Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4869 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4869 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24911/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza della Corte d ‘a ppello di Roma n. 5065/2023 depositata il 12/07/2023;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22/01/2026, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nei confronti di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) promosse pignoramento esattoriale presso terzi, ai sensi dell ‘ allora vigente art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 29/09/1973, con notificazione di raccomandata in data 15/04/2016 presso lo studio del commercialista COGNOME e con riferimento a cartelle esattoriali per oltre settemila euro, già notificate.
NOME COGNOME propose opposizione all ‘ esecuzione avverso il pignoramento e all ‘ esito della fase cautelare e di quella di merito il Tribunale di Roma, con l ‘ ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione, per cessazione della materia del contendere per avere l ‘ RAGIONE_SOCIALE definito il pignoramento in data 17/02/2017, gli riconobbe le spese della fase cautelare e, in parte, quelle del giudizio di merito, con esclusione della condanna dell ‘ RAGIONE_SOCIALE per responsabilità processuale ai sensi dell ‘ art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., pure chiesta dal COGNOME.
L ‘ appello avverso la decisione del Tribunale di Roma, in punto di spese e di responsabilità processuale ai sensi dell ‘ art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., è stato accolto dalla Corte d ‘ appello di Roma, con la sentenza n. 5065 del 12/07/2023, limitatamente alle spese della fase cautelare, che sono portate a euro 1.096,00 a fronte dei 700, originariamente riconosciuti, ma rigettato nel resto.
Avverso la sentenza n. 5065 del 12/07/2023 della Corte d ‘ appello di Roma NOME COGNOME ‘ COGNOME propone ricorso per cassazione con tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già contumace in appello, è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 22/01/2026, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e
il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rileva che il contraddittorio non è stato integro sin dalle prime fasi processuali, atteso che in giudizio non è stato in alcun modo evocato il terzo pignorato, ossia il soggetto tenuto all ‘ erogazione della retribuzione, i cui ratei sono stati pignorati, a NOME COGNOME COGNOME.
Il Collegio non ritiene, tuttavia, che sia necessario procedere alla cassazione con rinvio al primo giudice per l ‘ integrazione del contraddittorio, atteso che (Cass. 19/01/2023 n. 1654) quando, come avviene nella specie, tra due RAGIONE_SOCIALE più parti in causa si controverte unicamente circa il carico RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio RAGIONE_SOCIALE fasi precedenti, in relazione alla rispettiva posizione che le stesse hanno assunto nel processo, è pienamente possibile la scissione e non è, quindi, necessaria l ‘ integrazione del contraddittorio.
Ciò posto, può passarsi alla disamina dei motivi del ricorso, il primo dei quali denuncia violazione di legge ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, cod. proc. civ. in relazione al d.m. n. 55 del 2014 ed al d.m. n. 147 del 13/08/2022 per violazione RAGIONE_SOCIALE regole tariffarie e segnatamente dell ‘ articolo 6 del d.m. n. 147 del 2022, dovendosi tenere conto della vigenza del d.m. n. 147 del 2022 al momento della sentenza, cosicché ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazioni RAGIONE_SOCIALE spese nella sentenza è illegittima la liquidazione secondo il d.m. del 2014 e non secondo il d.m. n. 147 del 2022, sulla base della sentenza a Sez. U n. 17405 del 2012 circa la liquidazione giudiziale successiva alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE tariffe, poiché se è vero che il primo atto della controversia ha avuto luogo con la opposizione alla esecuzione del 29/4/2016 e dunque vigente il d.m. 55 del 2014 la misura RAGIONE_SOCIALE spese liquidate nel corso del giudizio si è estesa sino alla vigenza RAGIONE_SOCIALE nuove tariffe introdotte dal d.m. 147 del 2022.
Il primo motivo è infondato. La liquidazione è stata correttamente effettuata dalla Corte d ‘ appello, che ha riconosciuto un ulteriore importo, rispetto a quello liquidato dal Tribunale, per la fase cautelare o interinale del giudizio di opposizione all ‘ esecuzione, pari a oltre trecento euro, così portando l ‘ ammontare attribuito al COGNOME a euro 1.096,00 e, sulla base RAGIONE_SOCIALE voci di cui al d.m. n. 147 del 2022, non risulta che la liquidazione operata dalla Corte territoriale abbia violato, al ribasso, i minimi. Infine, la tesi dell ‘ abrogazione dei minimi, che pare essere propugnata dalla difesa del ricorrente, non ha un adeguato fondamento nel testo dell ‘ art. 4 del detto d.m. n. 147 del 2022 o, comunque, nella vigente disciplina.
II motivo: violazione di legge dell ‘ art. 4 n. 5 lettera c) del d.m. n. 55 del 2014 confermato dal d.m. n. 147 del 2022. La Corte territoriale non ha liquidato i compensi per la fase istruttoria, ritenendo che non vi sia stata istruttoria, ma le tariffe di cui al d.m. n. 55 del 2014 alla lettera c) del numero 5 disciplinano il compenso per l ‘ attività processuale che si colloca tra l ‘ introduzione del giudizio e la sua decisione, anche senza istruttoria in senso proprio.
Il motivo è fondato. L ‘ art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 ricomprende nella fase istruttoria una serie di attività che trascendono l ‘ istruttoria in senso stretto (così testualmente per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione RAGIONE_SOCIALE domande o dei motivi d ‘ impugnazione, eccezioni e conclusioni, l ‘ esame degli scritti o documenti RAGIONE_SOCIALE altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell ‘ istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d ‘ ufficio, la designazione di consulenti di parte, l ‘ esame RAGIONE_SOCIALE corrispondenti attività e designazioni RAGIONE_SOCIALE altre parti, l ‘ esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni dei consulenti d ‘ ufficio o RAGIONE_SOCIALE altre parti, la
notificazione RAGIONE_SOCIALE domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l ‘ esame RAGIONE_SOCIALE relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione RAGIONE_SOCIALE scritture private).
Questa Corte (Cass. 13/10/2023 n. 28627) ha, sul punto e con specifico riferimento al rito sommario di cognizione, nel periodo di sua vigenza, affermato, con orientamento che il Collegio condivide e ritiene di confermare, che la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell ‘ art. 702 bis c.p.c. ( ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell ‘ onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e (o) istruttoria complessivamente considerata, tale che l ‘ importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione.
III motivo: violazione di legge ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all ‘ articolo 96 cod. proc. civ. per avere la sentenza d ‘ appello confermato il rigetto della istanza sanzionatoria ai sensi dell ‘ art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., sul doppio presupposto che il pignoramento presso terzi non è atto della esecuzione e che l ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva definito il pignoramento presso terzi sin dal 17/02/2017, prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio sommario di cognizione, nell ‘ anno 2018, prima, in ogni caso, della rinnovazione della notifica di detto ricorso disposta in data 10/10/2018.
Il terzo motivo è fondato, in quanto la reiezione della domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. si poggia su due ragioni di diritto errate. Infatti, il pignoramento esattoriale è pur sempre un processo esecutivo (sia pure in forme speciali rispetto a quelle codicistiche) e, poi, nella specie è stato mantenuto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, succeduta a RAGIONE_SOCIALE, per oltre tre anni, ossia dall ‘ aprile 2016, mese di notifica del pignoramento, al luglio 2019, mese nel corso del quale venne pubblicata la sentenza di cessazione della materia del contendere, senza alcuna ragione sostanziale. Occorre, sul punto, tenere conto della ricostruzione del pignoramento esattoriale, ai sensi dell ‘ art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (attualmente non più vigente stante l ‘ abrogazione a opera del d.lgs. n. 33 del 24/03/2025 e successive modificazioni), confermato anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 28520 del 27/10/2025, secondo la quale nel pignoramento esattoriale avente ad oggetto crediti derivanti da un rapporto con rimesse periodiche, il saldo attivo è soggetto al vincolo ex art. 546 cod. proc. civ. e dev ‘ essere versato dal terzo pignorato direttamente all ‘ agente della riscossione, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se – e nella misura in cui – esso si determini nei sessanta giorni dalla notificazione al terzo dell ‘ ordine di pagamento diretto, indipendentemente dal fatto che, al momento di tale notificazione, il saldo stesso fosse negativo o positivo e che, in tale ultimo caso, il relativo credito sia stato già versato all ‘ agente della riscossione, cosicché la permanenza del pignoramento, sebbene non sia stata seguita da ulteriori atti esecutivi), sicché va concluso che quel pignoramento, vero e proprio processo esecutivo, è stato mantenuto ben oltre il termine di sua naturale scadenza, con la conseguenza che tanto ha comunque comportato, nel caso all ‘ esame, una protrazione ingiustificata della perdita della disponibilità RAGIONE_SOCIALE somme dovute a
titolo di retribuzione in danno del COGNOME, posto che il pignoramento è comunque vincolo di indisponibilità.
Il ricorso è, pertanto, accolto limitatamente al secondo motivo sulle spese della fase istruttoria del giudizio di merito e al terzo motivo, con riferimento alla necessità di rivalutare ai fini della responsabilità ai sensi dell ‘ art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. la permanenza del pignoramento dall ‘ aprile 2016 al luglio 2019; il primo motivo è rigettato.
La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla Corte d ‘ appello di Roma in diversa composizione personale, cui è demandato il rinnovato giudizio sulla base di quanto in questa sede statuito (ma, beninteso, non pregiudicatone l’esito, sotto ogni altro profilo) e che provvederà, altresì, alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di questa fase di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo e il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 22/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME