Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8980 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8980 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27105/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME ASSUNTA
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
Avverso la sentenza n. 7305/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositata il 21 luglio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, reso nella procedura esecutiva iscritta al n. 1341 del R.G.Es. dell’anno 2013 del Tribunale di Napoli, avente ad oggetto il locale autorimessa della estensione di mq. 1590, sito in Napoli, alla INDIRIZZO, censito nel catasto edilizio urbano di detta città alla sezione VIC, fg. 6, p.lla 239;
l’opposizione era stata congiuntamente proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, aggiudicatarie del cespite, e il giudizio si è svolto in contraddittorio con NOME COGNOME e NOME COGNOME (debitori esecutati), con NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME (succeduti all’originario creditore procedente, NOME COGNOME) e con NOME COGNOME (usufruttuario di immobile confinante) e NOME COGNOME (conduttrice dell’immobile staggito);
ricorrono uno actu per cassazione la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi, cui resistono, con unitario controricorso, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
non svolgono difese nel presente giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate;
parte controricorrente deposita memoria illustrativa;
a ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 817,818 e 2912 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.;
ad avviso di parte impugnante, la gravata sentenza ha errato nel negare il trasferimento anche della zona scoperta della superficie di mq. 400, antistante il locale autorimessa e svolgente funzione di (unico) accesso allo stesso, integrante una vera e propria pertinenza dell’immobile staggito (e, quindi, oggetto di pignoramento ai sensi dell’art. 2912 cod. civ.) non munita di propria identificazione catastale (siccome parte, quale bene comune non censibile, della particella 23);
la doglianza è inammissibile;
il giudice territoriale , premesso l’adesivo richiamo all’orientamento di questa Corte (espresso con la sentenza del 21/05/2014, n. 11272) in tema di estensione del pignoramento alle pertinenze dell’immobile, ha ritenuto, nella specie, che oggetto del pignoramento (nonché del successivo trasferimento) fosse unicamente il locale autorimessa della estensione di mq. 1590 individuato con la particella 239, con esclusione della area antistante rivendicata dalle opponenti in quanto « costituente una diversa particella catastale »;
a detta conclusione, il Tribunale partenopeo è pervenuto sulla scorta ed in conformità delle risultanze della perizia di stima officiosa;
ed è proprio dette risultanze che le ricorrenti intendono contestare, allorquando sostengono che « diversamente da quanto asserito dall’esperto nominato nella procedura esecutiva, pedissequamente ed acriticamente recepito dal giudice di unico grado, la zona scoperta di mq. 400 non aveva una precisa identificazione catastale », a tal fine adducendo il richiamo a documenti versati agli atti di causa;
in tal guisa opinando, tuttavia, il motivo non si concreta nella deduzione di errore di sussunzione nella fattispecie, rilevante ai sensi
dell’invocato num. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., bensì si risolve nel sollecitare questa Corte ad una diversa ricostruzione della quaestio facti da operare mediante un nuovo apprezzamento delle emergenze istruttorie, attività del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità;
tanto conduce all’inammissibilità del motivo;
il secondo motivo denuncia « nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di circostanze fattuali discusse tra le parti e di rilevanza decisiva, afferenti l’esatta identificazione del cespite pignorato e trasferito, e risultanti da documenti versati agli atti del giudizio »;
la censura è inammissibile, dacché evoca impropriamente la fattispecie di impugnazione per legittimità disciplinata dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.;
il fatto decisivo per il giudizio considerato da questa norma va infatti inteso in senso storico-naturalistico, come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 31/01/2024, n. 2887; Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887; Cass. 29/10/2018, n. 27415);
nella specie, parte ricorrente lamenta l’ omessa considerazione non già di « fatti » nell’accezione fenomenica teste illustrata, ma di prove documentali o di atti processuali, asseritamente idonei, nella svolta prospettazione, a fondare la diversa composizione del bene trasferito;
il ricorso è dichiarato inammissibile;
il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza;
a tteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna le ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, alla refusione in favore dei controricorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000 (ottomila) per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione