Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 867 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
NOME COGNOME
-intimata –
Avverso la sentenza n. 1297/2022 del TRIBUNALE DI TORINO, depositata il giorno 24 marzo 2022.
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13199/2022 R.G. proposto da COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso
-controricorrente – nonché contro
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato il 16 giugno 2020, la RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice con rappresentanza della RAGIONE_SOCIALE premesso di essere creditrice in forza di decreto ingiuntivo di NOME COGNOME, pignorò, ai sensi degli artt. 602 e ss. del codice di rito, « immobili di proprietà » di NOME COGNOME, ubicati nel Comune di Torino, in atto precisando che NOME COGNOME aveva trasferito a NOME COGNOME il diritto di nuda proprietà su detti beni con atto pubblico dichiarato inefficace ex art. 2901 cod. civ. con sentenza del Tribunale di Roma.
Avverso tale pignoramento, NOME COGNOME spiegò opposizione con ricorso iscritto a ruolo il 3 luglio 2020.
In data 17 luglio 2020, la creditrice procedente effettuò la trascrizione del pignoramento, menzionando nella relativa nota la nuda proprietà quale diritto staggito.
All’esito del giudizio, svolto secondo la scansione bifasica connotante le controversie oppositive ed in contraddittorio con NOME COGNOME la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione, previa qualificazione della stessa come agli atti esecutivi.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per tre motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE nella anzidetta qualità, mentre non svolge difese in sede di legittimità NOME COGNOME
Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.
A ll’esito della adunanza camerale di cui in epigrafe, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo – indiscriminatamente riferito, in rubrica, a violazione e falsa applicazione dell’art. 555 cod. proc. civ., omessa e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – la ricorrente assume la nullità dell’atto di pignoramento per incertezza assoluta sul diritto reale sottoposto ad espropriazione, siccome identificato, nell’atto notificato ( ovvero, precisamente, nella ingiunzione formulata dall’Ufficiale giudiziario), come piena proprietà e poi invece indicato, nella trascrizione compiuta in data posteriore alla proposizione dell’opposizione, com e nuda proprietà: così il procedente compiendo non già una correzione di una mera irregolarità o inesattezza, ma una modifica dell’individuazione del diritto sostanziale pignorato.
Con il secondo motivo -articolato per violazione e falsa applicazione degli artt. 2902 e 2910 cod. civ. anche qui in uno ad omessa o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio -l’impugnante denuncia l’illegittimità del pignoramento, nella parte in questo vincolava anche il diritto di usufrutto nella titolarità di NOME COGNOME, quindi oltre i limiti della espropriazione contro il terzo proprietario, consentita solo per il diritto (nel caso, di nuda proprietà) oggetto dell’azione revocatoria.
Le doglianze -da scrutinare congiuntamente, in ragione della intima connessione che le avvince -sono infondate.
3.1. L’intera argomentazione svolta a suffragio delle stesse riposa su un presupposto: la divergente identificazione del diritto aggredito in executivis nell’atto di pignoramento notificato (piena proprietà) e nella nota di trascrizione di esso (nuda proprietà).
Detta discrasia -sulla quale il giudice territoriale si è espresso in termini dubitativi ed ipotetici, ritenendo superata la questione in virtù di altre considerazioni -non è tuttavia dato riscontrare, sulla scorta del contenuto degli atti riprodotto in ricorso.
In particolare, devesi rilevare come l’atto notificato alla ricorrente recasse la sottoposizione a pignoramento degli «immobili di proprietà di Sonnessa Palmina »: il diritto dominicale era dunque sic et simpliciter individuato come staggito, senza aggettivazioni o ulteriori qualificazioni di sorta.
Ma nel corpo dello stesso atto la procedente, dichiaratasi creditrice di NOME COGNOME specificò che l’azione espropriativa era promossa nei confronti di NOME COGNOME in quanto acquirente dalla debitrice, con atto già utilmente attinto da azione revocatoria, del diritto di nuda proprietà sui cespiti immobiliari indicati con i dati catastali.
U na esegesi complessiva dell’atto di pignoramento così formulato, condotta alla stregua del canone della lettura coordinata delle varie parti di esso, esclude qualsivoglia sicura identificazione dell’oggetto dell’azione esecutiva con il diritto di piena proprietà , circostanza sulla quale la ricorrente fonda, invece, il proprio ragionamento.
Al contrario, proprio le puntualizzazioni giustificatrici del ricorso alla procedura espropriativa ex art. 602 e ss. cod. proc. civ. contenute nell’atto potevano ragionevolmente fondare il convincimento circa la limitazione dell’aggressione esecutiva alla sola nuda proprietà (il cui trasferimento alla COGNOME era divenuto inefficace nei confronti della procedente) o comunque suscitare una mera perplessità (ma non certo un’assoluta incertezza) al riguardo .
Tuttavia -e l’osservazione pare dirimente qualsivoglia dubbio in ipotesi prospettabile è da reputarsi poi superato con la (più chiara ed anzi esplicita) enunciazione operata nella nota di trascrizione, di certo idonea, in ragione della reciproca interazione e della funzionale complementarietà con l’atto notificato, a superare ogni incertezza da quest’ultimo indotta sull’identificazione del diritto staggito ed escludere così, in forza del principio di conservazione degli atti del processo, la (eventuale) nullità del pignoramento (v. Cass. 03/04/2015, n. 6833).
La vicenda scrutinata esula allora dalla fattispecie di nullità del pignoramento immobiliare per errata identificazione del bene staggito, configurabile allorquando si ingeneri incertezza assoluta sull’oggetto dell’azione esecutiva ( ex multis, cfr. Cass. 15/09/2020, n. 19123).
D’altro canto (e sol per completezza argomentativa), come ha avuto modo di chiarire di recente questa Corte, il codice civile non conosce la c.d. nuda proprietà come diritto tipologicamente distinto dalla proprietà: i suoi tratti contenutistici sono desunti, infatti, dal combinato disposto delle norme in tema di proprietà e di quelle in tema di usufrutto, ossia in via di mera sottrazione, dal contenuto del primo, dei poteri e delle facoltà che formano il contenuto del secondo (Cass. 14/04/2023, n. 10017); il concetto di nuda proprietà, di matrice dottrinale, descrive soltanto una mera qualità del diritto di proprietà, rappresentando la minore estensione delle facoltà dominicali spettanti al titolare, per essere le stesse compresse dall’esistenza del diritto reale minore di usufrutto gravante sullo stesso bene.
4. Il terzo motivo -per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 cod. proc. civ. accompagnata dai rilievi sulla omessa o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e sull’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio -contesta la corretta applicazione del principio della soccombenza ai fini della disciplina delle spese di lite.
Si deduce che al momento della proposizione dell’opposizione sussisteva interesse ad agire della opponente, dacché soltanto dopo tale momento era stata compiuta la trascrizione del pignoramento con l’indicazione, quale diritto pignorato, della nuda proprietà: ad avviso dell’impugnante, il regolamento delle spese doveva pertanto essere conformato al criterio della c.d. soccombenza virtuale.
4.1. Il motivo è infondato.
Al (legittimo, per quanto innanzi chiarito) rigetto della opposizione è conseguita la condanna dell’opponente alla refusione delle spese di lite: né, in senso contrario, può invocarsi la sussistenza dell’interesse ad agire al momento della proposizione del l’opposizione, in quanto -pur volendo in thesi prendere in considerazione il presupposto dell’assunto -la ricorrenza di tale condizione dell’azione, ontologicamente dinamica, va valutata al momento della decisione della lite (da ultimo, sulla nozione dinamica di interesse ad agire, Cass., Sez. U, 06/09/2022, n. 26283).
Inconferente poi si profila il richiamo alla soccombenza virtuale, canone regolatore delle spese di lite nella ipotesi (non integrata dalla fattispecie in vaglio) di definizione della controversia con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il ricorso è rigettato.
Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza.
A tteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna NOME COGNOME alla refusione in favore della RAGIONE_SOCIALE nella qualità sopra indicata, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione