Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 756 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 756 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 25497/20 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
-) RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, d ifesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura in calce al ricorso, e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
Oggetto: opposizione all’esecuzione
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 27 gennaio 2020 n. 259;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), creditrice di NOME COGNOME e munita di titolo esecutivo, nel 2012 iniziò l’esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi.
A tal fine pignorò i crediti vantati da NOME COGNOME, a titolo di compenso per l’attività di membro del collegio sindacale, nei confronti di quattro società commerciali, e cioè:
RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE ( postea, ‘RAGIONE_SOCIALE‘);
RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita nelle more del giudizio; la domanda contro la RAGIONE_SOCIALE è stata coltivata nei confronti dei soci NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE).
Mentre la RAGIONE_SOCIALE non rese alcuna dichiarazione di quantità, le altre tre società sopra elencate dichiararono che NOME COGNOME, pur essendo loro sindaco, non vantava crediti verso di esse, perché tutti i rapporti contrattuali erano da loro intrattenuti con lo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (d’ora innanzi, ‘la BCA’), di cui NOME COGNOME era socio.
La BPM contestò tali dichiarazioni e introdusse il giudizio ex art. 548 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis ) dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo accertarsi che le società suddette erano debitrici di NOME COGNOME.
Si costituirono solo le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza 23.3.2018 n. 3598 il Tribunale di Milano dichiarò che
NOME COGNOME non era creditore delle quattro società pignorate. Il Tribunale motivò la propria decisione in base ai seguenti rilievi:
-) l’RAGIONE_SOCIALE era stata costituita l’11.11.2011 ( rectius , 16.11.2011);
-) il pignoramento era avvenuto 100 giorni dopo, e cioè il 21.2.2012;
-) una delibera dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 26.6.2013 aveva stabilito che NOME COGNOME ‘ è nominato sindaco effettivo della società quale componente dell’RAGIONE_SOCIALE professio nale, alla quale dunque spetta la remunerazione per la carica ‘.
La sentenza fu appellata dal soccombente.
Con sentenza 27.1.2020 n. 259 la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame.
La Corte d’appello ha così motivato la propria decisione:
-) lo statuto dell’RAGIONE_SOCIALE di cui era socio NOME COGNOME prevedeva che tutti gli associati si obbligavano a svolgere la propria attività a favore dell’RAGIONE_SOCIALE in modo esclusivo (art. 6); e che gli associati partecipavano agli utili in misura proporzionale ‘alla redditività effettiva’ di ciascuno, da ripartirsi annualmente con delibera assembleare;
-) nell’atto di nomina di NOME COGNOME a sindaco della società RAGIONE_SOCIALE era precisato che alla RAGIONE_SOCIALE ‘ spetta la remunerazione per la carica’ .
-) dunque la sola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ‘ la facoltà di riscossione dei crediti oggetto del pignoramento’;
-) ergo, le società pignorate erano debitrici dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non di NOME COGNOME.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla BPM con ricorso fondato su due motivi.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la BPM lamenta la violazione degli artt. 36, 2222, 2229, 2232 e 2397 c.c..
L’illustrazione della censura è così riassumibile:
-) i terzi pignorati avevano conferito l’incarico di sindaco a NOME COGNOME, non a ll’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui faceva parte; né del resto ciò sarebbe stato possibile, perché l’incarico di sindaco può essere conferito solo a una persona fisica, ex art. 2397 c.c.;
-) ciò vuol dire che creditore del diritto al compenso resta il sindaco, e se il sindaco aderisce ad una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il suo credito non si trasferisce automaticamente all’RAGIONE_SOCIALE, ma potrebbe trasferirsi solo per effetto di un atto volontario in tal senso, nella specie mancante;
-) se poi alla RAGIONE_SOCIALE venga attribuita la facoltà di esigere i crediti spettanti ai propri associati, tale facoltà concorre con quella del titolare effettivo, e non priva quest’ultimo del proprio diritto di credito.
1.1. Il motivo è fondato.
Il sindaco di una società per azioni può essere solo una persona fisica.
La persona fisica che svolge l’attività di sindaco adempie una prestazione RAGIONE_SOCIALE: prestazione che dunque deve essere eseguita personalmente (art. 2232 c.c.).
La società che conferisce l’incarico di sindaco ad un professionista è dunque debitrice di quest’ultimo.
Di questo credito è consentito, come per qualsiasi altro credito, trasferire la legittimazione all’esercizio (ad es., per mandato), la legittimazione all’incasso (ad es., per indicazione di pagamento) o la titolarità (ad es., per cessione).
Tuttavia il trasferimento della legittimazione all’esercizio od all’incasso non è opponibile al creditor creditoris.
Il creditore resta tale, e può pignorare i crediti del proprio debitore verso i terzi, a nulla rilevando che quest’ultimo abbia conferito mandato a chicchessia per l’incasso di quei crediti.
Quanto al trasferimento del credito per cessione, esso ovviamente presuppone un atto formale in tal senso.
1.2. Alla luce di tali princìpi, non può condividersi la soluzione adottata dalla sentenza impugnata.
Per quanto detto, creditore del diritto al compenso poteva essere soltanto NOME COGNOME, trattandosi di credito scaturente da una prestazione d ‘opera RAGIONE_SOCIALE.
Che tale credito fosse stato ceduto alla BCA, la Corte d’appello non lo ha accertato, né del resto alcuna delle parti aveva mai allegato l’esistenza d’una cessione.
1.3. La circostanza, poi, che NOME COGNOME avesse per statuto sociale assunto l’obbligo di versare i compensi all’RAGIONE_SOCIALE di cui era membro costituiva un obbligo interno vincolante i soli membri dell’RAGIONE_SOCIALE , come tale inopponibile ai creditori del singolo RAGIONE_SOCIALE, per l’ovvio divieto di stipulare c ontratti de iure tertii . Ed infatti chi promette di versare al promissario quanto dovuto al promittente da un proprio debitore non rende il promissario creditore di quest’ultimo.
1.4. Allo stesso modo, anche il patto tra la società debitrice e la BCA costituiva, rispetto alla banca creditrice, una res inter alios acta , come tale a lei inopponibile. Che si voglia qualificare quell’accordo come indicazione di pagamento (art. 1188 c.c.) o come delegatio solvendi , quel che è certo è che né l’una, né l’altra d i tali figure giuridiche fa venir meno la qualità di creditore in capo a chi compie l’indicazione o la delegatio .
1.5. Da quanto esposto consegue che la sentenza impugnata è effettivamente infirmata dagli errori di diritto segnalati dalla società ricorrente.
In particolare:
-) fu errore di diritto ritenere che l’obbligo dell’RAGIONE_SOCIALE di trasferire all’RAGIONE_SOCIALE i propri proventi producesse i medesimi effetti della cessione del credito;
-) fu errore il ritenere che una indicazione di pagamento privi il creditore della titolarità del credito.
1.6. Resta solo da aggiungere come non appaiono pertinenti rispetto al caso di specie i tre precedenti di questa Corte, richiamati dalla Corte d’ap pello a fondamento della propria decisione (e cioè Cass. 17718/19, Cass. 15417/16 e Cass. 4268/16; cfr. p. 16 della sentenza impugnata).
Infatti la decisione pronunciata da Cass. 17718/19 stabilì che lo statuto di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può attri buire all’RAGIONE_SOCIALE stessa ‘ la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati (…). Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello RAGIONE_SOCIALE – cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore d el cliente conferente l’incarico’ .
Quella decisione, pertanto, si limitò ad affermare che la legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE ad esigere i crediti dell’RAGIONE_SOCIALE verso terzo spetta se essa ‘stipula il contratto e ne delega l’esecuzione’ all’RAGIONE_SOCIALE, e s empre che il giudice di merito ‘ accerti tale circostanza’ .
Ma nel caso di specie tale circostanza di fatto (avere, cioè, la BCA stipulato direttamente i contratti di prestazione d’opera RAGIONE_SOCIALE con le quattro società commerciali indicate sopra, e averne delegato l’esecuzione a NOME COGNOME) non solo non è stata accertata, ma nemmeno poteva giuridicamente avvenire , in quanto come già detto l’incarico di sindaco può essere assunto solo da una persona fisica.
Anche le decisioni pronunciate da Cass. 15417/16 e Cass. 4268/16 hanno affermato principi identici, e come tali anch’essi non pertinenti rispetto al caso di specie.
2. Il secondo motivo.
Col secondo motivo la ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha male interpretato lo statuto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, là dove ha ritenuto che in forza di esso i crediti di COGNOME per l’attività RAGIONE_SOCIALE svo lta personalmente ‘ sarebbero stati da imputarsi direttamente in capo all’RAGIONE_SOCIALE‘.
Deduce che tale interpretazione ha violato l’art. 1362 c.c..
2.1. Il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha preso in esame tre articoli dello statuto della BCA:
-) l’art. 6, che obbligava gli associati a prestare la propria opera ‘ a favore dell’RAGIONE_SOCIALE in modo pieno ed esclusivo’ ;
-) gli artt. 13 e 14, che attribuivano agli associati il diritto di partecipare agli utili ‘ in proporzione alla redditività effettiva di ognuno di loro’ .
Ne ha tratto la conclusione che per effetto di tali clausole i compensi dovuti a NOME COGNOME dalle società che l’avevano nominato sindaco ‘ sarebbero stati da imputarsi direttamente in capo all’RAGIONE_SOCIALE‘.
2.2. Ma tale conclusione era in chiaro contrasto con la lettera dello statuto. La prima delle clausole sopra trascritte, infatti, non si occupa di titolarità del credito, ma costituisce un patto di esclusiva.
Anche la seconda delle suddette clausole nulla dice sulla titolarità dei crediti: stabilisce solo come, quando ed in che misura gli utili sarebbero stati ripartiti tra gli associati.
La Corte d’appello dunque ha effettivamente violato l’art. 1362 c.c., ravvisando nelle suddette clausole previsioni in esse mancanti.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, affinché torni ad esaminare il gravame proposto dalla BPL applicando i seguenti princìpi di diritto:
‘è solo la cessione del credito, e non la mera delega all’incass o, che priva il creditore di tale sua qualità.
Pertanto il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri a ll’incasso,
oppure si sia obbligato, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività RAGIONE_SOCIALE‘.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile