Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5140 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5140 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8216-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 28/2021 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 08/01/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato RAGIONE_SOCIALE. semplice evocava in giudizio COGNOME Oscar innanzi il Tribunale di Sanremo, successivamente accorpato al Tribunale di Imperia, invocandone la condanna a rilasciare un box per auto di proprietà dell’attrice e a risarcire il danno derivato dalla sua occupazione senza titolo. L’attrice esponeva infatti che il cespite le era pervenuto giusta decreto di trasferimento del Tribunale di Sanremo del 7.3.1990, trascritto in data 20.4.1994, trattandosi di pertinenza di una maggior consistenza immobiliare oggetto del predetto decreto.
Nella resistenza del convenuto, che sosteneva che il box fosse invece escluso dal titolo vantato dalla società attrice, il Tribunale, con sentenza n. 157/2016, rigettava la domanda, ritenendo che il decreto di trasferimento si riferisse soltanto all’alloggio, e non anche al box per auto oggetto di causa.
Con la sentenza impugnata, n. 28/2021, la Corte di Appello di Genova accoglieva il gravame interposto dall’originaria attrice avverso la decisione di prime cure soltanto relativamente alle spese liquidate dal Tribunale, confermandola invece nel resto. Ad avviso della Corte territoriale, pur dovendosi ribadire che, a norma di quanto previsto dall’art. 2912 c.c., il pignoramento si estende anche agli accessori ed alle pertinenze del cespite che ne forma oggetto, nel caso di specie, a prescindere dall’esistenza o meno del vincolo pertinenziale, si configurerebbe la presunzione di rinuncia, da parte del creditore procedente, di sottoporre ad esecuzione anche il box per cui è causa. Quest’ultimo, infatti, era dotato di autonomia funzionale e giuridica rispetto all’appartamento pignorato ed era stato censito con scheda
autonoma, senza che il suo identificativo catastale fosse stato indicato nell’atto di pignoramento.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE affidandosi a tre motivi.
COGNOME NOMECOGNOME intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2912 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il box fosse dotato di autonomo identificativo castale, valorizzando a tal fine la scheda provvisoria di accatastamento, e trascurando invece la decisiva circostanza che nel decreto di trasferimento fosse stato indicato espressamente che l’appartamento oggetto della procedura esecutiva non era stato ancora censito al N.C.E.U. Ad avviso della società ricorrente, sarebbe rilevante soltanto il dato catastale, poiché solo in presenza di un accatastamento autonomo, e dunque di un identificativo catastale autonomo, si potrebbe presumere che il creditore che abbia assoggettato a pignoramento il bene principale, indicandone i riferimenti catastali, e non anche il bene pertinenziale, omettendo di indicare i riferimenti catastali di quest’ultimo, abbia inteso rinunciare al diritto di assoggettare ad espropriazione la detta pertinenza.
La censura è fondata.
Dal decreto di trasferimento del Tribunale di Sanremo del 7.3.1990, il cui testo è trascritto, ai fini della specificità della censura, alle pagg. 12 e ss. del ricorso, risulta che il bene pignorato, la cui proprietà era
stata trasferita, giusta il richiamato titolo, alla società odierna ricorrente, era individuato come segue: ‘… alloggio sito nel complesso residenziale NOME – INDIRIZZO Ospedaletti di proprietà della s.s. Stella Marina interno INDIRIZZO, piano 3, casa B, composto di due vani, bagno, cucinino, terrazzo parzialmente coperto, esposto a sud, vista mare, della superficie di mq. 68 a confini: corridoio comune, alloggio 23 e perimetro fabbricato, a catasto F. 13, mapp. 816/26, non censito al N.C.E.U.’ (cfr . pag. 13 del ricorso). E’ quindi certo che, alla data dell’aggiudicazione, il cespite non risultasse censito al N.C.E.U.; di conseguenza, esso non poteva essere censito all’epoca del pignoramento, necessariamente anteriore a quella del decreto di trasferimento. L’argomento utilizzato dalla Corte distrettuale, secondo cui il box per auto e l’alloggio avrebbero avuto autonoma identificazione catastale è smentito per tabulas , essendovi invece la prova documentale che detti beni, ancora al momento dell’emissione del decreto di trasferimento del 7.3.1990, non risultavano censiti al N.C.E.U.
Va altresì considerato che, sempre da quanto risulta dal decreto di trasferimento, il cespite principale era stato attribuito ad RAGIONE_SOCIALE… nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova e come meglio descritto in perizia, e con tutti i diritti, servitù e comproprietà ivi indicati e non indicati …’ (cfr . sempre pag. 13 del ricorso). Da un lato, quindi, non avrebbe potuto configurarsi l’elemento valorizzato erroneamente dal giudice di seconde cure, consistente nell’autonoma identificazione catastale del box oggetto di causa, rispetto al bene principale; mentre, dall’altro lato, esisteva il riscontro documentale che il trasferimento del 7.3.1990 aveva avuto ad oggetto tanto il bene principale -l’alloggio descritto nel decreto- che le sue pertinenze e beni accessori.
La Corte di Appello, di conseguenza, avrebbe dovuto indagare il tema dell’esistenza, o meno, del vincolo pertinenziale, che invece ha trascurato, configurando, erroneamente, una presunzione di rinuncia del creditore al pignoramento del box, fondata su una circostanza in effetti non sussistente. Si impone quindi la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa al giudice di merito, affinché sia indagato il decisivo tema dell’esistenza, o meno, del vincolo pertinenziale tra l’alloggio oggetto del trasferimento del 7.3.1990 ed il box per auto oggetto del presente giudizio.
Con il secondo motivo, la società ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare che, nel caso di specie, il box per auto oggetto di causa non era dotato di autonomo identificativo catastale, onde non poteva presumersi la rinuncia del creditore al diritto di assoggettare all’espropriazione anche il bene pertinenziale.
Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia invece la violazione o falsa applicazione dell’art. 41-sexies della Legge n. 1150 del 1942, introdotto dall’art. 18 della Legge n. 765 del 1967, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato che il box per autovetture costituisce una pertinenza necessaria dell’appartamento, posta la natura imperativa e inderogabile delle disposizioni di legge appena richiamate.
Le censure sono assorbite dall’accoglimento del primo motivo, poiché i profili con esse denunziati rientrano nell’ambito del nuovo apprezzamento di fatto devoluto al giudice del rinvio.
In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarati assorbito il secondo ed il terzo. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa
rinviata alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda