Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32804 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 32804 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
SENTENZA
sul ricorso N. 23216/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO, come da procura allegata al ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO di Torrepadula, come da procura allegata al controricorso
-controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza n. 2096/2021 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Nord, depositata il 14.7.2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘udienza pubblica del 19.9.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO;
udite le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti;
uditi l’ AVV_NOTAIO per il ricorrente e l’AVV_NOTAIO, per delega, per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. emessa in suo danno in data 16.4.2019, con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Nord aveva assegnato il quinto stipendiale (quale dipendente della RAGIONE_SOCIALE) al creditore pignorante Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE Sostenne l’opponente che il pignoramento presso terzi non gli era mai stato notificato e che quindi esso era da considerare non già nullo (vizio che, come ritenuto dal giudice dell ‘ esecuzione, avrebbe quindi potuto sanarsi per effetto dell’avvenuta costituzione del debitore nel procedimento esecutivo), bensì inesistente. Negata dal giudice dell’esecuzione la sospensione ed introdotto dall’COGNOME il giudizio di merito, l’adito Tribunale rigettò l’opposizione con sentenza del 14.7.2021, rilevando che il pignoramento, benché nullo in difetto di valida notifica all’esecutato (mancando l’intimazione ex art. 492 c.p.c.),
N. 23216/21 R.G.
risultava sanato per effetto dell’avvenuta costituzione nel procedimento dello stesso COGNOME, munito di difensore.
Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE, che ha pure depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 18271 del 27.6.2023, è stata disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico derivante, specialmente, dal primo motivo del ricorso. All’esito, l e parti hanno depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 543 e 492 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice del merito erroneamente ritenuto che il pignoramento eseguito dalla banca fosse affetto da mera nullità -rimasta sanata per il principio del raggiungimento dello scopo , a seguito dell’attività difensiva posta in essere dall’esecutato -e non da irrimediabile inesistenza. Assume infatti il ricorrente che la mancanza di intimazione di cui all’art. 492 c.p.c. al debitore comporta l’assenza di un elemento strutturale del pignoramento, impedendo in ogni caso la costituzione del vincolo di destinazione.
1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 543, 492 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale considerato come vera e propria comparsa di costituzione e risposta l’istanza, meramente informativa, depositata in data 31.10.2018, in ogni caso inidonea a sanare il deficit strutturale del pignoramento.
1.3 -Con il terzo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 492 c.p.c., anche in riferimento all’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 5 e 3, c.p.c., per non aver il Tribunale considerato che la mancata notifica del pignoramento ha comportato una grave menomazione al diritto di difesa di esso ricorrente, pregiudicato nell’esercizio delle proprie facoltà processuali per il solo fatto di non esserne tempestivamente venuto a conoscenza.
1.4 -Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale disposto la compensazione delle spese di lite, in considerazione del fatto che era stato dato seguito ad un orientamento minoritario.
2.1 -Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, giacché il ricorso in esame risulta comunque conforme ai requisiti di contenutoforma di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis ).
Infatti, pur vero essendo che il ricorso non scende nel dettaglio degli snodi motivazionali della decisione impugnata, esso contiene comunque una adeguata esposizione dei fatti sostanziali e processuali, comunque riportando i dati essenziali della decisione stessa, ai fini della corretta focalizzazione delle censure spiegate. Del resto, la funzione del requisito in discorso è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso ‘ serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l ‘ indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla
lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso ‘ . Il ricorso, quindi, è certamente autosufficiente.
2.2 -Esso, inoltre, è adeguatamente specifico nel rimarcare il perché la tesi adottata dal Tribunale -secondo il quale l’omessa notifica del pignoramento non determina la sua inesistenza, bensì la mera nullità, sanata per raggiungimento dello scopo a seguito delle iniziative dell’esecutato – sia da ritenere erronea, offrendo dunque l’indicazione dell e regulae iuris applicabili nella specie e violate (in tesi) dal giudice del merito, in modo coerente e conforme all’insegnamento di questa Corte (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 23745/2020; Cass. n. 640/2019). 3.1 -Ciò posto, il primo motivo è fondato , anticipandosi sin d’ora che l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’COGNOME soltanto avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. (e non già direttamente avverso l’atto di pignoramento, una volta acquisita la conoscenza dell’esistenza della procedura esecutiva, e comunque entro i venti giorni successivi) non è affatto inammissibile o preclusa, come pure eccepito da Banca Intesa Sanpaolo. La questione, per comodità espositiva, verrà affrontata in seguito.
3.2 -Ora, con il mezzo in esame, il ricorrente evidenzia che, nel pignoramento presso terzi, mentre la notifica al terzo ha la funzione di provocarne la dichiarazione di quantità, ex art. 547 c.p.c., è proprio il debitore ad essere il destinatario sostanziale dell’atto, ai sensi dell’art. 543 c.p.c. Il che implica che, in assenza di notifica dell’atto di pignoramento nei suoi confronti, esso non può spiegare efficacia, perché ciò impedisce la costituzione del vincolo di destinazione, ed il vizio non è in ogni caso sanabile, ex art. 156, comma 3, c.p.c., neanche con la tempestiva proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi .
Seguendo tale impostazione, l’COGNOME richiama in particolare l’insegnamento di Cass. n. 2473/2009, così massimata: ‘ Nell’atto di pignoramento presso terzi sia l’ingiunzione al debitore esecutato (che, ex art. 492 cod. proc. civ., fa acquistare certezza e rilevanza giuridica all’obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole), sia l’intimazione rivolta al terzo, ex art. 543 cod. proc. civ., di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o cose da lui dovute al debitore esecutato, costituiscono elementi essenziali dell’atto; ne consegue che, anche se non sono necessarie formule sacramentali, la mancanza anche di uno solo di tali elementi implica l’inesistenza del pignoramento, non ammettendosi equipollenti ‘.
3.3 -Pur senza ribadire la conclusione della inesistenza del pignoramento, si pone nel solco della suddetta pronuncia la successiva Cass. n. 6835/2015, che, dopo aver precisato, richiamando un risalente precedente (Cass. n. 980/1974), che ” l’atto di pignoramento presso terzi consta di due parti: a) l’ingiunzione al debitore a norma dell’art. 492 c.p.c., che è opera dell’ufficiale giudiziario, il quale, di solito, la documenta nella relazione di notificazione dell’intero atto; b) l’atto sottoscritto dalla parte o dal suo difensore munito di procura, che contiene l’intimazione al terzo di non disporre, senza ordine del giudice, delle cose o delle somme da esso terzo dovute al debitore “, conclude che l ‘ingiunzione al debitore e l’intimazione al terzo non possono comunque mancare: non importa chi le formuli (si tratti del creditore o dell’ ufficiale giudiziario), purché esse giungano ai relativi destinatari.
3.4 -Occorre adesso considerare che , nell’evoluzione del montante giurisprudenziale, rappresenta ormai un dato ampiamente ricevuto (in chiara
evoluzione rispetto alle pronunce prima citate) il fatto che la mancanza di uno degli elementi strutturali del pignoramento presso terzi, ed in special modo dell’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492 c.p.c. , costituisce un vizio suscettibile di essere sanato, ex art. 156, comma 3, c.p.c., anche per effetto della proposizione dell ‘opposiz ione formale, perché in tal guisa è comunque raggiunto lo scopo dell’atto .
Si iscrivono in questo indirizzo, tra le altre, Cass. n. 24527/2008; Cass. n. 17349/2011; Cass. n. 19498/2013; con un’ulteriore pronuncia, indicata dalla stessa controricorrente nella seconda memoria, ossia Cass. n. 9962/2017, non massimata, si è pure affermato che ‘ la costituzione del debitore nella procedura esecutiva, anche laddove avvenga al solo scopo di dedurre, mediante la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi, vizi della notificazione dell’atto di pignoramento … , è certamente quanto meno sufficiente a consentire la legale conoscenza da parte sua degli atti del processo esecutivo e, in primo luogo, dello stesso atto di pignoramento, la formale rinnovazione della cui notifica non è pertanto necessaria, essendo ormai conseguito lo scopo di rendere edotto il debitore del suo contenuto ‘.
Ancora, la successiva Cass. n. 33 466/2019 ha affermato che ‘ Qualora l’esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell’esecuzione, dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c. ‘. Ed infine, nel solco di precedente giurisprudenza (Cass. n. 17349/2011,
già citata), secondo la recente Cass. n. 9903/2021, ‘ La nullità della notificazione dell’atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello scopo quando l’opposizione agli atti esecutivi è proposta al solo scopo di lamentare tale nullità, non anche a quello di far valere la nullità correlata all’ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del processo esecutivo, che sia stato invalidamente introdotto, e di chiedere, quindi, la revoca o l’annullamento dell’ordinanza medesima ‘ . Detto principio (ancora invocato da Intesa Sanpaolo nella seconda memoria) è stato affermato in una vicenda in cui il processo esecutivo, nelle forme del pignoramento presso terzi, era stato avviato in forza di notifica che si assumeva nulla ed era culminato nell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.: solo a tal punto l’esecutato aveva reagito con l’opposizione formale.
3.5 -Ciò posto, il tema di fondo del mezzo in esame -come pure non manca di evidenziare la stessa Intesa Sanpaolo (p. 11 del controricorso) -è affatto diverso rispetto a quello inerente alle vicende sottostanti alle pronunce prima evidenziate (ossia, alla mera assenza dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. , diretta o conseguente alla nullità della notifica, come si dirà subito appresso) e dunque al significato che a detta giurisprudenza può attribuirsi.
Infatti, non si tratta nella specie di valutare la mera nullità della notifica dell’atto di pignoramento, tale da comportare l ‘assenza conseguenziale di uno o più elementi strutturali ‘interni’ all’atto stesso (ossia, secondo quanto previsto dall’art. 543 c.p.c., dell’intimazione al terzo e/o dell’ingiunzione al debitore , non esternate ai rispettivi destinatari a cagione di detta nullità), né tanto meno dell’assenza diretta ed immediata degli stessi elementi (nel caso in cui, cioè, essi -pur a fronte di notifica regolarmente effettuata – siano mancati del tutto, anche
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graficamente, ipotesi cui si riferisce, specificamente, la citata Cass. n. 2473/2009), ma del mancato perfezionamento della notifica del pignoramento, ossia di una notifica (in tesi) tecnicamente inesistente.
Il che, ove si consideri che l’esecuzione forzata ha inizio col pignoramento , ex art. 491 c.p.c., e che quello presso terzi deve essere notificato, ai sensi dell’art. 543 c.p.c., sia al terzo che al debitore, secondo uno schema a formazione progressiva (come anche evidenziato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO), pone evidentemente un problema di struttura ancor più preliminare, perché si tratta di stabilire, in ipotesi, se un procedimento esecutivo possa dirsi iniziato ove ne sia mancato (per l’inesistenza o il manca to perfezionamento della notifica) il compimento dell’atto che per legge ne segna l’avvio.
3.6 La risposta a tale quesito non può che essere negativa.
Assai di recente, questa Corte ha condivisibilmente affermato che ‘ Nell’espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell’atto al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all’udienza (oppure l’accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento; ne consegue che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento e a tale fattispecie, interrotta ‘ ante tempus ‘ , non può riconoscersi l’effetto di utile inizio dell’esecuzione forzata ai fini dell’art. 481 c.p.c. ‘ (Cass. n. 12195/2023).
Se dunque la mera mancata iscrizione a ruolo determina l’impossibilità di completare il perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 543 c.p.c., sì da
impedire l’utile inizio dell’azione esecutiva, a maggior ragione tanto deve dirsi nel caso in cui, come nella specie, la notifica nei confronti del debitore esecutato sia del tutto mancata, sia cioè inesistente.
3.7 -Infatti, sul tema della inesistenza della notifica, è noto che questa Corte, con un’importante pronuncia del Massimo Consesso (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016), seguita pedissequamente dalla giurisprudenza successiva, ha affermato che ‘ L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa ‘ .
Ebbene, è di tutta evidenza che la notificazione dell’atto di pignoramento per cui è processo, nei confronti dell’COGNOME , non può che dirsi inesistente. Essa,
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infatti, venne tentata dall’ufficiale giudiziario incaricato in data 11.5.2018, ma restituita al mittente con la dicitura ‘ perché sconosciuto all’indirizzo in atti ‘ (sulla inesistenza di una simile notifica, si veda già Cass. n. 10671/2006).
A nulla dunque rileva, come invece evidenziato nella sentenza impugnata, che l’ufficiale giudiziario tanto abbia certificato nella relata, benché egli si fosse recato -come è sostanzialmente pacifico -presso l’indirizzo di residenza dell’COGNOME, perché ciò che più importa è che, nella specie (e quali che ne siano le cause) , è mancata del tutto la fase di consegna dell’atto, ossia, per usare le stesse parole delle Sezioni Unite, il ‘ raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita) ‘, sicché ‘ l’atto restituito puramente e semplicemente al mittente ‘.
3.8 -In dette condizioni, dunque, l’atto di pignoramento è inesistente non tanto (e non solo) perché è del tutto mancata l’ingiunzione ex art. 492 c.p.c., ossia un elemento strutturale ‘ interno ‘ alla fattispecie di cui all’art. 543 c.p.c. , ma perché è del tutto mancata la notifica dell’atto , ossia un elemento di struttura che impedisce ab imis lo stesso perfezionamento della fattispecie , sicché l’azione esecutiva nei confronti dell’COGNOME (benché il proprio datore di lavoro avesse iniziato a trattenere il quinto dello stipendio a far data dall’aprile 2018 ) non è mai tecnicamente iniziata , ai sensi dell’art. 491 c.p.c., come sostanzialmente e correttamente denunciato dal ricorrente.
Pertanto, l’iniziativa dell’esecutato , che ha avanzato istanza di visibilità degli atti del processo, ha sollecitato i poteri officiosi del giudice dell’esecuzione, ed infine ha proposto la stessa opposizione formale avverso l’ordinanza di assegnazione ,
non può supplire al (e sanare il) deficit strutturale della totale mancanza della notifica dell’atto che, per legge, determina l’impressione del vincolo pignoratizio e che dunque è il primo atto dell’esecuzione (seppure, nel pignoramento presso terzi, con la nota e già evidenziata duplice consistenza e progressione, ai sensi degli artt. 543 e 547 c.p.c.: l’esecuzione inizia con la notifica dell’atto al debitore esecutato, mentre il vincolo si perfeziona con la dichiarazione di quantità del terzo pignorato, previa notifica dell’atto stesso anche nei suoi confronti), perché non può affatto rilevare la conoscenza che dell’azione esecutiva il debitore abbia acquisito aliunde .
Sul punto, coglie esattamente il nodo della questione il recente pronunciamento di Cass. n. 11290/2020 (pure richiamata dalla controricorrente), che -benché in fattispecie in cui veniva in rilievo la mera nullità della notifica del pignoramento -ha condivisibilmente affermato il principio secondo cui ‘ Il vizio di notificazione dell’atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell’opposizione, a meno che l’opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell’espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; diversamente, il vizio di notificazione dell’atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell’opposizione se, prima che l’intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento ‘ . 3.9 -Stante quanto precede, il creditore pignorante non avrebbe dunque dovuto limitarsi a chiedere al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato a rinotificare
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l’atto (come avvenuto nella specie), poi desistendo una volta appurato che il debitore aveva comunque svolto attività difensiva nel processo esecutivo ciononostante avviato, ma avrebbe dovuto senz’altro procedervi e con la tempestività del caso, essendo evidentemente suo onere quello di curare l’adempimento, onde poter contare su un effettivo, formale e sostanziale avvio dell’azione esecutiva nei confronti del proprio debitore.
Tanto non essendo avvenuto, il pignoramento in parola non può che dirsi inesistente, sicché ha errato il Tribunale nel ritenerlo meramente nullo e, dunque, sanato per il raggiungimento dello scopo, in forza dell’attività difensiva spiegata dall’COGNOME.
4.1 -Come prima cennato, può adesso affrontarsi il tema della stessa ammissibilità dell’opposizione formale proposta dall’odierno ricorrente, contestata da Intesa Sanpaolo perché, in tesi, tardivamente proposta.
Invero, detta opposizione venne avanzata con ricorso del 3.5.2019 avverso l’ordinanza di assegnazione del 16.4.2019, comunicata il giorno successivo.
Tuttavia, l’COGNOME venne a conoscenza dell’illegittima azione esecutiva già per effetto della trattenuta da parte del datore di lavoro del quinto stipendiale come già detto, e depositò istanza al giudice , certamente in data pignorabile (ossia, dall’aprile 2018) dell’esecuzione per sollecitarne l’esercizio dei poteri officiosi antecedente all’udienza del 27.12.2018.
Si tratta quindi di verificare se l’accertata inesistenza del pignoramento avrebbe dovuto denunciarsi già entro i venti giorni successivi alla acquisita sua conoscenza da parte dell’COGNOME, in caso contrario restando sanata; oppure se essa sia rimasta ciononostante denunciabile anche in relazione agli atti
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successivi del processo, per essersi detto vizio propagato su questi ultimi, e dunque anche sull’ordinanza del 16.4.2019, certamente opposta nei venti giorni successivi alla comunicazione all’odierno ricorrente, come s’è visto .
4.2 -Sul punto, può senz’altro richiamarsi il principio affermato da Cass. n. 14449/2016 (in motivazione), secondo cui ‘ la sussistenza di determinati vizi degli atti del processo esecutivo o comunque di situazioni invalidanti che si risolvono in nullità non sanabili in conseguenza della mancata proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nel termine da detta norma previsto, non comporta affatto la possibilità di proporre la stessa opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. avverso quegli atti senza il rispetto del termine in questione, ma esclusivamente la possibilità che il vizio sia successivamente rilevato di ufficio dal giudice dell’esecuzione e che, laddove esso si riproduca in relazione a successivi atti del processo esecutivo, avverso questi ultimi atti sia possibile proporre l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nel relativo termine perentorio decorrente dal giorno in cui essi siano compiuti, per far valere il vizio non sanato (fermi restando gli sbarramenti preclusivi correlati alle conclusioni delle singole fasi del processo esecutivo, come precisato nella pronuncia resa da questa Corte a Sezioni Unite n. 11178 del 27/10/1995) ‘. In questo solco si pone la più recente Cass. n. 35878/2022, secondo cui ‘ In tema di esecuzione forzata, anche le gravi ed eccezionali invalidità degli atti che determinano nullità non sanabili o l’improseguibilità del processo, pur se rilevabili ‘ ex officio ‘ dal giudice, debbono essere fatte valere, dalla parte interessata, col rimedio dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., la quale va proposta – necessariamente entro il termine decadenziale prescritto (decorrente dal
compimento o dalla conoscenza dell’atto esecutivo opposto) e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi dell’espropriazione forzata – avverso l’atto viziato oppure contro quelli successivi in cui il medesimo vizio si riproduce ‘.
Con detta ultima pronuncia, in relazione a pignoramento immobiliare che si assumeva incompleto e tale da determinare irrimediabili incertezze, si è opportunamente chiarito (in motivazione) ‘ che i vizi insanabili del pignoramento che possono essere rilevati anche ex officio e che inficiano anche gli atti successivi sono esclusivamente quelli che rendono il processo di espropriazione inidoneo alla sua utile conclusione e precludono il trasferimento del bene, benché aggiudicato. Al contrario, eventuali errori o lacune dell’atto di pignoramento … non inficiano irrimediabilmente la procedura esecutiva sia quando non sono tali da ingenerare una incertezza assoluta, sia quando gli stessi possono essere emendati dai successivi atti compiuti nel processo esecutivo ‘.
