Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34537 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34537 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28291-2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO,
Oggetto
R.G.N. 28291/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/10/2023
CC
presso la sede dell’Ente, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
nonchŁ contro
COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2105/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 4414/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 28291/17
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 20.6.2017 n. 2105, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il ricorso ex artt. 543 e seguenti c.p.c. proposto da quest’ultimo e da COGNOME NOME e diretto ad accertare i crediti che il AVV_NOTAIO avrebbe potuto vantare nei confronti della RAGIONE_SOCIALE a titolo di trattamento pensionistico, in quanto titolare di una legittima aspettativa al riguardo.
Il tribunale rilevava che in difetto delle condizioni per il perfezionarsi del diritto a pensione, cui segue il diritto all’indennità di cessazione, il credito del AVV_NOTAIO doveva considerarsi inesistente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, precisando che il diritto a pensione sorge in presenza di tutti i presupposti e i requisiti previsti dalla legge e sempre che il titolare ne faccia istanza, sicché, perfezionandosi il pignoramento al momento della sua notificazione al terzo, in mancanza di un credito attuale del notaio nei confronti della cassa non vi era alcun obbligo del terzo a rendere la dichiarazione.
Avverso la sentenza della Corte d’appello COGNOME NOME ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 543 c.p.c. e dell’art. 4 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE e degli artt. 10, 24 e 28 del Regolamento dell’attività di previdenza della RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che l’espropriazione presso terzi non potesse configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati suscettibili di una capacità satisfattiva futura, purché destinati a maturare nell’ambito di un rapporto identificato e già esistente.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 543 c.p.c. e dell’art. 26 del Regolamento per l’attività di previdenza e solidarietà del RAGIONE_SOCIALE, perché la Corte d’a ppello non aveva considerato la distinzione tra trattamento pensionistico e indennità spettante ai Notai in caso di cessazione dell’attività , la quale ai sensi dell’art. 26 del citato Regolamento matura indipendentemente del diritto alla pensione.
Il primo motivo è infondato.
Va dato atto, in via preliminare, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (Cfr. Cass. n. 31844/22, 144119/23).
Nella specie i crediti che si è inteso sottoporre a pignoramento ( in tal senso va corretta la motivazione dei giudici d’appello) non solo erano futuri ed eventuali ma non erano neppure riconducibili ad alcun rapporto giuridico identificato e già esistente. Occorre distinguere, infatti, tra il rapporto contributivo (già in essere) avente ad oggetto le obbligazioni attinenti al pagamento dei contributi (rapporto di debito, quindi, e non di credito) e il rapporto previdenziale, intercorrente tra gli enti previdenziali e i soggetti protetti ed avente come contenuto il diritto di costoro alle prestazioni previdenziali. A tale ultimo rapporto, ancora non identificato ed esistente, perché sottoposto ai requisiti previsti dalla legge ancora non realizzatisi, attengono le prestazioni oggetto di pignoramento. Soltanto al completamento della fattispecie sorgerà eventualmente, per la prima volta, una posizione attiva del soggetto protetto verso l’ente previdenziale avente ad oggetto le prestazioni previdenziali.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la dedotta violazione di legge attiene al l’interpretazione del regolamento della RAGIONE_SOCIALE, che non è fonte del diritto, in mancanza di deduzioni inerenti alla violazione dei canoni di interpretazione delle relative disposizioni (ex artt. 1362 e ss. c.c.).
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del presente grado di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.10.23.