Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8697 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8697 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19890/2022 R.G. proposto da
COGNOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME
-intimati –
Avverso la sentenza n. 313/2022 del TRIBUNALE DI MONZA, depositata il 10 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
nell’anno 2018, innanzi il Tribunale di Monza, in danno di NOME COGNOME e nei confronti, quale terzo pignorato, della RAGIONE_SOCIALE
ACCERTAMENTO OBBLIGO DEL TERZO
RAGIONE_SOCIALE, vennero intraprese due procedure di espropriazione ex art. 543 cod. proc. civ.: la prima (iscritta al R.G. Es. n. NUMERO_DOCUMENTO) ad istanza della RAGIONE_SOCIALE; la seconda (iscritta al R.G. Es. n. 1390/2018) ad iniziativa di NOME COGNOME;
formulate contestazioni sulla dichiarazione di quantità del terzo da parte di NOME COGNOMECOGNOME con ordinanza emessa il 28 marzo 2019 il giudice dell’esecuzione, all’esito d i subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo e previa riunione delle procedure espropriative, dichiarò la RAGIONE_SOCIALE debitrice di NOME COGNOME della somma di euro 28.735,86, di cui, con provvedimento contestuale, dispose l’assegnazione in favore di NOME COGNOME;
avverso l’ordinanza conclusiva dell’accertamento dell’obbligo del terzo spiegarono distinte opposizioni agli atti esecutivi (poi riunite) la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME;
per quanto qui ancora d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, definendo le controversie oppositive, ha: (i) accertato l’inesistenza del credito attribuito ad NOME COGNOME a titolo di manleva verso l’RAGIONE_SOCIALE dall’ordina nza ex art. 702-bis cod. proc. civ. azionata come titolo esecutivo, in difetto di alcun pagamento (nemmeno allegato) effettuato dall’assicurato al soggetto danneggiato;
(ii) accertato l’esistenza del credito riconosciuto dalla medesima ordinanza ad NOME COGNOME verso la RAGIONE_SOCIALE a titolo di spese legali soltanto nella misura di euro 7.676,90, ovvero al netto della ritenuta d’acconto « che RAGIONE_SOCIALE dovrà versare al fisco »;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria;
non svolgono difese in grado di legittimità, benché ritualmente intimati, NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
preliminarmente regolare risulta l’evocazione nel presente grado di giudizio di NOME COGNOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, contumaci nel giudizio di merito: per entrambi la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata mediante inoltro ai rispettivi indirizzi PEC (in relata di notifica dichiarati come) estratti dall’elenco pubblico INIPEC, di copia informatica dell’atto, sottoscritto digitalmente, consegnato nelle rispettive caselle.
della regolarità di siffatte notifiche la documentazione versata nel fascicolo del ricorrente (copie del messaggio di posta elettronica, del ricorso, della procura alle liti, della relazione di notifica, delle ricevute di accettazioni e di consegna, tutte corredate da attestazione di conformità con sottoscrizione autografa) offre sufficiente ed idonea prova, non occorrendo, a tal fine, l’allegazione di certificazioni o visure del registro pubblico di estrazione delle caselle PEC adoperate come destinatarie, sia perché adempimento non previsto dalla norma regolatrice della notifica con modalità telematica effettuata dall’avvocato (art. 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53) sia in ragione dei poteri certificatori allo stesso difensore riconosciuti;
il primo motivo, per violazione dell’art. 1917 cod. civ. e dell’art. 12 disp. att. cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., censura il negato riconoscimento del credito dell’esecutato NOME COGNOME verso la compagnia assicuratrice;
in senso contrario, parte ricorrente asserisce, in estrema sintesi, che il credito derivante da manleva sorge in capo all’assicurato nei confronti dell’assicuratore nel momento in cui il primo propone domanda giudiziale di manleva chiamando in causa il terzo garante,
atteso che già con l’istanza risarcitoria del danneggiato sussiste concreta ed attuale minaccia al patrimonio dell’assicurato;
la doglianza è fondata;
in fattispecie pianamente sovrapponibile a quella in vaglio, questa Corte ha affermato che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito all ‘ indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell ‘ assicurato danneggiante, poiché l ‘ espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura (così Cass. 24/05/2023, n. 14419, con la precisazione che, ai fini della sottoposizione a pignoramento, è irrilevante che il diritto dell ‘ assicurato alla garanzia della compagnia assicuratrice sia subordinato all ‘ effettivo adempimento, da parte del primo, dell ‘ obbligazione risarcitoria);
da questo principio di diritto – cui si intende dare qui convinta continuità si è discostato il giudice territoriale, sull’assunto (invece non pertinente) del mancato versamento della posta risarcitoria dall’assicurato al danneggiato;
il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto (in specie, dell’art. 64 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., contesta la decurtazione, da quanto dovuto dal terzo a titolo di spese legali, dell’importo per ritenuta d’acconto: sostiene l’inoperatività nel caso del meccanismo della sostituzione d’ imposta, non versandosi in fattispecie di pagamento di compendi professionali;
anche questo motivo è fondato;
basti, al riguardo, osservare che la ritenuta d’acconto, prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, attua l’anticipata riscossione della imposta dovuta dalla persona fisica che riceve un pagamento
imputabile a reddito di lavoro autonomo, sicché i sostituti d’imposta (ovvero i soggetti menzionati nell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973) sono tenuti a praticare detta ritenuta quando le somme da loro pagate siano giuridicamente ascrivibili a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, come accade, in ipotesi di condanna per spese legali, quando sia stata disposta la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa (Cass., Sez. U, 25/10/1996, n. 9332; Cass., Sez. U, 12/11/1996, n. 9872; Cass., Sez. U, 17/07/2008, n. 19594; Cass. 19/09/2014, n. 19739; Cass. 26/05/2020, n. 9702);
nella vicenda in parola, mancando nel provvedimento giudiziale fonte dell’obbligo accertato l’attribuzione al difensore, la condanna della RAGIONE_SOCIALE in favore di NOME COGNOME (e, quindi, quanto da erogare per siffatta causale) assume il significato di ristorare la parte vittoriosa in giudizio dell’onere sopportato per le spese di lite inerenti la prestazione del proprio avvocato, sicché i relativi importi sono esonerati dall’applicazione della ritenuta d’acconto, in quanto non imputati a reddito da lavoro autonomo;
errata risulta, per conseguenza, la determinazione della somma dovuta dal terzo contenuta nella pronuncia gravata;
in accoglimento di ambedue i motivi di ricorso, va disposta la cassazione della impugnata sentenza, con rinvio, quale giudice di unico grado, al Tribunale di Monza, in persona di diverso magistrato;
al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità;
p. q. m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Monza, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione