SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 863 2025 – N. R.G. 00003887 2024 DEPOSITO MINUTA 19 10 2025  PUBBLICAZIONE 19 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRIESTE – SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3887/2024 R.G. promossa con atto di citazione depositato il 26 luglio 2024
da
(C.F.
), residente a RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO
C.F.
5/1 rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO (C.F.
comunicazioni/notificazioni pec:
per
C.F.
attore contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliata; per comunicazioni/notificazioni fax n. NUMERO_TELEFONO, pec:  C.F.
;
convenuta
OGGETTO:  impugnazione  provvedimento  di  assegnazione  del  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE  dd. 07.03.2024
CONCLUSIONI
Per  l’attore (come  da  foglio  di  PC  depositato  il  16/6/2025): In  via  principale:  riformare l’opposto provvedimento di assegnazione eliminando l’ordine di trattenuta e di pagamento all’ RAGIONE_SOCIALE per  la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’importo mensile di € 173,49, posponendolo all’esaurimento delle  
trattenute imposte dalla precedente assegnazione dd. 10.12.2021.
In via subordinata: riformare  l’opposto  provvedimento  di  assegnazione  diminuendo sensibilmente  l’ordine  di  trattenuta  e  di  pagamento  all 
di € 173,49, per le ragioni di cui in atti. 
per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’importo mensile
In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi professionali RAGIONE_SOCIALE presente opposizione.’
Per la convenuta (come da foglio depositato il 16/6/2025) : ‘ voglia l’Ecc.mo Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – contrariis reiectis, – in via preliminare -dichiarare l’inammissibilità ed inesistenza del ricorso introduttivo ed, in ogni caso, l’esistenza di un giudicato avverso il medesimo provvedimento; – nel merito – rigettare l’opposizione in quanto infondata e/o inammissibile per le ragioni illustrate nella parte narrativa del presente; – in ogni caso – con integrale refusione a favore del ricorrente delle spese, diritti ed onorari di lite.’
Per  il  convenuto (come  da  foglio depositato il 16/6/2025): ‘Il convenuto , quale mero terzo pignorato, si rimette alle decisioni dell’adito Tribunale. Spese di lite rifuse.’  
Fatto e diritto
1 .Con atto di citazione notificato il 24.07.2024 notificato all’ (di seguito solo ) nonché all , il sig. adiva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE impugnando il provvedimento di assegnazione disposto dal giudice dell’esecuzione nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO emesso in data 07.03.2024; lamentava che in forza di detta assegnazione la sua pensione risultava gravata dall’onere di corrispondere 173,49 euro che si aggiungevano a quelli che già doveva versare in forza di un precedente procedimento esecutivo presso terzi iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO a far
data dal 10.12.2021 per il quale era stato pignorato un quinto RAGIONE_SOCIALE sua pensione, per la somma di euro 219,88; eccepiva che, trattandosi di pensione inferiore ai 2.500 euro al mese, la stessa avrebbe potuto essere pignorata in misura pari a 1/10 e comunque gravare solo sulla parte eccedente l’importo di euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 545 comma 7 c.p.c.; per effetto del secondo pignoramento, invece, la pensione risultava gravata del complessivo importo di euro 393,37; poiché egli versava in difficoltà per la necessità di reperire un nuovo alloggio dovendo rilasciare quello occupato, rappresentava di aveva proposto opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. con richiesta di sospensione e modifica del provvedimento di assegnazione, che era stata tuttavia rigettata con provvedimento dd. 2 maggio 2024.
Per tali ragioni chiedeva dunque di sospendere l’esecuzione dell’opposto provvedimento di assegnazione nella parte in cui prevedeva l’ordine di trattenuta e di pagamento all’ per la  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE  dell’importo  mensile  di  €  173,49; quindi  di riformare  l’opposto provvedimento di assegnazione eliminando l’ordine di trattenuta e di pagament o dell’importo mensile di € 173,49, posponendolo all’esaurimento del primo debito, ovvero, in via subordinata, di diminuire detta trattenuta. 
2.Si costituiva in giudizio l’ contestando integralmente le domande formulate dall’attore ; eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione, evidenziando come la stessa fosse stata proposta in violazione delle regole processuali previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., in particolare per quanto riguarda la competenza funzionale del AVV_NOTAIO dell’Esecuzione e la forma dell’atto introduttivo, che avrebbe dovuto essere un ricorso e non una citazione; rilevava che l’attore con l’impugnazione proposta stava reiterando una precedente impugnazione già rigettata, in violazione del principio ne bis in idem . Nel merito, contestava la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda. Eccepiva l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, in quanto formulata al di fuori del procedimento dinanzi al AVV_NOTAIO dell’Esecuzione, unico competente in materia.
3.Si  costituiva anche ,  in  qualità  di  mero  terzo  pignorato, rimettendosi  alle decisioni del Tribunale. Co 
4.Rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione, l a causa, documentalmente istruita e previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. è stata trattenuta in decisione  a ll’udienza del  18  settembre  2025  sulle  conclusioni  delle  parti,  che  hanno  depositato  comparse conclusionali e di replica nei termini assegnati.
