di tal fatta, gravemente difforme dalla corretta sequenza procedimentale, inficia il provvedimento del giudice d ell’esecuzione al suo esito reso e ne giustifica l’annullamento, per violazione dei fondamentali diritti di difesa ed al contraddittorio.
Il quarto motivo, per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 548 e 549 cod. proc. civ., lamenta, sotto plurimi profili, l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione nella parte in cui ha ritenuto non formulata un’istanza di accertamento.
Si deduce che « la richiesta di assegnazione formulata dopo la contestazione equivale alla richiesta di ordinare al terzo di pagare un certo importo al creditore e quindi, come ogni richiesta di condanna, implica una richiesta di accertamento » e che « l’art. 549 non prevede l’instaurazione di un vero e proprio giudizio di accertamento, ma solo un procedimento deformalizzato di tipo non cognitivo privo di rilevanza esterna, sicché non è necessaria formale ed espressa istanza, essendo sufficiente un qualsiasi impulso di parte con enunciazione di motivi ».
Si rileva poi che, pur riscontrato un vizio del subprocedimento, il giudice RAGIONE_SOCIALEa opposizione « non avrebbe potuto dichiarare improcedibile l’esecuzione » ma « doveva decidere su tutte le questioni », cioè a dire sulla esistenza ed entità del debito del terzo.
Il motivo è, nella sua interezza, destituito di fondamento.
4.1. Circa il primo gruppo di rilievi, congiuntamente esaminabili, basti qui richiamare -onde darvi convinta continuità -il principio di diritto enunciato da Cass. 26/07/2022, n. 23123 (e già ribadito da Cass. 17/05/2023, n. 13487), secondo cui nell’ espropriazione forzata presso terzi, nell’a ssetto risultante a seguito RAGIONE_SOCIALEe sopra richiamate riforme, il subprocedimento volto all ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un ‘ istanza RAGIONE_SOCIALEa parte interessata -nelle forme di cui all’art. 486 cod. proc. civ. – che deve contenere l’ allegazione del petitum e RAGIONE_SOCIALEa causa petendi propri RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale e, cioè, l’ indicazione RAGIONE_SOCIALEa misura del credito del debitore verso il terzo e del titolo RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione da accertare.
In particolare, nella parte motiva di detta sentenza si precisa che il contenuto RAGIONE_SOCIALEa istanza « non limitato alla mera contestazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione del terzo oppure alla sollecitazione di un potere di verifica del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, si moRAGIONE_SOCIALEa a somiglianza di quello di un a domanda giudiziale, con la imprescindibile allegazione RAGIONE_SOCIALE elementi conformativi RAGIONE_SOCIALEa stessa, ovvero con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche per relationem , fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘importo pignorato) e d ella ragione causale, del titolo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione da accertare in modo da garantire il diritto di difesa dei convenuti attraverso l’individuazione del rapporto assunto come esistente tra il debitore e il terzo» .
4.2. Quanto all’estensione precettiva d el provvedimento definitorio RAGIONE_SOCIALEe opposizioni agli atti esecutivi, è dirimente, al fine di palesare l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘assunto d i parte ricorrente, il rilievo RAGIONE_SOCIALEa natura meramente rescindente di siffatte controversie: il giudice adito con il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. è privo di qualsivoglia potestà sostitutiva RAGIONE_SOCIALE‘atto pur riconosciuto invalido, per cui gli è preclusa l’adozione di provvedimenti propri del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione , tra i quali l’ordinanza che decide l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del terzo (cfr.,
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tra le tante, Cass. 10/03/2023, n. 7163; Cass. 30/09/2019, n. 24225; Cass. 28/09/2018, n. 23482; Cass. 15/04/2015, n. 7657; Cass. 27/08/2014, n. 18336; Cass. 11/01/2013, n. 589; Cass. 30/10/2012, n. 18692; Cass. 24/03/2011, n. 6733; Cass. 05/03/2002, n. 3176) .
Con il quinto motivo, per « violazione di legge in relazione all’art. 156 cod. proc. civ. (c.d. assetto teleologico RAGIONE_SOCIALEe forme) e in relazione all’art. 6 CEDU (effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale) » si sostiene che « l’eventuale sussistenza di quella ipotetica violazione formale commessa in altro procedimento non precludeva la decisione di merito il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto pronunciarsi sulla esistenza o meno del credito assegnato ».
5.1. La doglianza è infondata: valgano, sul punto, le osservazioni testé esplicate (sub § 4.2.) sulla natura esclusivamente rescindente RAGIONE_SOCIALEa opposizione agli atti esecutivi.
Con il sesto motivo, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ., si censura la sentenza nella parte in cui ha condannato NOME COGNOME alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di opposizione in favore di NOME COGNOME « nonostante la prima non avesse chiamato in causa e non avesse formulato alcuna domanda nei confronti RAGIONE_SOCIALEa seconda e non potesse perciò essere soccombente nei di lei confronti ».
6.1. La doglianza è infondata.
Nelle controversie di opposizione agli atti esecutivi incidentali all’espropriazione il debitore esecutato è litisconsorte necessario (cfr. Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass. 31/01/2017, n. 2333).
Il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite è retto dal principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza per causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo : l’onere RAGIONE_SOCIALEa refusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal litisconsorte necessario si correla, pertanto, alla responsabilità RAGIONE_SOCIALEa parte che, con
una infondata pretesa o una ingiustificata resistenza, abbia dato al giudizio nel quale è stato coinvolto il litisconsorte.
Da ciò deriva che le spese processuali in relazione al giudizio di opposizione esecutiva dal debitore esecutato, litisconsorte necessario, vanno poste, salvo che non ricorrano ragioni per la compensazione di esse, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente e quindi, nella specie, RAGIONE_SOCIALE‘opposta NOME COGNOME, a nulla rilevando che quest ‘ultima non abbia formulato domanda alcuna nei confronti del debitore.
Il ricorso è rigettato.
Il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del grado segue la soccombenza.
La decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, di cui la ricorrente beneficia in base alla delibera del RAGIONE_SOCIALE in data 3 giugno 2021, debitamente versata in atti, la cui revoca -che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
Del pari, la circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stat o non esclude l’obbligo del giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa, di attestare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato: tanto perché l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass, Sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
Pertanto, atteso il rigetto del ricorso, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 , nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente, NOME COGNOME, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione