SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 863 2025 – N. R.G. 00003887 2024 DEPOSITO MINUTA 19 10 2025 PUBBLICAZIONE 19 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRIESTE – SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3887/2024 R.G. promossa con atto di citazione depositato il 26 luglio 2024
da
(C.F.
), residente a RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO
C.F.
5/1 rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO (C.F.
comunicazioni/notificazioni pec:
per
C.F.
attore contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliata; per comunicazioni/notificazioni fax n. NUMERO_TELEFONO, pec: C.F.
;
convenuta
OGGETTO: impugnazione provvedimento di assegnazione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dd. 07.03.2024
CONCLUSIONI
Per l’attore (come da foglio di PC depositato il 16/6/2025): In via principale: riformare l’opposto provvedimento di assegnazione eliminando l’ordine di trattenuta e di pagamento all’ RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’importo mensile di € 173,49, posponendolo all’esaurimento delle
trattenute imposte dalla precedente assegnazione dd. 10.12.2021.
In via subordinata: riformare l’opposto provvedimento di assegnazione diminuendo sensibilmente l’ordine di trattenuta e di pagamento all
di € 173,49, per le ragioni di cui in atti.
per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’importo mensile
In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi professionali RAGIONE_SOCIALE presente opposizione.’
Per la convenuta (come da foglio depositato il 16/6/2025) : ‘ voglia l’Ecc.mo Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – contrariis reiectis, – in via preliminare -dichiarare l’inammissibilità ed inesistenza del ricorso introduttivo ed, in ogni caso, l’esistenza di un giudicato avverso il medesimo provvedimento; – nel merito – rigettare l’opposizione in quanto infondata e/o inammissibile per le ragioni illustrate nella parte narrativa del presente; – in ogni caso – con integrale refusione a favore del ricorrente delle spese, diritti ed onorari di lite.’
Per il convenuto (come da foglio depositato il 16/6/2025): ‘Il convenuto , quale mero terzo pignorato, si rimette alle decisioni dell’adito Tribunale. Spese di lite rifuse.’
Fatto e diritto
1 .Con atto di citazione notificato il 24.07.2024 notificato all’ (di seguito solo ) nonché all , il sig. adiva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE impugnando il provvedimento di assegnazione disposto dal giudice dell’esecuzione nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO emesso in data 07.03.2024; lamentava che in forza di detta assegnazione la sua pensione risultava gravata dall’onere di corrispondere 173,49 euro che si aggiungevano a quelli che già doveva versare in forza di un precedente procedimento esecutivo presso terzi iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO a far
data dal 10.12.2021 per il quale era stato pignorato un quinto RAGIONE_SOCIALE sua pensione, per la somma di euro 219,88; eccepiva che, trattandosi di pensione inferiore ai 2.500 euro al mese, la stessa avrebbe potuto essere pignorata in misura pari a 1/10 e comunque gravare solo sulla parte eccedente l’importo di euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 545 comma 7 c.p.c.; per effetto del secondo pignoramento, invece, la pensione risultava gravata del complessivo importo di euro 393,37; poiché egli versava in difficoltà per la necessità di reperire un nuovo alloggio dovendo rilasciare quello occupato, rappresentava di aveva proposto opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. con richiesta di sospensione e modifica del provvedimento di assegnazione, che era stata tuttavia rigettata con provvedimento dd. 2 maggio 2024.
Per tali ragioni chiedeva dunque di sospendere l’esecuzione dell’opposto provvedimento di assegnazione nella parte in cui prevedeva l’ordine di trattenuta e di pagamento all’ per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’importo mensile di € 173,49; quindi di riformare l’opposto provvedimento di assegnazione eliminando l’ordine di trattenuta e di pagament o dell’importo mensile di € 173,49, posponendolo all’esaurimento del primo debito, ovvero, in via subordinata, di diminuire detta trattenuta.
2.Si costituiva in giudizio l’ contestando integralmente le domande formulate dall’attore ; eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione, evidenziando come la stessa fosse stata proposta in violazione delle regole processuali previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., in particolare per quanto riguarda la competenza funzionale del AVV_NOTAIO dell’Esecuzione e la forma dell’atto introduttivo, che avrebbe dovuto essere un ricorso e non una citazione; rilevava che l’attore con l’impugnazione proposta stava reiterando una precedente impugnazione già rigettata, in violazione del principio ne bis in idem . Nel merito, contestava la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda. Eccepiva l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, in quanto formulata al di fuori del procedimento dinanzi al AVV_NOTAIO dell’Esecuzione, unico competente in materia.
3.Si costituiva anche , in qualità di mero terzo pignorato, rimettendosi alle decisioni del Tribunale. Co
4.Rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione, l a causa, documentalmente istruita e previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. è stata trattenuta in decisione a ll’udienza del 18 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti, che hanno depositato comparse conclusionali e di replica nei termini assegnati.
5. L’opposizione è infondata.
Vengono riepilogate le fasi del procedimento anche al fine di esaminare le eccezioni di rito opposte da .
con ordinanza emessa il 7 marzo 2024 il AVV_NOTAIO dell’esecuzione , rilevando che l’ vantava un credito di euro 560.978,11 nei confronti di che questi risultava titolare di una pensione netta di euro 1.936,27 e detentore RAGIONE_SOCIALE somma netta di euro 35.840,94 a titolo di (4/5) del TFS e tenendo espressamente conto di un precedente pignoramento pari a euro 219,88, richiamato l’art 545 comma 7 c.p.c. che prescrive che ‘ il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette ‘; osservati i limiti di pignorabilità ex art. 545, comma 7, c.p.c. (€ 1.068,82); e considerata la natura tributaria del credito e che la metà RAGIONE_SOCIALE somma espropriabile era pari a euro 433,72, assegnava all’ il pagamento immediato per euro 6.954,42 corrispondente alla prima rata di TFS, inoltre, rispetto al residuo del TFS, assegnava un decimo per importi a liquidarsi fino a 2.500,00 euro, un settimo per importi superiori a 2.500,00 euro e non superiori a 5.000,00 euro, un quinto per importi superiori i 5.000,00 euro, ordinandone il pagamento alla scadenza prevista; assegnava altresì euro 173,49 RAGIONE_SOCIALE pensione corrente ordinandone il pagamento alle scadenze mensili.
Avverso l’ordinanza di assegnazione il sig COGNOME immediatamente proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc chiedendo la sospensione dell’esecuzione e il GE con provvedimento adottato all’esito dell’udienza del 2 maggio 2024 rigettava l’istanza di sospensione, dando termine per l’instaurazione del giudizio di merito.
Il giudice del merito dell’opposizione seppur abbia a propria volta rigettato l’istanza di sospensione che avrebbe dovuto invece considerarsi inammissibile perché il rigetto RAGIONE_SOCIALE sospensione da parte del GE è reclamabile ex art 624 cpc -è dunque chiamato a verificare la legittimità del provvedimento di assegnazione che l’opponente contesta ritenendo che la
somma assegnata sia superiore a quella pignorabile perché calcolata in violazione dell’art. 545, comma 7 c.p.c. e dell’art. 72 ter comma 1 del D.P.R. 602/273.
Sotto questo profilo, l’opposizione è ammissibile e rituale, non rilevando che l’atto introduttivo sia un atto di citazione anziché un ricorso, perché comunque proposto nel termine perentorio assegnato dal GE.
d) Dall’esame de i documenti prodotti, in particolare dai cedolini RAGIONE_SOCIALE pensione, si nota che entrambi gli importi assegnati (euro 219,88 ed euro 173,49) sono stati detratti dall ‘ (terzo pignorato) dalla pensione COGNOME, lasciando un importo (sempre lordo) di euro 2.251,35.
Dovendo tuttavia partire dalla pensione risultante dopo il primo pignoramento (ormai intangibile) ossia dalla pensione di euro 2.424,84 si deve salvaguardare il minimo vitale individuato dal GE in euro 1.068,82 (il doppio RAGIONE_SOCIALE pensione sociale); la parte eccedente -recita l’art. 545 comma 5 -è pignorabile nella misura di un quinto :
Dunque, il pignoramento ulteriore RAGIONE_SOCIALE somma di euro 173,49 è al di sotto RAGIONE_SOCIALE quota pignorabile; è pacifico, infatti, che in caso di concorso simultaneo di pignoramenti, la quota complessivamente pignorabile non può superare la metà dello stipendio netto , che il giudice dell’esecuzione ha individuato in euro 433,72.
L’art 72 ter DPR 603/73 pur se abrogato con effetto a partire dal 1° gennaio 2026 -è stato richiamato solo per il residuo del TFS, mentre il rigetto dell’istanza di sospensione da parte del GE ha tenuto correttamente conto del fatto che, a fronte del grosso debito verso l , il signor ha ancora una provvista significativa derivante dal TFS. Parte
L’opposizione va pertanto respinta, ma le spese del giudizio compensate tra le parti perché il calcolo delle somme pignorabili si presta, per i criteri da adottare, a suscitare contrasti interpretativi.
P.Q.M.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE
Definitivamente pronunciando nella causa di opposizione iscritta al n. 3887/2024 proposta
da
Contro
Ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l’opposizione;
compensa le spese del giudizio.
RAGIONE_SOCIALE, 18 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO
Dott.ssa NOME COGNOME