Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3299 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3299 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15233/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SIRACUSA n. 2492/2022 depositata il 21/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 24.1.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale dr.AVV_NOTAIO NOME COGNOME ribadite oralmente all’udienza odierna -che ha chiesto disporsi la riunione del presente fascicolo a quello recante il NNUMERO_DOCUMENTO RNUMERO_DOCUMENTO;
udita l’AVV_NOTAIO ;
Considerato che:
in seno a pignoramento presso terzi promosso dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della propria debitrice RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Siracusa, per il recupero di un credito di € 20.256,10, il terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE rese in un primo tempo (in data 26.6.2017) dichiarazione parzialmente positiva, per poi revocarla (in data 24.8.2017), essendo frattanto sopravvenuto (il 10.8.2017) un sequestro preventivo delle somme ex art. 321 c.p.p., nell’ambito di un procedimento penale ;
-con ordinanza riservata del giorno 8.1.2019, il giudice dell’esecuzione aretuseo, ritenuto che il sequestro non s’era ancora tramutato in confisca, ritenne -in applicazione della regola dell’ ordo temporalis -prevalente il pignoramento, perché preesistente al disposto sequestro, e assegnò alla società pignorante, a parziale soddisfo del credito, la somma di € 5.072,22;
–RAGIONE_SOCIALE, informata dalla RAGIONE_SOCIALE dell’accaduto, propose ricorso ex art. 617 c.p.c., rilevando l’illegittimità dell’ordinanza di assegnazione, in quanto le somme assegnate erano già confluite nel RAGIONE_SOCIALE (FUG);
n egata dal giudice dell’esecuzione la sospensione ed introdotto dall’opponente il giudizio di merito, con sentenza del 21.12.2022 il Tribunale di Siracusa rigettò l’opposizione, rilevando che non era applicabile la disciplina del codice antimafia e che, in assenza di disposizioni di contrario tenore (non essendo frattanto intervenuta la confisca), non poteva che prevalere il pignoramento già esistente alla data del sequestro;
avverso la predetta decisione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che ha pure depositato memoria;
la RAGIONE_SOCIALE (incorporante la RAGIONE_SOCIALE, terza pignorata), nonché la debitrice RAGIONE_SOCIALE, sono rimaste intimate;
il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ribadite all’udienza, chiedendo disporsi la riunione del presente fascicolo a quello recante il NUMERO_DOCUMENTO RNUMERO_DOCUMENTO;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
-in conformità alla richiesta del P.G. e della stessa parte controricorrente, occorre disporre la riunione del presente procedimento, iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO., a quello più risalente, iscritto al NUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO.: trattasi, in realtà, del medesimo ed unico ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, tuttavia iscritto a ruolo prematuramente dall’odierna controricorrente, benché il termine per il deposito, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a carico della stessa ricorrente, non fosse ancora spirato;
p. q. m.
la Corte dispone la riunione del presente procedimento a quello iscritto al N. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.01.2024.