Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28984 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma n. 7335/2018 del 21 novembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Civile Ord. Sez. L Num. 28984 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 16077/2019 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, e domiciliat a elettivamente in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME ha contestato il pignoramento eseguito in suo danno dall’RAGIONE_SOCIALE presso il suo studio legale per un credito scaturente dalla sentenza n. 1459/2008 del Tribunale di Velletri.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16006/2011, ha respinto l’opposizione all’esecuzione, dichiarato improcedibile l’opposizione agli atti esecutivi e liberato dal vincolo del pignoramento una scrivania e due sedie.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7335/2018, ha rigettato.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione sulla base di un motivo e depositato memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 474, 479, 480, 492, 543, 546, 615 c.p.c., 334, 388 e 632 c.p. e 2617 c.c. in quanto non sarebbe venuta in rilievo una causa di estinzione del credito ex art. 2917 c.c., ma di indisponibilità del compendio pignorato, che sarebbe discesa automaticamente dalla notifica del pignoramento.
In pratica, gli ulteriori pignoramenti avvenuti avrebbero reso indisponibile la somma della quale l’RAGIONE_SOCIALE era creditrice verso di lei, non potendosi dare rilievo, ai fini della prevalenza, alla data della loro notifica. Ne sarebbe derivata l’improseguibilit à della prima procedura esecutiva.
Il ricorso è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata in alcuni passaggi.
Infatti, qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato, a seconda dei tempi delle due procedure, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui sia stata già pronunciata l’ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato (in sentenza non vi sono riferimenti a questa eventualità) , oppure ha l’onere di dichiarare quella circostanza, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione
presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario sia del creditor creditoris . Quest’ultimo, a sua volta, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto in base all’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione in forza dell’art. 511 c.p.c. (Cass., Sez. 3, n. 14597 del 9 luglio 2020).
Per l’esattezza, si deve rilevare che il pignoramento eseguito dall’RAGIONE_SOCIALE ricade su beni della ricorrente, rimasta inadempiente. I pignoramenti ad istanza dei terzi, fra cui la stessa ricorrente, invece, hanno ad oggetto il credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE nei con fronti della debitrice. Le procedure esecutive hanno, quindi, oggetti differenti e non vi è neppure coincidenza soggettiva, dal momento che il debitore esecutato è l’attuale ricorrente nella prima e l’RAGIONE_SOCIALE nelle altre. Pertanto, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, in virtù del solo pignoramento, ad opera dei creditores creditoris , del credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE verso il debitor debitoris , non può venire meno la generale destinazione di tutto il patrimonio di quest’ultimo -ivi compresi pure i beni mobili pignorati dall’RAGIONE_SOCIALE – a garanzia delle sue obbligazioni verso l’ente pubblico.
Al contempo, i pignoramenti di quel credito non possono implicare, da soli, il venire meno della sua titolarità in capo al creditore originario e della sua legittimazione ad azionarlo esecutivamente. Non vi è, quindi, alcuna conseguenza automatica sull’azi one esecutiva intentata in forza di tale credito: l’una e l’altra vengono meno, invece, soltanto con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., con cui il giudice dell’espropriazione presso terzi dispone la sostituzione al suo titolare originario del creditore pignorante. Pertanto, fino all’ordinanza di assegnazione, i pignoramenti dei terzi non hanno implicato altro che l’onere per il debitor debitoris di non adempiere, se non a rischio di non liberarsi dell’obbligazione originaria e, così, di dovere pagare ancora una volta. Non è, però, previsto alcun ufficioso coordinamento tra le procedure, l’una a soddisfacimento di un credito e le altre che colpiscono quest’ultimo, ma da parte di un diverso creditore: sono differenti, nel senso almeno di non perfettamente coincidenti, i soggetti e, di certo, gli oggetti. Pertanto, non opera alcuno degli
strumenti previsti dal codice di rito per coordinarle, potendo legittimamente i giudici dell’esecuzione preposti ad ognuna di esse ignorare l’esistenza delle altre, finché gli interessati non portino a loro conoscenza una simile situazione. Tuttavia, in favore dei creditori del creditore procedente è previsto il diverso istituto della sostituzione di cui all’art. 511 c.p.c., che essi possono attivare per beneficiare delle azioni esecutive già in corso, intervenendovi per soddisfare i propri diversi crediti pur senza avere titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato dal proprio debitore. In questo contesto, l’unico titolare di un autentico onere di allegazione è il debitore esecutato nella prima procedura, a sua volta debitor debitoris nelle altre, il quale dovrà rendere edotti i vari giudici dell’esecuzione e gli altri soggetti legittimamente ignari della sopravvenuta contemporanea pendenza delle procedure. La ricorrente, pertanto, non poteva rendere (come, invece, lascia intendere la Corte territoriale) una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di contenuto negativo: ella era davvero debitrice dell’RAGIONE_SOCIALE e doveva dichiararsi tale. Aveva, però, a seconda dei tempi delle due procedure, la possibilità:
a – di proporre opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. , avverso la procedura mobiliare intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venire meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui fosse stata già pronunciata l’ordinanza di assegnazione implic ante la sostituzione dell’RAGIONE_SOCIALE con i creditori che quel credito avevano pignorato;
b – di rendere, nella procedura di espropriazione presso terzi, una dichiarazione titolata, completa cioè delle circostanze idonee a proteggerlo dal rischio di un adempimento non satisfattivo.
In questa seconda ipotesi avrebbe dovuto, pertanto, aggiungere che il credito pignorato era stato portato ad esecuzione forzata e che, per la sua realizzazione, erano stati sottoposti ad espropriazione, ancora in corso, alcuni suoi beni mobili. In sostanza, avrebbe dovuto avvertire i terzi creditori della circostanza che i pignoramenti presso terzi da costoro effettuati contro l’RAGIONE_SOCIALE avevano ad oggetto non un credito bonum , cioè vantato nei confronti di un terzo solvibile e solvente, bensì un credito ‘a sofferenza’, già azionato – a sua volta – in sede esecutiva. Tale onere di completezza della dichiarazione di quantità, anche al di là di quanto
espressamente prescritto dagli artt. 547 e 550 c.p.c., può bene ricollegarsi anche al ruolo di ausiliario del giudice che il terzo pignorato acquista nell’ambito della procedura di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.; ruolo che lo onera di portare a conoscenza d el giudice dell’esecuzione e delle parti tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo. Omettendo tale informazione – e così privando i creditori della possibilità di attivarsi ai sensi dell’art. 511 c.p.c. – il terzo pignorato si trova esposto al rischio di dover pagare due volte. Più esattamente, egli dovrà corrispondere ai creditori dell’RAGIONE_SOCIALE l’importo di cui si è dichiarato debitore sic et simpliciter e, contemporaneamente, subirà il completamento dell’espropriazione dei beni staggiti dall’RAGIONE_SOCIALE. Qualora avesse, invece, reso una dichiarazione completa, si sarebbero profilate due eventualità. La prima è che il credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE fosse assegnato ai terzi creditori prima che l’espropriazione mobiliare promossa dall’ente nei confronti della ricorrente si concludesse. In tal caso, i terzi creditori, succedendo, per effetto dell’ordinanza di assegnazione, nel credito dell’RAGIONE_SOCIALE, avrebbero avuto titolo per proseguire nell’espropriazione da questa intrapresa contro il debitor debitoris , secondo le regole generali sulla successione a titolo particolare nel diritto (art. 111 c.p.c.). L’altra eventualità è che, onde evitare che l’RAGIONE_SOCIALE incassasse il ricavato della vendita dei beni della ricorrente, i terzi debitori, senza att endere che intervenisse l’ordinanza di assegnazione, avrebbero potuto fare istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.).
Priva di pregio è la segnalazione della ricorrente dell’esistenza di eventuali contrasti giurisprudenziali, con correlata istanza di rimessione della causa alle Sezioni Unite, non esistendo la contrapposizione prospettata.
Cass., n. 333 del 1972 non è pertinente, in quanto il credito era, nella specie, già stato assegnato, mentre Cass., Sez. 3, n. 20634 del 22 settembre 2006 si occupa del caso in cui la procedura esecutiva presso terzi sia, successivamente al precetto e nel corso dell’opposizione, venuta meno, con cessazione del vincolo di indisponibilità.
Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva dal debitore, il terzo pignorato può o proporre
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venire meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui sia stata già pronunciata l’ordinanza di a ssegnazione implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato, oppure dichiarare quella circostanza, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario sia del creditor creditoris il quale, a sua volta, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, può sostituirsi allo stesso o in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto in base all’art . 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione in forza dell’art. 511 c.p.c.. In particolare, il debitor debitoris non può contestare l’az ione del suo creditore sostenendo che sarebbe sorto un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva’.
Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
Atteso il rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 24 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME