Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36115 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36115 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36203/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, quale cessionaria del credito di COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Venezia n. 3783/2019, pubblicata in data 24 settembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Svolgimento del processo
NOME COGNOME, nella qualità di cessionaria del credito di COGNOME NOME, ricorre, con due motivi, nei confronti di NOME COGNOME per la cassazione della sentenza n. 3783 del 2019, emessa dalla Corte d’appello di Venezia, che ha rigettato il gravame proposto dalla ricorrente, confermando la sentenza n. 855/2017 del Tribunale di Vicenza che aveva respinto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla cedente NOME COGNOME.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Questi i fatti dai quali scaturisce la presente controversia.
2.1. NOME COGNOME vantava, in forza della sentenza n. 1769/15 della Corte Suprema di Cassazione, un credito di euro 5.306,92 nei confronti di NOME COGNOME e, alla morte di quest’ultimo, nei confronti degli eredi NOME e NOME COGNOME.
Nel marzo 2015 NOME COGNOME, creditore di COGNOME NOME per l’importo di euro 4.632,00, notificava alla debitrice ed al terzo NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, atto di pignoramento sino alla concorrenza del proprio credito.
NOME COGNOME proponeva opposizione all’esecuzione, deducendo che, attesa l’esistenza di due eredi di NOME COGNOME, il figlio NOME era debitore solo per la quota di metà del credito, ai sensi dell’art. 752 cod. civ.
Disposta dal giudice dell’esecuzione la sospensione dell’esecuzione ‹‹ limitatamente alla metà del credito di cui COGNOME
NOME si è (era) dichiarato debitore nei confronti di COGNOME NOME ›› e l’assegnazione, in favore di NOME COGNOME, di metà del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli eredi COGNOME , quest’ultima, in data 12 maggio 2015 , cedeva ad NOME COGNOME il credito vantato verso i COGNOME, notificando la cessione al debitore.
In data 15 giugno 2015 NOME COGNOME notificava a NOME COGNOME COGNOME a NOME COGNOME ulteriore atto di pignoramento, fino alla concorrenza del credito residuo, pari ad euro 2.699,37, quale ‹‹ quota ereditaria del debito complessivo di euro 3.700,00, oltre accessori, gravante sull’erede NOME o NOME ›› .
Avverso il secondo atto di pignoramento NOME COGNOME, nella qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da NOME COGNOME, proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale di Vicenza, che, con sentenza n. 855/17, la rigettava, rilevando che la cessione del credito non era opponibile a NOME COGNOME, a ciò ostando l’art. 2913 cod. civ.
2.2. La sentenza di primo grado, impugnata da NOME COGNOME, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia, che ha ritenuto, in sintesi, che il primo pignoramento notificato da NOME COGNOME nel marzo 2015 a NOME COGNOME COGNOME‹ vincolava legittimamente l’intera somma che gli eredi di NOME COGNOME dovevano corrispondere alla prima debitrice›› .
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ.
Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce ‹‹ Nullità della sentenza perché corredata da motivazione apparente in violazione e
falsa applicazione di norme di legge art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e 752 e 2913 cod. civ. e dell’art. 492 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.›› . Lamenta che la motivazione della decisione impugnata non è idonea a giustificare il decisum , per avere omesso il giudice di merito di svolgere un accertamento ‹‹sull’operatività del lit isconsorzio necessario fra gli eredi del debitore defunto, nonché sulla conseguente erronea esclusione del diritto di NOME COGNOME di cedere validamente la metà residua del suo credito nei confronti di NOME COGNOME , malgrado quest’ultimo non fosse coinvolto nel primo pignoramento ›› .
2. Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di ‹‹mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico ›› , di ‹‹ motivazione apparente ››, di ‹‹contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili››, di ‹‹motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile››.
Si è poi ulteriormente precisato che si può parlare di ‹‹motivazione apparente›› quando essa non renda ‹‹percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice›› (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 05/04/2016, n. 16599).
Si è anche chiarito che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza quando il giudice di merito ometta ivi di
indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., sez. 6 -5, 07/04/2017, n. 9105); con l’ulteriore specificazione che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva (Cass., sez. 3, 30/05/2019, n. 14762).
Le gravi anomalie motivazionali prese in esame dagli arresti sopra richiamati non sono rinvenibili nella decisione qui gravata, la quale, sebbene estremamente sintetica, illustra le ragioni sulle quali il giudice di merito ha fondato il decisum . Difatti, nella motivazione si spiega che il primo atto di pignoramento, notificato da NOME COGNOME a NOME COGNOME, ha creato, ex art. 492 cod. proc. civ., un vincolo di indisponibilità dell’intero credito dalla stessa vantato verso gli eredi di NOME COGNOME, con ciò intendendo sottolineare che il pignoramento notificato in data 1° aprile 2015, concernendo l’intero credito vantato dalla COGNOME nei confronti del de cuius NOME COGNOME, non consentiva la legittima cessione, neppure di una parte, del credito oggetto di pignoramento, in applicazione del disposto di cui all’art. 291 4 cod. civ., che espressamente prevede che le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate successivamente al pignoramento non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, stante il preminente rilievo attribuito all’interesse pubblico alla conse rvazione della garanzia patrimoniale nella sua interezza ed all’interesse privato al soddisfacimento della pretesa creditoria (Cass., sez. 3, 05/08/1987, n. 6748).
3. Con il secondo motivo -rubricato: ‹‹omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per violazione degli artt. 492 c.p.c. e 752 e 2913 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.›› -la ricorrente rimarca che la Corte d’appello, nell’affermare che sussisteva un vincolo di indisponibilità dell’intero credito di NOME COGNOME nei confronti degli eredi di NOME COGNOME, in ragione del primo atto di pignoramento notificato dal COGNOME, aveva omesso di valutare ‹‹ la pregiudiziale circostanza che il pignoramento era stato compiuto presso gli eredi e non direttamente presso NOME COGNOME, all’epoca dell’esecuzione già defunto›› e che ciascun erede era tenuto al pagamento del debito soltanto in proporzione della propria quota.
4. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di cd. ‘doppia conforme’. Deve , invero, farsi applicazione del principio secondo cui n ell’ipotesi di ‘doppia conforme’ prevista dall’art. 348 -ter cod. proc. civ. , il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774, Cass., sez. 3, 28/02/2023, n. 5947), adempimento che la ricorrente non ha svolto.
In ogni caso, la censura formulata non è inquadrabile nel paradigma del contestato vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che richiede che il ricorrente indichi il ‹‹ fatto storico ›› controverso, il cui esame sia stato omesso, da intendersi come un ‹‹ fatto ›› in senso storico e normativo, come precisa circostanza naturalistica e non come una ‹‹ questione ›› o un ‹‹ punto ›› , non
potendo integrare il vizio in esame le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., sez. 1, 18/10/2018, n. 26305; Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass., sez. 5, 08/10/2014, n. 21152).
Tale allegazione manca nel caso de quo , in quanto la ricorrente si limita a ribadire anche in questa sede che ciascun erede risponde dei debiti del de cuius nei limiti della propria quota ereditaria, non confrontandosi con la ratio della decisione che poggia invece sul diverso rilievo della indisponibilità delle somme pignorate e della inopponibilità al creditore pignorante della cessione del credito pacificamente intervenuta in data successiva al pignoramento.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per onorari, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione