Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29417 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29417 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dal l’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dei curatori p.t ., rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso
-controricorrente – avverso il decreto n. 8406/3027 del Tribunale di Milano, depositato in data 27.7.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Milano, con decreto del 27.7.2017, ha respinto l’opposizione ex artt. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE del credito che il suo originario debitore, NOME COGNOME, socio della fallita, vantava nei confronti di quest’ultima e che le era stato assegnato dal G.E. della procedura esecutiva a suo tempo promossa contro COGNOME e contro RAGIONE_SOCIALE in bonis (terza pignorata), con un provvedimento (rettificato dal tribunale) emesso in data successiva al fallimento , all’esito della dichiarazione resa dal curatore ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ..
2. Il tribunale, riformata la decisione del G.D. di inammissibilità della domanda perché proposta oltre il termine di cui all’art. 101 u. comma l. fall., e ritenuto pertanto di doverla esaminare nel merito, ha affermato: i) che l’ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. ai sensi dell’art. 5 53 cod. proc. civ. non è idonea ad acquisire valore di cosa giudicata , in quanto il giudice dell’esecuzione non risolve una controversia in sede di cognizione ordinaria, ma esaurisce il suo accertamento nell’ambito de l processo esecutivo; ii) che pertanto, acquisita la legittimazione alla insinuazione, il creditore assegnatario della somma nella procedura di pignoramento presso terzi deve insinuarsi al passivo del terzo pignorato fallito misurandosi con il medesimo onere probatorio che faceva capo al suo debitore, onere che investe non solo la sussistenza e l’entità del credito, ma anche la sua piena opponibilità alla massa ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall.; iii) che la prova in questione non era stata fornita dall’opponente; iv) che, in particolare, non poteva riconoscersi natura confessoria alla dichiarazione resa dal curatore all ‘ udienza fissata ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ., attesa la sua qualità di terzo rispetto all’imprenditore
fallito, e che inoltre andava escluso che il RAGIONE_SOCIALE fosse onerato della impugnazione ex art. 617 cod. proc. civ. del provvedimento del G.E. al fine di evitare il formarsi di un accertamento relativo alla esistenza, consistenza e opponibilità alla massa del credito pignorato.
2.Il decreto è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a due motivi e illustrato da memoria, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE lamenta ‘ violazione degli artt. 115, 116, 547 c.p.c. e 2697, 2729 e 2730 c.c., 24 cost. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la ricorrente dimostrato l’esistenza del proprio credito quantomeno attraverso indizi gravi, precisi e concordanti ‘. Sostiene, sotto un primo profilo, che l’esistenza del credito del socio COGNOME verso la fallita doveva ritenersi provata quantomeno in via presuntiva. Deduce inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il curatore, nel giudizio ex art. 547 cod. proc. civ., in cui era chiamato a rendere la dichiarazione di esistenza del credito pignorato, non rivestiva la qualità di terzo, ma si trovava nella medesima posizione del debitor debitoris; con la conseguenza che, al fine di evitare che detta dichiarazione avesse gli effetti tipici previsti dalla legge e dunque il formarsi di un accertamento opponibile alla massa in ordine all’esistenza del credito pignorato, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto impugnare il provvedimento del G.E. ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.
Con il secondo mezzo la ricorrente deduce la ‘ violazione dell’art. 115 c.p.c. e 24 cost. in materia di disponibilità dei mezzi di prova ‘ ..
2.1 Il primo motivo è fondato là dove denuncia la violazione dell’art. 547 cod.proc.civ.
Non risulta che il RAGIONE_SOCIALE abbia mai contestato che la procedura esecutiva presso terzi, promossa dalla RAGIONE_SOCIALE quando RAGIONE_SOCIALE NOME era ancora in bonis , potesse proseguire nei suoi
confronti e che esso potesse rivestire la medesima qualità, di debitor debitoris, già assunta dalla società poi fallita.
Che vi sia stata implicita accettazione di (acquiescenza rispetto a) tale posizione è anzi dimostrato proprio dal fatto che il curatore ha reso la dichiarazione prevista dall’art. 547 cit. : dichiarazione, va ricordato, che spetta solo al terzo pignorato e che dunque può essere eseguita solo in tale veste.
Orbene, in assenza di contestazioni da parte della curatela in ordine alla procedibilità dell’azione esecutiva individuale, ogni questione concernente l’ordin anza di assegnazione del credito emessa dal G.E. avrebbe dovuto essere discussa nella competente sede esecutiva.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale (che ha ragionato come se l’esecuzione non ci fosse mai stata e come se l’opponente non fosse munita di un titolo giudiziario ma si fosse insinuata al passivo in via di mera surroga del socio COGNOME) la mancata impugnazione di detta ordinanza da parte del RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. precludeva ogni ulteriore contestazione circa l’esistenza e l’ammontare del credito (Cass. nn. 108/2023, 10912/2017, 11493/2015): il curatore, infatti, non riveste la qualità di terzo quando agisce utendo iuribus del fallito, né può essergli consentito di svolgere , per così dire, ‘due parti nella medesima commedia’, ovvero di rendere la dichiarazione per evitare il giudizio di accertamento per poi sostenere che, in mancanza di tale giudizio la sua dichiarazione e il provvedimento di assegnazione del GE non rivestono alcuna efficacia in sede di verifica del passivo.
All’accoglimento, per tale parte, del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Milano in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
Le ulteriori censure sollevate nel primo e nel secondo motivo di ricorso restano assorbite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbite le ulteriori censure; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024