SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4856 2025 – N. R.G. 00003388 2021 DEPOSITO MINUTA 25 08 2025 PUBBLICAZIONE 25 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Roma 7° SEZIONE
R.G. 3388/2021
La Corte D’Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor NOME COGNOME
Presidente
Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Avv. NOME COGNOME
Cons. Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado
tra
vv.
), residente in Roma, rappresentata e difesa
da se stessa , avendone la capacità, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma INDIRIZZO;p.e.c.
; appellante
contro
, in persona dell’Amm.re in carica
unipersonale, in persona dell’Amm.re
,
) , P.
elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO, rappresentato e
difeso dall’Avv. NOME COGNOME (
giusta procura rilasciata del
11.10.2021 su separato foglio;
; appellato
E
Roma, in persona del suo Amm.re in carica , , in persona del suo legale rappresentante Amm.re , ) , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME P.
C.F.
giusta procura rilasciata il 11.10.2021 e di cui al separato foglio , pec ; appellato
Nonché
( ) con sede in Roma, INDIRIZZO in persona del Presidente pro tempore Sig.ra , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME , ed elett.te dom.to presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO giusta delega in calce alla comparsa di costituzione; p.e.c.: ; – appellato – P. C.F.
Nonché
), residente in Roma, difensore in proprio,
C.F.
ricorrendone i requisiti di legge, elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in
Roma INDIRIZZO; p.e.c.
; appellato
nonchè
(
, res.te in Roma, INDIRIZZO
C.F.
Tarquinio Collatino nINDIRIZZO ed ivi elett.te dom.ta in INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (
), p.e.c.
C.F.
, che la rappresenta e difende in virtù di separata procura speciale;
– appellata
Nonché
tempore, nella
sua
,
in persona del legale rappresentante pro-
in
Roma
00143
INDIRIZZO
COGNOME
131
pec:
; Contumace in entrami i gradi – appellato
Nonché
Avv. NOMECOGNOME nella sua qualità di delegato alla vendita nella procedura R.E.640/15 dom..ta presso il suo studio in Roma INDIRIZZOA pec : Contumace in entrambi i gradi primo
Nonchè
P.
sede
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede
legale in Roma INDIRIZZO, pec: Appellata Contumace in primo grado
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell’atto d’appello e per le parti appellate quelle formulate nelle rispettive comparse di costituzione nonché per tutte quelle rese, all’udienza ex art 127 ter c.p.c. , del 18.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4823/2021, nel procedimento Rg. 58351/2018 avente ad oggetto accertamento del possesso, il Tribunale di Roma ha emesso il seguente dispositivo: ‘ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda e condanna l’attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali per ciascuna delle parti costituite, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali. Roma , 17 marzo 2021 .F.to Il G.U.’.
Il procedimento di primo grado è stato così narrato dal Tribunale : ‘ Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo che era pendente la procedura esecutiva immobiliare n. 640/2015 R.G. che aveva colpito l’immobile sito in Roma, , villino INDIRIZZO e relative pertinenze, formalmente intestato all’attrice e ricevuto in prelegato da e che in data 9.4.2019 il G.E. aveva emesso ordinanza di vendita ed ordine di liberazione dell’immobile, conveniva in giudizio la , il , l’
, il
,
,
, e la di Roma, per ivi sentire accertare e dichiarare la natura esclusivamente possessoria della posizione giuridica dell’attrice sull’immobile descritto in premessa e sull’annessa cantina ubicata alla scala U, piano sl, spese processuali vinte. Si costituivano in giudizio: con due distinte comparse il
e
l’
,
i
quali
dichiaravano che l’attrice era formalmente proprietaria dell’immobile pignorato e che
quest’ultimo era stato venduto ed aggiudicato dal G.E. e liberato dalla di Roma in data 6.11.2019; concludevano per il rigetto delle avverse domande, spese vinte; il , il quale dichiarava che la domanda era fondata sulle medesime argomentazioni già oggetto di opposizione all’esecuzione e disattese dal G.E. con ordinanza del 29.7.2019; concludeva per il rigetto delle domande spiegate, con condanna dell’attrice al risarcimento del danno da lite temeraria, spese processuali vinte; la quale chiedeva la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 57931/2019 R.G. avente ad oggetto il merito dell’opposizione all’esecuzione spiegata dalla stessa attrice ed eccepiva la nullità, l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della domanda proposta di cui chiedeva il rigetto, con condanna dell’attrice al risarcimento del danno da lite temeraria, spese vinte.
Dichiarata la contumacia delle altre parti citate e non costituite, la causa era istruita mediante l’acquisizione della documentazione depositata telematicamente dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice all’udienza del 13.11.2020 concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali . ‘.
Seguiva sentenza gravata.
proponeva gravame avverso detta sentenza contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
in Roma, come in atti, che impugnavano l’atto
d’appello chiedendone il rigetto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all’udienza del 18.06.2025 fissando i termini, ex art. 190 c.p.c., di gg. 20 per il deposito delle comparse conclusionali e gg. 20 per repliche; alla scadenza dei termini con l’avvenuto deposito della sola conclusionale da parte dell’appellata, la Corte ha assegnato la causa in decisione.
L’appello è articolato nei seguenti motivi.
§.1 – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 112 e 182 c.p.c. e 1130 e 1131 c.c. nei confronti del 8 e dell’Intercondominio INDIRIZZO
illegittimità della condanna alle spese in favore del vill. 8 e dell’Intercondominio INDIRIZZO per violazione dell’art. 91 c.p.c. §.2- Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 112 e 182 c.p.c. nei confronti del ; illegittimità della condanna alle spese in favore del per violazione dell’art. 91 c.p.c. Deduce l’appellante che il semplice conferimento del mandato all’avv. COGNOME da parte del Presidente del non sarebbe sufficiente a rendere regolare la costituzione del a ciò necessitando l’autorizzazione dell’assemblea dei consorziati. Co
Omessa e/o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia
oggetto di discussione tra le parti; malgoverno delle risultanze istruttorie; violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione agli artt. 649, 1141 e 1151 c.c. Come risulta dalla sentenza impugnata (pag.2) il Tribunale ha affermato quanto segue: ‘… L’attrice invoca in questa sede l’accertamento della natura esclusivamente possessoria della propria posizione giuridica sui beni pignorati, ormai assegnati a terzi… ‘.
Deduce la parte appellante che la cantina oggetto del pignoramento ed i relativi dati catastali contrastano con la piantina allegata all’atto d’acquisto, indicante una cantina diversa da quella in possesso alla .
Deduce l’appellante che risulterebbe violato l’art. 649 c.p.c. perché la non avrebbe mai avuto il possesso della cantina, liberata dall’I.V.G., con ovvie ricadute sull’efficacia del pignoramento e che la mancata immissione nel possesso della esatta cantina sarebbe condizione per l’acquisto del prelegato. La Corte così ragiona.
Ritiene la Corte di anticipare l’esame del terzo motivo d’appello sul presunto difetto di motivazione della sentenza ai motivi 1 e 2 riguardanti i capi dell’attribuzione delle spese di lite.
Ritiene sempre la Corte, vista l’identità dei motivi esposti già oggetto di esame del G.E. di riportarsi all’Ordinanza del G.E. della procedura Esecutiva Immobiliare n.649/2015 per l’immobile di cui è causa del 23.07.2019 : ‘ Il Giudice dell’Esecuzione, ………… dott.ssa NOME COGNOME sciogliendo la riserva assunta in relazione all’istanza di sospensione formulata dalla debitrice opponente che, con ricorso depositato in data 27 aprile 2019, ha proposto opposizione deducendo: l’intervenuta inefficacia del pignoramento ex art. 567 c.p.c. in relazione al deposito del titolo provenienza oggetto di richiesta da parte del GE; la nullità del pignoramento per difetto di titolarità dei beni staggiti ( la cantina); la pregiudizialità dell’accertamento della titolarità dei beni in capo alla debitrice; si sono costituiti i creditori , ,
e
, tutti opponendosi all’istanza di sospensione avversaria; esaminati gli atti;
ritenuto che non sussistano i presupposti per sospendere l’esecuzione: – il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 567 C.P.C. non è pertinente: la citata disposizione – con disposizione di natura eccezionale ( e dunque di stretta interpretazione) – commina la inefficacia del pignoramento per il mancato deposito nel termine prescritto della documentazione ipocatastali di cui al comma 2 della citata disposizione, tra cui non rientrano i titoli di provenienza che il GE ritenga comunque di acquisire per i chiarimenti ritenuti necessari alla identificazione del bene staggito; tanto assorbirebbe il merito della doglianza che, comunque, non sembra fondata tenuto conto che il creditore procedente ebbe comunque a depositare la nota di trascrizione della compravendita di ed il testamento di quest’ultima mentre, per come chiarito dallo stesso CTU, non risulta traccia alcuna di un eventuale titolo di acquisto per il locale in più riscontrato in sede di sopralluogo; deve, altresì, escludersi la dedotta nullità del pignoramento: i beni staggiti risultano compiutamente individuati con i corretti dati
catastali sicché non può seriamente contestarsi la validità del pignoramento; l’appartamento va venduto nello stato in cui si trova, risultando ben chiara, negli elaborati peritali in atti, la condizione del locale ulteriore e del vano armadio che risultano annessi all’appartamento pignorato senza apparente titolo, cosicché gli eventuali interessati all’acquisto sono resi edotti della relativa problematica; in relazione alla cantina, l’atto di acquisto di riporta esattamente il dato catastale che, secondo le indagini del CTU corrisponde fisicamente alla cantina n. 1 ( e non a quella n. 2 effettivamente occupata dalla debitrice ed indicata nell’atto di acquisto); l’eventuale contrasto contenuto nell’atto di compravendita di ( e poi trasfuso anche nel testamento di quest’ultima) va, allo stato, risolto con la prevalenza del dato catastale; in ogni caso la debitrice non ha interesse alcuno a far valere l’altruità del bene pignorato, che potrebbe essere fatta valere con opposizione ex art. 619 c.p.c. solo da chi se ne vanti titolare; infine, come già chiarito nel provvedimento in data 16/ ’17 gennaio 2018, la debitrice risulta titolare del diritto di proprietà sull’immobile per acquisto mortis causa a titolo dl legato ( che, come è noto, non necessita di accettazione e si verifica “ex lege”) – e ricorre altresì il presupposto della continuità ventennale delle trascrizioni come riportato nella relazione notarile e riscontrato dall’esperto stimatore: tali sono i presupposti necessari e sufficienti per procedere esecutivamente ai danni della debitrice; ritenuto, per quanto argomentato, che l’istanza di sospensione debba rigettarsi e le spese della presente fase regolarsi secondo il principio di soccombenza;…….. ‘.
Risulta agli atti che , dante causa della , ha acquistato l’immobile pignorato dalla sRAGIONE_SOCIALE con atto di provenienza del 28.4.1969 e che la con testamento pubblico del 28.6.2001 ha conferito alla l’immobile per cui è causa in prelegato; nel Verbale di pubblicazione del testamento, per Notar la dichiara di avere interesse alla successione della proprietà trasmessagli col legato. Non risulta effettuata rinuncia al legato che come previsto dall’art.619 c.p.c., non
necessita di accettazione verificandosi automaticamente all’atto della pubblicazione
del testamento la era inoltre nel possesso del bene ereditario come risulta dalla Relazione dell’ del 06.11.2019 che in virtù dell’Ordinanza d’Assegnazione del G.E. ne ha disposto il rilascio e consegna delle chiavi.
La stessa pone a fondamento della sua prospettazione l’esistenza, all’atto della successione, di un contratto di locazione stipulato con la de cuius per l’immobile oggetto di legato; contratto di locazione che deve ritenersi estinto per ‘confusione’ dato il verificarsi in seguito alla successione dell’identità di posizione di detentrice – locataria che deve ritenersi non più esistente all’atto della pubblicazione del testamento con la permanenza nel possesso della non più di conduttrice, ma di proprietaria.
Risulta agli atti che per l’appartamento in Roma alla INDIRIZZO villino 8, interno n. 8 e relative pertinenze, Rep. n. 24093 del 28/04/1969 per notar
è riportata anche la cantina censita al foglio 466, particella 355, subalterno 17. All’atto d’acquisto risultava allegata una planimetria, sempre non catastale né con timbri del Comune di Roma, con le diverse cantine in cui viene evidenziata con campitura di colore rosso la cantina oggetto di compravendita.
Tale cantina come evidenziata non corrisponde al bene censito al foglio 466, particella 355, subalterno 17, mentre, come risulta dall’integrazione di c.t.u., la cantina che corrisponde a tali estremi catastali è quella che sulla planimetria indicata con il numero 1 (c.t.u. allegato E) che è stata acquisita alla procedura ed oggetto del decreto di trasferimento da parte del G.E.
Risulta quindi irrilevante la circostanza che, all’atto del pignoramento dei beni la fosse nel possesso di un bene (cantina), per suo errore d’identificazione, differente da quello staggito ed oggetto di pignoramento e corrispondente ai dati catastali, come identificato dal c.t.u., ed oggetto del decreto di trasferimento che allo stato non risulta oggetto d’impugnativa.
Legittimato a tale tipo d’opposizione è solamente l’assegnatario.
Ritiene inoltre la Corte che l’azione esperita dalla , come correttamente ritenuto dal Tribunale, ha posto in essere un accertamento di natura possessoria
diretta all’identificazione del bene oggetto di trasferimento che era differente da quello da lei effettivamente posseduto, come cantina, all’atto del pignoramento e non avente carattere recuperatorio tipico dell’azione reale, trattasi come orientamento prevalente della Cassazione come azione da effettuare, entro procedura esecutiva, ai sensi dell’art. 617 – 619 c.p.c. ; in tal senso Cassazione Ordinanza n.16129 del 19.5.2022 e sentenza n.17811 del 22.6.2021 : ‘ In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da fare valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. e ciò anche nell’ipotesi in cui risulti controversa l’identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione’ ; azione , come detto, a cui è legittimato il solo assegnatario , nuovo acquirente in virtù del decreto di assegnazione .
Il motivo d’appello è infondato e va disatteso.
Va esaminato il primo motivo d’appello in ordine alla legittimazione passiva del .
Osserva la Corte che la legittimazione passiva, nel contesto di un’opposizione all’esecuzione promossa contro un condominio, si riferisce a chi può essere convenuto in giudizio in relazione all’azione esecutiva. In linea generale, l’amministratore di condominio è il soggetto legittimato passivamente per le azioni che riguardano le parti comuni dell’edificio, come stabilito dall’art. 1131 del codice civile. Questo significa che l’amministratore del condominio, ritualmente intervenuto nella procedura esecutiva per il recupero del credito condominiale, può essere chiamato in giudizio per rispondere di eventuali contestazioni relative all’esecuzione forzata che coinvolge tali beni.
L’eccezione risulta inoltre superata dall’esibizione, secondo l’art. 183 c.p.c., VI comma, secondo termine, del Verbale Assembleare del 28.02.2020, che ratificava il mandato allo Amministratore del Condominio.
Il motivo d’appello va disatteso.
Le stesse considerazioni valgono per la medesima eccezione formulata nei confronti del
stante l’estensione degli indicati principi (Cass. SS.UU. 18331/ 18332 del 2010 e 1451/14) ai Consorzi . L’appello va quindi disatteso con ogni conseguenza relativo alle spese di lite attesa la soccombenza della parte appellante. Le spese di questo grado sono liquidate secondo il DM 147/22, il valore della causa in indeterminabile basso, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 2.780,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A con la condanna della parte appellante, al pagamento a favore di ciascuna delle seguenti parti avv. , e , mentre va corrisposto un unico compenso, come determinato, per il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME per i due Condominii, in atti, quello di INDIRIZZO vill. INDIRIZZO in Roma e l’Intercondominio sempre di INDIRIZZO Roma; trattandosi del patrocinio da parte dello stesso avvocato di più parti aventi la medesima posizione processuale (Cass. Ord. 33304 dell’11.11.2022). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Roma n. 4823/2021 così provvede:
Rigetta l’appello.
Condanna parte appellante, al pagamento, a favore di ciascuna
delle seguenti parti avv.
,
e
e nei confronti dei due Condomini in Roma alla INDIRIZZO
41 8 e dell’Intercondominio INDIRIZZO come in motivazione delle spese del presente grado del giudizio liquidate in € 2.780,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge; CP
Dichiara tenuta al versamento in favore dell’erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 21/08/2025.
Il Consigliere NOME Il Presidente
Relatore Estensore dottor NOME COGNOME avv. NOME COGNOME