4.3 -Ebbene, rapportati tali insegnamenti allo specifico ambito del pignoramento presso terzi, non pare dubbio alla Corte che il vizio per cui è processo, benché non tempestivamente denunciato dall’COGNOME ex art. 617 c.p.c. (ossia, entro i venti giorni dalla conoscenza della pendenza della procedura esecutiva a suo carico dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Nord), non possa non essersi propagato a tutti gli atti della procedura e, dunque, anche al suo atto finale, cioè all’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 16.4.2019, tempestivamente opposta dall’esecutato , essendosi in definitiva assegnati ad Intesa Sanpaolo crediti vantati dal proprio debitore verso il suo datore di lavoro, ma mai da essa pignorati, e dunque non assegnabili.
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Infatti, si sta discutendo del provvedimento che segna il momento conclusivo del processo esecutivo nelle forme del pignoramento presso terzi (v. Cass. n. 10820/2020), ma adottato in un processo che, tecnicamente, non ha mai avuto inizio, quantomeno nei confronti del debitore esecutato, per non essere stata mai avviata l’espropriazione forzata, ex art. 491 c.p.c. e non essersi perfezionata la fattispecie a formazione progressiva di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.
Da tanto discende che, trattandosi di vizio esiziale, l’iniziativa processuale de ll’COGNOME , che ha appunto opposto la sola ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. non può ritenersi tardiva né preclusa, ed è dunque senz’altro ammissibile.
5.1 -I restanti motivi restano conseguentemente assorbiti.
6.1 -Pertanto, può essere pronunciato il seguente principio di diritto:
Nell’espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell’atto al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all’udienza (oppure l’accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento; ne consegue che la mancata o inesistente notifica dell’atto al debitore , quindi non affetta da mera nullità, determina l’inesistenza del pignorament o , difettando radicalmente l’atto iniziale del processo, ai sensi dell’art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde .
7.1 -In definitiva, è accolto il primo motivo, sono assorbiti i restanti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con l’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi proposta da NOME COGNOME. Pertanto, va dichiarata l’inesistenza del pignoramento, per come eseguito nei confronti d ell’opponente, e per l’effetto l’annullamento dell’ordinanza del 16.4.2019 , conseguentemente cessando il vincolo pignoratizio su quanto dovuto dal terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE al debitore esecutato.
7.2 Va invece dichiarata inammissibile la domanda di restituzione delle somme già incassate da Intesa Sanpaolo dalla data di assegnazione ad oggi, come pure richiesto dall’COGNOME con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito . Ciò per la natura meramente rescindente della pronuncia sulle opposizioni formali, su cui è ferma la giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass., n. 28926/23, ove altri e compiuti riferimenti), sicché nessun altro provvedimento può qui adottarsi.
Infatti, le conseguenze della decisione qui assunta non potranno che essere vagliate dalla competente A.G., in relazione ad eventuali ulteriori iniziative delle odierne parti, e segnatamente rispetto ad una autonoma azione di ripetizione di indebito (v. Cass. n. 26927/2018), tesa al recupero delle somme percepite dal creditore in sede esecutiva, ma sulla base di azione viziata, come s’è visto, in modo esiziale.
È appena il caso di precisare come sia comunque da escludere che il giudice dell’esecuzione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Nord possa ordinare alla stessa odierna controricorrente la restituzione delle somme in discorso, perché indebitamente
N. 23216/21 R.G.
percepite: ciò non solo in quanto privo di un simile potere, ma anche perché, nella specie, con la decisione meritale qui adottata, il pignoramento è stato dichiarato inesistente, con conseguente nullità di tutti gli atti della procedura a cui detto vizio s’è propagato (compresa l’ordinanza di assegnazione opposta). In altre parole, non può esservi spazio per alcun seguito processuale nell’ambito della procedura esecutiva N. 2454/2018 R.G.E. dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Nord, che deve intendersi come sopra definita.
7.3 Le spese di lite dell’intero giudizio, stante la sostanziale novità della questione esaminata e il suo valore nomofilattico, possono integralmente compensarsi tra le parti. Nulla va disposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto difese.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione agli atti esecutivi proposta da NOME COGNOME, annullando l’ordinanza opposta, come da parte motiva. Dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme percepite da Intesa Sanpaolo nell’ambito della procedura esecutiva N. 2454/2018 R.G.E. dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Nord. Compensa le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno