Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13131 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13131 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14862/2023 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE) e dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege – ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege – controricorrente – e contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Biella n. 154 del 19/04/2023; udita la relazione della causa svolta all ‘ udienza del 26/3/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore di RAGIONE_SOCIALE e lette le memorie.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE con atto notificato in data 24/05/2019 alla terza pignorata RAGIONE_SOCIALE Brescia Verona Piacenza RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE, individuata quale debitor debitoris , sottoponeva a pignoramento i crediti vantati nei confronti della predetta società da RAGIONE_SOCIALE, impresa partecipante all ‘ ATI con RAGIONE_SOCIALE e, cioè, operatore economico riunito in raggruppamento temporaneo di impresa per l ‘ esecuzione di lavori commissionati da RAGIONE_SOCIALE
Ricevuto l ‘ atto, in data 29/05/2019 RAGIONE_SOCIALE rilasciava a Viabit dichiarazione negativa ( ex art. 547 c.p.c.), sostenendo di non dovere alcuna somma a RAGIONE_SOCIALE; in seguito, rispettivamente nelle date del 10/06/2019 e del 30/07/2019, effettuava il pagamento dell ‘ integrale importo spettante ad entrambe le imprese riunite in ATI a fronte di titoli giudiziali nelle mani della mandataria dell ‘ ATI e, cioè, della Sacramati.
Viabit contestava la dichiarazione resa dal terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE e, all ‘ esito del sub-procedimento per l ‘ accertamento dell ‘ obbligo del terzo, il Tribunale di Biella, con ordinanza del 9/11/2020, così decideva: «Accerta e dichiara che non sussiste obbligo della terza pignorata Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA nei confronti dell ‘esecutata RAGIONE_SOCIALE».
Avverso il predetto provvedimento la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, ribadendo che alla data della notifica dell ‘ atto di pignoramento era sussistente un credito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova RAGIONE_SOCIALE pari al del 40% degli importi spettanti alla società esecutata quale partecipante all ‘ ATI con RAGIONE_SOCIALE e, dunque, per un importo complessivo di Euro 707.031,92, oltre a interessi.
5. Con la sentenza n. 154 del 19/04/2023 il Tribunale di Biella rigettava l ‘ opposizione; per quanto qui rileva, il giudice di merito così spiegava la
decisione: «Nel merito, si ritiene che la domanda formulata da parte attrice debba essere rigettata, non sussistendo alcun credito in capo a RAGIONE_SOCIALE alla data della notifica dell ‘ atto di pignoramento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, atteso che la sentenza emessa dalla Corte d ‘ Appello di Venezia risulta aver condannato parte odierna convenuta al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria dell ‘ associazione temporanea d ‘ imprese ivi meglio indicate, tra cui si annoveravano, pur l ‘ una successivamente all ‘ altra, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE. Tale pronuncia, in particolare, si pone in linea con il consolidatosi orientamento giurisprudenziale, secondo cui ‘ il mandatario dell ‘ associazione temporanea di impresa ha la rappresentanza delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall ‘ appalto, fino all ‘ estinzione di ogni rapporto. …’ … Tale indirizzo aderisce a quanto disposto dall ‘ art. 37, 16° c. del d.lgs. n. 163/2006 – vigente all ‘ epoca della formazione dell ‘ A.T.I. – volto, pragmaticamente, a consentire alla stazione appaltante di rapportarsi in ordine a qualsivoglia questione, anche processuale, inerente all ‘ appalto a un unico soggetto, cioè alla mandataria, prescindendo dalle vicende sottese ai rapporti interni tra le imprese temporaneamente associate. Nella fattispecie, si rileva come il dettato normativo in parola sia stato integralmente recepito dall ‘ atto costitutivo dell ‘ A.T.I., di cui RAGIONE_SOCIALE risulta capogruppo, avendo le imprese mandanti conferito mandato gratuito e irrevocabile alla mandataria comprensivo del potere di rappresentanza, anche processuale, nei confronti dell ‘ ente appaltante per ‘ tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall ‘ appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all ‘ estinzione di ogni rapporto. La revoca del presente mandato per giusta causa sarà sempre ad ogni effetto di legge inefficace nei confronti dell ‘ Ente appaltante ‘ . Tale mandato comprende anche quello irrevocabile all ‘ incasso, avendo, peraltro, le imprese costituenti l ‘ A.T.I. previsto l ‘ esonero dell ” Ente Appaltante da qualsivoglia responsabilità per i pagamenti effettuati a essa Mandataria ‘ (cfr. doc. 2 fascic. parte attrice). A tal proposito si precisa che, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 1723, 2° c. e 1726 c.c., ‘ il mandato conferito anche nell ‘ interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca ‘ , presupposti non integrati nella fattispecie, non avendo, peraltro, parte attrice né allegato un diverso accordo tra le parti, né allegato alcuna giusta causa a fondamento della revoca del mandato all ‘ incasso da parte di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE postulante, in ogni caso, una valutazione giudiziale ai fini del relativo accertamento. Ne discende che la sopraindicata revoca da parte delle predette mandanti del mandato all ‘ incasso in favore di RAGIONE_SOCIALE costituendo mero atto unilaterale, pur conosciuto dalla società odierna convenuta, appare inefficace e, quindi, inopponibile alla stazione appaltante, con persistente sussistenza in capo alla capogruppo del mandato all ‘ incasso delle somme erogate dalla stazione appaltante, fermo l ‘ obbligo a carico della mandataria di provvedere al riparto del corrispettivo percepito tra le imprese partecipanti secondo le rispettive spettanze. Pertanto, l ‘ ordinanza emessa in data 09.11.2020 dal giudice dell ‘ esecuzione appare logicamente motivata, non sussistendo alcun credito in capo a RAGIONE_SOCIALE nei confronti di AutostradeRAGIONE_SOCIALE ferma la facoltà di ciascuna mandante di agire nei confronti della capogruppo al fine del conseguimento del corrispettivo e dei rel ativi oneri accessori …».
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resisteva con controricorso la Autostrada Brescia Verona Piacenza RAGIONE_SOCIALE
Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del ricorso.
Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile.
2. Infatti, nel fascicolo non risulta inserita (da alcuna delle parti) la documentazione atta a dimostrare quanto affermato dalla stessa ricorrente circa l ‘ avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ricorso è esplicitamente volto ad impugnare la «sentenza resa inter partes dal Tribunale di BIELLA … n. 154/2023 del 19/04/2023, pubblicata in pari data, all’ esito della causa civile di I Grado iscritta al n. 695/2021 RG, notificata in data 26/04/2023»).
Nel caso in cui la notificazione della sentenza, al fine del decorso del termine breve per l ‘ impugnazione, sia effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC), il difensore deve procedere al deposito telematico producendo non solo la sentenza, ma anche il messaggio di posta elettronica certificata con i relativi allegati e, cioè, il duplicato della notifica in formato .eml oppure .msg; la prova della notifica a mezzo di posta elettronica certificata va fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, il quale garantisce l ‘ autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall ‘ ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subito modifiche o alterazioni (così anche Cass. Sez. 5, 27/05/2024, n. 14790).
3. Nel fascicolo telematico accessibile al Collegio al momento della decisione si rinviene soltanto la copia autentica della sentenza, ma difetta il messaggio di posta elettronica (coi relativi allegati e con rituale asseverazione di conformità) dal quale soltanto può trarsi la prova della data della notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine d ‘ impugnazione (non è agli atti il documento indicato a pag. 24 del ricorso come «7) PEC NOTIFICA SENTENZA Avv.COGNOME/Avv. COGNOME 26/04/2023»).
Dalla violazione dell ‘ art. 369 c.p.c. deriva l ‘ improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-02, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica,
incorre nella sanzione dell ‘ improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela dell ‘ esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell ‘ esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell ‘ osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d ‘ ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell ‘impugnazione … Si deve escludere la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino comunque nella disponibilità del giudice perché prodotte dalla parte controricorrente nel termine di cui all ‘ art. 370 c.p.c., comma 3, ovvero eventualmente acquisite – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve d ‘ impugnazione ex art. 325 c.p.c.) – mediante l ‘ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.»).
4. Come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell ‘ Uomo del 23 maggio 2024 Patricolo e altri c. Italia (ricorso n. 37943/17 e altri) – la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell ‘ articolo 6 § 1 della Convenzione -, «l ‘ inosservanza da parte dei ricorrenti dell ‘ articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell ‘ impossibilità di verificare l ‘ osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l ‘ accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l ‘ obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pro-
nunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all ‘albo giurisdizioni superiori. … Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall ‘ articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84). La conclusione della compatibilità con la disciplina sovranazionale della sanzione di improcedibilità da omesso deposito della copia notificata della sentenza è stata, poi, espressamente ribadita da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7339 del 19/03/2025, non massimata.
5. Neppure soccorre la ricorrente il principio, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, circa l ‘ inapplicabilità della sanzione dell ‘ improcedibilità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01, e successive conformi): tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 19/4/2023 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 26/6/2023.
All ‘ improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Nondimeno, come statuito da Cass. Sez. 3, 25/02/2025, n. 4845, Rv. 673773-01, «il principio di diritto può essere pronunciato dalla S.C. nell ‘ interesse della legge, ai sensi dell ‘ art. 363, comma 3, c.p.c., in ogni ipotesi in cui non sia permesso giungere allo scrutinio del fondo dei motivi, senza limitazione all ‘ ipotesi d ‘ inammissibilità del ricorso», sempre che il Collegio ritenga di dover decidere una questione di particolare importanza, che è oggetto del giudizio.
Perciò, nonostante la declaratoria di improcedibilità, è possibile esaminare nell ‘ interesse della legge le questioni poste dal ricorso, prive di specifici precedenti e, come tali, di rilievo nomofilattico.
Col primo motivo la Viabit ha dedotto la «Violazione o falsa applicazione degli articoli 1703, 1723 c.c., ( ex art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.) per avere il Tribunale di Biella dichiarato l ‘ insussistenza del credito in capo a RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE Brescia Verona RAGIONE_SOCIALE in violazione delle norme sul mandato – il conferimento del mandato all ‘ incasso in capo alla mandataria dell ‘ ATI non comporta cessione del credito e trasferimento della titolarità del diritto di credito»; sostiene la ricorrente che il credito delle imprese riunite in ATI nei confronti della terza pignorata non può essere considerato in titolarità esclusiva della capogruppo, né tantomeno dell ‘ ATI (priva di soggettività giuridica) spettando, invece, alle singole imprese in base alla quota di partecipazione nell ‘ associazione, sicché erra il Tribunale nell ‘ affermare «che la legittimazione ad agire, in forza del mandato irrevocabile all ‘ incasso in capo a Sacramati (effetti propri
del mandato di RAGIONE_SOCIALE, comporti l ‘ insussistenza di crediti in capo alla mandante».
Col secondo motivo, si deduce «Violazione o falsa applicazione degli articoli dell ‘ art. 112 c.p.c., anche in relazione agli artt. 543, 546, 547, 549, 552 c.p.c., ( ex art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.) per avere il Tribunale di Biella omesso di pronunciarsi entro i limiti della domanda ed avendo fondato il proprio convincimento in base a fatti e rapporti estranei all ‘ oggetto di causa – la permanenza della titolarità del diritto di credito in capo alla mandante costituisce il presupposto della pignorabilità dello stesso credito dovuto dalla terza pignorata, oggetto del giudizio di accertamento dell ‘ obbligo del terzo pignorato»; secondo la ricorrente, una volta provato il credito, sarebbe spettato ad Autostrada dimostrare eventuali fatti impeditivi o estintivi atti ad escludere la sussistenza del credito e, invece, la terza pignorata non ne ha mai contestato l ‘ esistenza e ha dedotto circostanze irrilevanti ai fini dell ‘ accertamento ex art. 549 c.p.c., sulle quali si è poi basata la decisione del giudice di merito.
Ferma restando la dichiarata improcedibilità, le censure, tra loro strettamente connesse ed esaminate congiuntamente, sono comunque infondate.
Ad avviso della ricorrente, a conclusione dell ‘ accertamento ex art. 549 c.p.c. il giudice dell ‘ esecuzione avrebbe dovuto constatare la sussistenza del credito della RAGIONE_SOCIALE (in quanto mandante dell ‘ associazione temporanea di imprese, che non ha soggettività giuridica) nei confronti di Autostrada Brescia Verona Piacenza Padova RAGIONE_SOCIALE, mentre la sentenza impugnata, così come l ‘ ordinanza, avrebbe confuso la titolarità del predetto credito con la legittimazione ad agire dell ‘ impresa mandataria dell ‘ A.RAGIONE_SOCIALE. (la Sacramati), questione afferente al rapporto di mandato e non a quello obbligatorio.
La tesi della Viabit è suggestiva, in quanto basata sull ‘ esatta affermazione secondo cui il credito rimane in capo alla mandante e soltanto
la legittimazione attiva si trasferisce, in via esclusiva, alla mandataria capogruppo: conseguentemente, accertando l ‘ obbligo del terzo, il giudice dell ‘ esecuzione avrebbe dovuto constatare la titolarità del credito di RAGIONE_SOCIALE verso l ‘ odierna controricorrente e, poi, disporne la cessione coattiva alla creditrice pignorante.
Tuttavia, tale argomentazione è fuorviante, perché impropriamente riduce l ‘ accertamento dell ‘ obbligo del terzo ad una verifica sulla sussistenza e titolarità del credito, mentre la procedura espropriativa presso terzi – a cui l ‘ accertamento ex art. 549 c.p.c. è funzionale – mira a far conseguire al creditore procedente l ‘ assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere nei confronti del terzo; difatti, l ‘ ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. determina la cessione coattiva (ancorché salvo esazione) del credito vantato dal debitore verso il debitor debitoris e attribuisce al creditore assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all ‘ esecutato; come spiega -tra molte -Cass. Sez. 6, 4/07/2018, n. 17441, Rv. 649842-01, «L ‘ ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell ‘ esecuzione all ‘ esito di un procedimento di pignoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell ‘ assegnatario all ‘ originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo.».
In altre parole, la funzione del subprocedimento di accertamento dell ‘ obbligo del terzo non è quella di ricostruire le vicende tra debitore e terzo suo debitore – così distinguendosi dal precedente giudizio di accertamento, per il quale, almeno secondo una parte della giurisprudenza, si sarebbe trattato di ordinaria causa di cognizione in cui dare adito a qualunque questione tra le parti -, ma di stabilire, appunto al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito alla eventuale ordinanza di assegnazione, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore, beninteso proprio se ed in quanto avrebbe potuto farlo pagando a quest ‘ ultimo.
16. In forza di disposizioni primarie – che, in base a quanto accertato dal giudice di merito, sono state integralmente recepite dall ‘ atto costitutivo dell ‘ A.T.I. di cui RAGIONE_SOCIALE è capogruppo – «Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall ‘ appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.» (così l ‘ art. 37, comma 16, D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, applicabile alla fattispecie in esame; la norma era identica nell ‘ art. 48, comma 15, D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e non muta nel vigente art. 68, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31/3/2023, n. 36; un ‘ analoga disposizione era contenuta nell ‘ art. 23, comma 9, del D.Lgs. 19/12/1991, n. 406: «Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall ‘ appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.»).
17. Secondo consolidata giurisprudenza, il rapporto esistente tra le imprese mandanti e la mandataria-capogruppo è considerato di mandato con rappresentanza, collettivo, gratuito, irrevocabile e conferito ex lege (in quanto finalizzato ad agevolare l ‘ amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici), sicché la mandataria è legittimata a compiere, nei rapporti con la stazione appaltante, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall ‘ appalto e le imprese associate non possono ingerirsi, salvo che ciò sia espressamente previsto (Cass. Sez. 3, 09/08/1997, n. 7413; Cass. Sez. 1, 11/05/1998, n. 4728; Cass. Sez. U., 22/10/2003, n. 15807; Cass. Sez. 3, 17/09/2005, n. 18441; Cass. Sez. 3, 29/12/2011, n. 29737; Cass. Sez. 1, 23/01/2012, n. 837; Cass. Sez. 1, 26/02/2016, n. 3808).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il predetto mandato non ha una rilevanza soltanto interna all ‘ associazione, ma ripercuote i suoi effetti all ‘ esterno e nei confronti del committente, perché «il solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo pure per le associate, per i giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle associazioni temporanee di imprese, è la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, che non sono, quindi, terze nel rapporto processuale – nel quale le loro posizioni sostanziali devono essere gestite, per legge, esclusivamente dalla loro gruppo mandataria -, con conseguente carenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, della legittimazione delle imprese stesse ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo» (Cass. Sez. 1, 30/08/2004, n. 17411, Rv. 576407-01).
Sulla scorta della disciplina normativa sopra menzionata e della giurisprudenza richiamata, oltre che del testo contrattuale del mandato («che comprende anche quello irrevocabile all ‘ incasso, avendo, peraltro, le imprese costituenti l ‘ A.T.I. previsto l ‘ esonero dell ” Ente Appaltante da qualsivoglia responsabilità per i pagamenti effettuati a essa Mandataria ‘ », come rileva la sentenza impugnata), è evidente che l ‘ impresa mandante (nel caso, la RAGIONE_SOCIALE) non aveva alcuna possibilità di esercitare il suo diritto di credito nei confronti della committente (nella specie, Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova), fatta salva l ‘ ipotesi (che qui non ricorre) di scioglimento del mandato irrevocabile per fallimento della mandante (Cass. Sez. 1, 06/02/2023, n. 3546, Rv. 666988-01; Cass. Sez. 1, 19/12/2019, n. 34116, Rv. 656133-01) o della mandataria (Cass. Sez. 1, 22/08/2018, n. 20943, Rv. 650307-01).
Infatti, «gli interessi specifici sottostanti alle rivendicazioni delle singole imprese mandanti non scompaiono, ma sono appunto rappresentati dalla mandataria» in via esclusiva (tra le altre, Cass. Sez. 1, 26/02/2016, n. 3808) e, inoltre, l ‘ odierna controricorrente non avrebbe potuto liberarsi dal vincolo mediante un pagamento alla RAGIONE_SOCIALE, essendo la mandataria RAGIONE_SOCIALE incaricata di riscuoterlo (anche ex art. 1188
c.c.) in maniera irretrattabile (l ‘ irrevocabilità è ancora più rigida di quella risultante dalle norme generali sul mandato, in quanto stabilita non nell ‘ interesse del mandatario, ma dell ‘ amministrazione appaltante, come osserva Cass. Sez. 1, 19/12/2019, n. 34116).
21. Nel caso de quo l ‘ accertamento dell ‘ obbligo del terzo non ha esorbitato dai suoi limiti, dato che il giudice non ha esaminato il rapporto interno all ‘ associazione temporanea di imprese (priva di soggettività giuridica), bensì gli effetti spiegati dal mandato irrevocabile a questa connesso (che non dà luogo né a cessione, né a trasferimento della titolarità del credito della mandante) sui rapporti obbligatori con la committente, concludendo – coerentemente col dettato normativo e con la ricostruzione giurisprudenziale – che l ‘ appaltatrice-mandante (l ‘ esecutata RAGIONE_SOCIALE) non aveva possibilità di esercitare il proprio diritto di credito direttamente nei confronti dell ‘ appaltante (RAGIONE_SOCIALE), la quale era tenuta, per liberarsi, ad adempiere esclusivamente nei confronti della mandataria-capogruppo (RAGIONE_SOCIALE.
22. In conclusione, a norma dell ‘ art. 363, comma 3, c.p.c., si formulano i seguenti principî di diritto:
«La funzione del subprocedimento di accertamento dell ‘ obbligo del terzo non è quella di ricostruire le vicende tra debitore e terzo suo debitore (com ‘ era, invece, stato talora sostenuto nel precedente giudizio di accertamento), bensì di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore , in esito all’eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, cioè, se ed in quanto avrebbe potuto farlo pagando a quest ‘ ultimo.»;
«Nell ‘ associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all ‘ estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate; non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il
terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l ‘ assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all ‘ assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all ‘ esecutato.».
P. Q. M.
La Corte
dichiara improcedibile il ricorso;
ai sensi dell ‘ art. 363, comma 3, c.p.c., formula i principî di diritto indicati al punto 22.;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 14.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,