5. L’opposizione è infondata.
Vengono riepilogate le fasi del procedimento anche al fine di esaminare le eccezioni di rito opposte da . 
con ordinanza emessa il 7 marzo 2024 il AVV_NOTAIO dell’esecuzione , rilevando che l’ vantava un credito di euro 560.978,11 nei confronti di che questi risultava titolare di una pensione netta di euro 1.936,27 e detentore RAGIONE_SOCIALE somma netta di euro 35.840,94 a titolo di (4/5) del TFS e tenendo espressamente conto di un precedente pignoramento pari a euro 219,88, richiamato l’art 545 comma 7 c.p.c. che prescrive che ‘ il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette ‘; osservati i limiti di pignorabilità ex art. 545, comma 7, c.p.c. (€ 1.068,82); e considerata la natura tributaria del credito e che la metà RAGIONE_SOCIALE somma espropriabile era pari a euro 433,72, assegnava all’ il pagamento immediato per euro 6.954,42 corrispondente alla prima rata di TFS, inoltre, rispetto al residuo del TFS, assegnava un decimo per importi a liquidarsi fino a 2.500,00 euro, un settimo per importi superiori a 2.500,00 euro e non superiori a 5.000,00 euro, un quinto per importi superiori i 5.000,00 euro, ordinandone il pagamento alla scadenza prevista; assegnava altresì euro 173,49 RAGIONE_SOCIALE pensione corrente ordinandone il pagamento alle scadenze mensili.
 Avverso  l’ordinanza  di  assegnazione  il  sig  COGNOME immediatamente  proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc chiedendo la sospensione dell’esecuzione e il GE con provvedimento adottato all’esito dell’udienza del 2 maggio 2024 rigettava l’istanza di sospensione, dando termine per l’instaurazione del giudizio di merito.
Il giudice del merito dell’opposizione seppur abbia a propria volta rigettato l’istanza di sospensione che avrebbe dovuto invece considerarsi inammissibile perché il rigetto RAGIONE_SOCIALE sospensione da parte del GE è reclamabile ex art 624 cpc -è dunque chiamato a verificare la legittimità del provvedimento di assegnazione che l’opponente contesta ritenendo che la
somma assegnata sia superiore a quella pignorabile perché calcolata in violazione dell’art. 545, comma 7 c.p.c. e dell’art. 72 ter comma 1 del D.P.R. 602/273.
Sotto  questo  profilo, l’opposizione  è  ammissibile  e  rituale,  non  rilevando  che  l’atto introduttivo  sia  un  atto  di  citazione  anziché  un  ricorso,  perché  comunque  proposto  nel termine perentorio assegnato dal GE.
d) Dall’esame de i documenti prodotti, in particolare dai cedolini RAGIONE_SOCIALE pensione,  si nota che entrambi gli importi assegnati (euro 219,88 ed euro 173,49) sono stati detratti dall ‘ (terzo  pignorato)  dalla  pensione  COGNOME,  lasciando  un  importo  (sempre  lordo)  di  euro 2.251,35. 
Dovendo tuttavia partire dalla pensione risultante dopo il primo pignoramento (ormai intangibile)  ossia  dalla  pensione  di  euro  2.424,84  si  deve  salvaguardare  il  minimo  vitale individuato dal GE in euro 1.068,82 (il doppio RAGIONE_SOCIALE pensione sociale); la parte eccedente -recita l’art. 545 comma 5 -è pignorabile nella misura di un quinto :
Dunque,  il  pignoramento  ulteriore  RAGIONE_SOCIALE  somma  di  euro  173,49  è  al  di  sotto  RAGIONE_SOCIALE  quota pignorabile; è pacifico, infatti, che in caso di concorso simultaneo di pignoramenti, la quota complessivamente pignorabile non può superare la metà dello stipendio netto , che il giudice dell’esecuzione ha individuato in euro 433,72.
L’art 72 ter DPR 603/73 pur se abrogato con effetto a partire dal 1° gennaio 2026 -è stato richiamato solo per il residuo del TFS, mentre il rigetto dell’istanza di sospensione da parte del  GE  ha  tenuto  correttamente  conto  del  fatto  che,  a  fronte  del  grosso  debito  verso l ,  il  signor ha ancora una provvista significativa derivante dal TFS.  Parte
L’opposizione va pertanto respinta, ma le spese del giudizio compensate tra le parti perché il  calcolo  delle  somme  pignorabili  si  presta,  per  i  criteri  da  adottare,  a  suscitare  contrasti interpretativi.
P.Q.M.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE
Definitivamente pronunciando nella causa di opposizione iscritta al n. 3887/2024 proposta
da
Contro
Ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l’opposizione;
compensa le spese del giudizio.
RAGIONE_SOCIALE, 18 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO
Dott.ssa NOME COGNOME