SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4326 2025 – N. R.G. 00000723 2023 DEPOSITO MINUTA 17 09 2025 PUBBLICAZIONE 17 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 723/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. NUMERO_DOCUMENTO R.G. promossa da:
(c.f.
),
rappresentato e difeso
dal
l’AVV_NOTAIO
CELA
NOME,
attore opponente,
contro
(c.f.
), rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO
NOME,
convenuta opposta,
Parte_1
C.F._1
Controparte_1
C.F._2
in punto: OPPOSIZIONE EX ART. 616 – 617 C.P.C.
CONCLUSIONI
Conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘attore opponente: come da foglio di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni depositato in data 01/07/2025 e richiamato come da verbale d’udienza del 02/07/2025;
Conclusioni RAGIONE_SOCIALEa convenuta opposta: come da verbale d’udienza del 02/07/2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di precetto notificato a in data 21/02/2022, , ex coniuge, intimava allo stesso il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 29.783,23; importo determinato da due titoli esecutivi giudiziali: a) la sentenza n. 1953/2015 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra la e il , confermando l’assegno fissato in sede di Parte_1 Controparte_1 CP_1 Pt_1
separazione a favore del figlio per euro 330,00, oltre al 50% RAGIONE_SOCIALEe spese straordinarie; b) la sentenza n. 114/2010 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione II, che condannava al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 10.000,00 a titolo di provvisionale a favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile costituita, oltre alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali che venivano liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA e cpa. Per_1 Parte_1
Successivamente alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di pignoramento presso terzi veniva celebrata, in data 13/05/2022 , l’udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti nella quale veniva dato atto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione trasmessa dal terzo -nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la quale l’odierno opponente era (e risulta tutt’ora) detenuto -e, a seguito RAGIONE_SOCIALEe precisazioni in ordine alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo ammontante il credito, preso atto RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni RAGIONE_SOCIALEe parti, il NOME si riservava.
Con successiva ordinanza emessa in data 25/05/2022, a scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva assunta, il G.E. così si pronunciava: ‘ assegna in pagamento, salvo esazione, a la somma pari ai due quinti del fondo disponibile come dichiarato dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE all’esecutato nonché i due quindi RAGIONE_SOCIALEa remunerazione netta dovuta dal i forza RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa svolta e da svolgersi ‘; ‘ dispone detta assegnazione fino a concorrenza ed estinzione del credito azionato ammontante ad € 29.783,23 oltre interessi come da titolo sul capitale al saldo ‘; ‘ ordina pertanto al terzo di versare al creditore la somma suddetta, disponendo che la somma già trattenuta sia immediatamente versata ‘. Il G.E. concludeva, dunque, dichiarando chiusa la procedura esecutiva. Controparte_1 Parte_1
Con ricorso depositato il 07/06/2022 proponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione pronunciata dal G.E. chiedendo: in via preliminare la sospensione l’efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza e, nel merito, ‘ assegnare alla creditrice esecutante il quinto RAGIONE_SOCIALEo stipendio percepito da in ragione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa che egli svolge presso l’istituto penitenziario presso il quale è detenuto ‘; ‘ in ogni caso, disporre l’assegnazione per il minor credito risultante in atti di euro 25.833,23 ‘. Parte_1 Controparte_1 Parte_1
Si costituiva in giudizio con memoria datata 19/07/2022 la quale contestava tutte le avverse deduzioni chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione; esclusivamente con riguardo alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo ammontante il credito chiedeva, a sua volta, la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale in euro 25.833,23. Controparte_1
La fase sommaria si concludeva con ordinanza emessa il 18/11/2022 con la quale il Giudice, respingendo l’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione , disponeva la correzione
RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale in relazione alla minor somma dovuta pari ad euro 25.833,23 e assegnava termine di giorni 60 per introdurre il giudizio di merito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 c.p.c.
2. Il giudizio di merito
con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto il presente giudizio di merito relativo all’opposizione dal medesim o spiegata dinnanzi al Giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione (procedimento distinto al n. 776/22 R.G. Es.mob.) avverso l’ordinanza di assegnazione pronunciata in data 25/05/2022 (dep. il 26/05/2022), con cui il G.E. assegnava in pagamento, in favore di la somma pari a due quinti del fondo disponibile come dichiarato dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’esecutato nonché i due quinti RAGIONE_SOCIALEa remunerazione netta dovuta in forza RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa da quest’ultimo svolta e da svolgersi presso il predetto istituto penitenziario. Parte_1 Controparte_1 Parte_1
Quali motivi di opposizione ha dedotto: – di svolgere attività lavorativa presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, in qualità di vero e proprio datore di lavoro, gli riconosce una remunerazione; l’importo in questione, costituendo a tutti gli effetti retribuzione per attività da lavoro dipendente è soggetto al limite di pignorabilità pari ad un quinto; – lo stipendio, seppur confluendo sul conto corrente gestito e intestato al RAGIONE_SOCIALE , non deve essere confuso con il peculio penitenziario il quale , a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 O.P. , è composto da svariate voci oltre alla remunerazione riservata ai detenuti ex art. 24 O.P.; – lo stipendio del detenuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 O.P., ult. co., deve ritenersi impignorabile se non in relazione ai soli crediti alimentari in senso stretto intesi; – in ogni caso, anche rispetto ai crediti alimentari, ricorrere il limite generale RAGIONE_SOCIALEa pignorabilità per una quota pari a un quinto; – il limite predetto è derogabile esclusivamente previa autorizzazione del Presidente del Tribunale (o di un magistrato appositamente delegato) che non si rinviene nel caso di specie.
Sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe richiamate argomentazioni l’odierno opponente ha contestato l’ordinanza di assegnazione rilevando come il G.E. non abbia tenuto in considerazione che solamente uno dei due titoli esecutivi azionati, nella specie la sentenza n. 1953/2015 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, riguardava crediti alimentari poiché relativa all’obbligo di mantenimento del figlio minore e che, pertanto, esclusivamente rispetto a questa poteva essere disposto il pignoramento RAGIONE_SOCIALEo stipendio del detenuto, sempre però nei limiti di un quinto. Di converso, invece, rispetto alla sentenza n. 114/2010 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, avendo questa ad oggetto statuizioni civili conseguenti la condanna penale, il suo stipendio non poteva essere in nessun caso pignorato a norma degli artt. 24 e 25 O.P.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/04/2023 si è costituita la quale ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione rilevando, in primis , l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe nuove e diverse contestazioni formulate dall’opponente avverso l’ordinanza di assegnazione. Più precisamente, la ha osservato come, con l’atto di citazione in opposizione ex art. 616 c.p.c., per la prima volta, si contesta, da un lato, l’impignorabilità RAGIONE_SOCIALEo stipendio del detenuto in relazione al titolo costituito dalla sentenza penale, poiché non riconducibile a credito alimentare, e, dall’altro, l’inderogabilità del limite RAGIONE_SOCIALEa quota pignorabile pari a un quinto per mancato ottenimento da parte RAGIONE_SOCIALEa creditrice di apposita autorizzazione dal Tribunale. […] CP_1
L’opposta, evidenziato come tali doglianze dovessero essere fatte valere mediante apposito atto di opposizione all’esecuzione, ha eccepito la tardività RAGIONE_SOCIALEe stesse, invocandone l’inammissibilità. Ad ogni buon conto, seppur dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla nuova domanda svolta, l’opposta ha rilevato come anche il credito portato dalla condanna penale debba essere qualificato come credito alimentare. La somma ivi liquidata a titolo di provvisionale, infatti, corrisponderebbe agli importi dovuti a titolo di mantenimento per il figlio minore, come evincibile dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza stessa (pag. 7: ‘certamente può riconoscersi una provvisionale pari a 10.000 euro (pari a tutte le mensilità non versate dal giugno 2006 ad oggi (31 mensilità)’ ); in questi termini, dunque, anche rispetto a tale titolo esecutivo ricorrerebbe il presupposto per procedere al pignoramento nei confronti del detenuto.
La convenuta opposta ha richiamato, poi, l’ordinanza di assegnazione impugnata in ordine alla distinzione tra il peculio e la retribuzione del detenuto, ribadendone la correttezza in punto di determinazione RAGIONE_SOCIALEa quota assegnata, poiché conforme a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 O.P. che indicano un limite di impignorabilità per la quota pari a tre quinti, con conseguente disponibilità RAGIONE_SOCIALEa residua quota pari a due quinti.
In conclusione, ribadito di non accettare il contraddittorio rispetto alle domande nuove, l’opposta ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di riduzione del pignoramento nel limite di un quinto e, in subordine, in caso di riduzione, la non retroattività RAGIONE_SOCIALEa stessa, con condanna alle spese di lite anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c.
Il procedimento è stato istruito con le prove documentali offerte dalle parti (avendo il Giudice, precedente titolare del fascicolo, rigettato l’istanza di ammissione RAGIONE_SOCIALEe prove orali richieste) e
all’udienza del 02.07.2025 (celebrata dinnanzi a questo Giudice), precisate le conclusioni ad opera RAGIONE_SOCIALEe parti, venivano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi – con riduzione del termine per il deposito RAGIONE_SOCIALEe conclusionali – e la causa veniva trattenuta in decisione.
Ora ritiene codesto Tribunale che le difese di parte opposta siano meritevoli di accoglimento nei termini di seguito considerati.
Invero dal mero confronto tra il testo introduttivo del presente giudizio con il testo introduttivo RAGIONE_SOCIALE‘opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta da avverso l’ordinanza di assegnazione pronunciata il 25/05/2022 nell’ambito del proc. n. 776/2022 R.G. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta) emerge l’effettiva introduzione di una domanda nuova. Mentre con l’opposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 c.p.c. il ha eccepito l’impignorabilità c.d. relativa del proprio stipendio in relazione al quantum , chiedendo la riduzione RAGIONE_SOCIALEa quota da due quinti a un quinto, con l’atto introduttivo del presente giudizio di merito l’opponente ha contestato per la prima volta l’impignorabilità c.d. assoluta del proprio stipendio in relazione al credito portato dalla sentenza penale n. 114/2010 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Parte_1 Pt_1
L’eccepita inammissibilità in ordine alla domanda nuova, seppur fondata, nel caso di specie deve ritenersi assorbita dalla sussistenza di una ulteriore causa di inammissibilità inerente la proponibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione . Questa, benché nella sostanza dedotta dalla parte opposta, risulta in ogni caso vertente su una questione esclusivamente di diritto e, in quanto tale, è comunque anche rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
Sul tema, in un’ottica di inquadramento generale RAGIONE_SOCIALEa questione, non possono che essere richiamati i principi ben chiariti dalla Suprema Corte di Cassazione (vedi Cass. civ. Sez. VI, Ord., 24-09-2013, n. 21876) secondo i quali:
-‘ Nell’esecuzione per espropriazione la contestazione RAGIONE_SOCIALEa pignorabilità d’un bene o di una somma di denaro, importando la negazione del diritto di agire in executivis, implica non già un’opposizione agli atti esecutivi, bensì un’opposizione all’esecuzione (cfr., epluribus, Cass. 3.8.05 n.16262) ‘
-‘ in tema di espropriazione presso terzi, una volta emessa l’ordinanza di assegnazione non è più consentita opposizione volta a contestare la pignorabilità RAGIONE_SOCIALEa somma assegnata. Infatti, il rimedio RAGIONE_SOCIALE‘opposizione all’esecuzione relativa alla pignorabilità dei beni è legittimamente proponibile, ex art.615 cpc, soltanto fino al momento in cui l’azione esecutiva non si sia consumata per effetto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta espropriazione (e senza che la scadenza del termine per proporla
possa prolungarsi con riferimento al – diverso – termine stabilito per l’opposizione di cui all’art.617 cpc, instaurata avverso la medesima ordinanza). ‘
A mente di quanto enunciato dalla menzionata pronuncia, che ribadisce -come dalla stessa espressamente sottolineato -un principio oramai consolidato, l’ordinanza di assegnazione, costituendo sia sul piano morfologico che su quello funzionale, l’atto conclusivo del procedimento espropriativo, costituisce limite decadenziale ultimo per le contestazioni inerenti il titolo e la pignorabilità, sicché l’opposizione all’esecuzione risulta, pertanto, proponibile solamente fintanto che questa non sia stata emessa.
L’ordinanza in questione pur essendo a sua volta impugnabile, lo sarà solamente nella forma RAGIONE_SOCIALE‘opposizione agli atti esecutivi a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 c.p.c. ‘ ma soltanto per profili che ne involgano vizi specifici suoi propri ‘ (cfr. Cass. ut supra richiamata). In conclusione, ‘ dopo che sia stata emessa l’ordinanza di assegnazione, non è più proponibile opposizione alcuna basata sull’asserita impignorabilità del bene: non l’opposizione all’esecuzione, che presuppone, per sua stessa natura, la pendenza di un procedimento esecutivo (che, invece, l’ordinanza di assegnazione ha ormai chiuso); non l’opposizione agli atti esecutivi, poiché essa, pur consentita con riferimento non solo alla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione, ma a qualunque suo altro vizio (ivi compreso quello RAGIONE_SOCIALE‘inopportunità o RAGIONE_SOCIALE‘incongruenza), resta pur sempre legata alla contestazione RAGIONE_SOCIALEe modalità di esercizio concreto RAGIONE_SOCIALE‘azione esecutiva (quomodo executionis) e non può estendersi sino alla contestazione RAGIONE_SOCIALEa pignorabilità dei beni o RAGIONE_SOCIALEe somme, che investe l’essenza RAGIONE_SOCIALE‘an RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione medesima (cfr. Cass. 18.8.03 n.12099; Cass. 5.4.01 n.5077; Cass. 11.2.99 n.1150; Cass. 20.10.97 n.10259; Cass. 1.10.94 n.7993) ‘.
Ora nel caso di specie -in applicazione dei principi sopra richiamati – si ravvisa che il ha proposto opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione lamentando l’impignorabilità (c.d. relativa e poi c.d. assoluta, come sopra meglio esposto) del peculio e RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ai sensi degli artt. 24 e 25 O.P. ma non anche vizi formali propri RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione , rispetto alla quale non viene formulata alcuna censura. Pt_1
Ciò posto, i motivi fondanti la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘odierno opponente non solo avrebbero dovuto essere dedotti nelle forme RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ex art. 615 c.p.c. ma potevano essere fatti valere solamente sino all’emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza d i assegnazione. L’intervenuta pronuncia di quest’ultima costituisce momento preclusivo per le ragioni addotte con il presente procedimento, ne consegue che l’opposizione qui esaminata deve essere dichiarata inammissibile.
3. Spese di lite
Venendo alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, queste vanno poste a carico di parte opponente in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza. Alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 147/2022 tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALEe questioni giuridiche trattate.
Occorre precisare che, quanto alla fase sommaria dinnanzi al G.E. (per la quale non risulta essere stata disposta liquidazione dei compensi cfr. doc. 10 di parte opposta), rilevato che per l’anno 2022 la
era ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (dall’istanza di liquidazione del difensore si evince che a partire dall’anno 2023 sono venuti meno i presupposti per il beneficio), il compenso andrà versato a favore RAGIONE_SOCIALE‘erario. Diversamente, preso atto che il presente giudizio di merito è stato introdotto nel 2023 (e quindi successivamente al venir meno dei presupposti per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, rispetto al quale si provvede con separato provvedimento di revoca) il compenso andrà versato a favore RAGIONE_SOCIALEa parte opposta, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. NUMERO_DOCUMENTO
Sull’importo riconosciuto a titolo di compenso alla convenuta opposta spetta anche il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura massima consentita del 15 % RAGIONE_SOCIALEa somma sopra indicata.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta:
dichiara inammissibile l’opposizione;
condanna la parte opponente a l pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘erario del le spese di lite RAGIONE_SOCIALEa fase sommaria che liquida in euro 800, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa; Parte_1
•
condanna la parte opponente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa parte opposta RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del presente giudizio di merito che liquida in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Parte_1 Controparte_1
RAGIONE_SOCIALE, 17/09/2025
Il Giudice AVV_NOTAIO NOME