SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4326 2025 – N. R.G. 00000723 2023 DEPOSITO MINUTA 17 09 2025 PUBBLICAZIONE 17 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 723/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 723/2023 R.G. promossa da:
(c.f.
),
rappresentato e difeso
dal
l’avv.
CELA
NOMECOGNOME
attore opponente,
contro
(c.f.
), rappresentato e difeso dal l’avv. COGNOME
NOMECOGNOME
convenuta opposta,
C.F.
C.F.
in punto: OPPOSIZIONE EX ART. 616 – 617 C.P.C.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell’attore opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 01/07/2025 e richiamato come da verbale d’udienza del 02/07/2025;
Conclusioni della convenuta opposta: come da verbale d’udienza del 02/07/2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di precetto notificato a in data 21/02/2022, , ex coniuge, intimava allo stesso il pagamento della somma di Euro 29.783,23; importo determinato da due titoli esecutivi giudiziali: a) la sentenza n. 1953/2015 emessa dal Tribunale di Venezia che dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra la e il , confermando l’assegno fissato in sede di
separazione a favore del figlio per euro 330,00, oltre al 50% delle spese straordinarie; b) la sentenza n. 114/2010 del Tribunale di Venezia, sezione II, che condannava al pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di provvisionale a favore della parte civile costituita, oltre alla rifusione delle spese processuali che venivano liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA e cpa.
Successivamente alla notifica dell’atto di pignoramento presso terzi veniva celebrata, in data 13/05/2022 , l’udienza di comparizione delle parti nella quale veniva dato atto della dichiarazione trasmessa dal terzo -nel caso di specie la Casa Circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia presso la quale l’odierno opponente era (e risulta tutt’ora) detenuto -e, a seguito delle precisazioni in ordine alla determinazione dell’importo complessivo ammontante il credito, preso atto delle argomentazioni delle parti, il G.E. si riservava.
Con successiva ordinanza emessa in data 25/05/2022, a scioglimento della riserva assunta, il G.E. così si pronunciava: ‘ assegna in pagamento, salvo esazione, a la somma pari ai due quinti del fondo disponibile come dichiarato dovuto dalla Casa Circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore all’esecutato nonché i due quindi della remunerazione netta dovuta dal i forza dell’attività lavorativa svolta e da svolgersi ‘; ‘ dispone detta assegnazione fino a concorrenza ed estinzione del credito azionato ammontante ad € 29.783,23 oltre interessi come da titolo sul capitale al saldo ‘; ‘ ordina pertanto al terzo di versare al creditore la somma suddetta, disponendo che la somma già trattenuta sia immediatamente versata ‘. Il G.E. concludeva, dunque, dichiarando chiusa la procedura esecutiva.
Con ricorso depositato il 07/06/2022 proponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione pronunciata dal G.E. chiedendo: in via preliminare la sospensione l’efficacia esecutiva dell’ordinanza e, nel merito, ‘ assegnare alla creditrice esecutante il quinto dello stipendio percepito da in ragione dell’attività lavorativa che egli svolge presso l’istituto penitenziario presso il quale è detenuto ‘; ‘ in ogni caso, disporre l’assegnazione per il minor credito risultante in atti di euro 25.833,23 ‘.
Si costituiva in giudizio con memoria datata 19/07/2022 la quale contestava tutte le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell’opposizione; esclusivamente con riguardo alla determinazione dell’importo complessivo ammontante il credito chiedeva, a sua volta, la correzione dell’errore materiale in euro 25.833,23.
La fase sommaria si concludeva con ordinanza emessa il 18/11/2022 con la quale il Giudice, respingendo l’istanza di sospensione dell’ordinanza di assegnazione , disponeva la correzione
dell’errore materiale in relazione alla minor somma dovuta pari ad euro 25.833,23 e assegnava termine di giorni 60 per introdurre il giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c.
2. Il giudizio di merito
con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto il presente giudizio di merito relativo all’opposizione dal medesim o spiegata dinnanzi al Giudice dell’esecuzione (procedimento distinto al n. 776/22 R.G. Es.mob.) avverso l’ordinanza di assegnazione pronunciata in data 25/05/2022 (dep. il 26/05/2022), con cui il G.E. assegnava in pagamento, in favore di la somma pari a due quinti del fondo disponibile come dichiarato dovuto dalla Casa Circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore all’esecutato nonché i due quinti della remunerazione netta dovuta in forza dell’attività lavorativa da quest’ultimo svolta e da svolgersi presso il predetto istituto penitenziario.
Quali motivi di opposizione ha dedotto: – di svolgere attività lavorativa presso la Casa Circondariale di Venezia che, in qualità di vero e proprio datore di lavoro, gli riconosce una remunerazione; l’importo in questione, costituendo a tutti gli effetti retribuzione per attività da lavoro dipendente è soggetto al limite di pignorabilità pari ad un quinto; – lo stipendio, seppur confluendo sul conto corrente gestito e intestato al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria , non deve essere confuso con il peculio penitenziario il quale , a norma dell’art. 25 O.P. , è composto da svariate voci oltre alla remunerazione riservata ai detenuti ex art. 24 O.P.; – lo stipendio del detenuto, ai sensi dell’art. 24 O.P., ult. co., deve ritenersi impignorabile se non in relazione ai soli crediti alimentari in senso stretto intesi; – in ogni caso, anche rispetto ai crediti alimentari, ricorrere il limite generale della pignorabilità per una quota pari a un quinto; – il limite predetto è derogabile esclusivamente previa autorizzazione del Presidente del Tribunale (o di un magistrato appositamente delegato) che non si rinviene nel caso di specie.
Sulla scorta delle richiamate argomentazioni l’odierno opponente ha contestato l’ordinanza di assegnazione rilevando come il G.E. non abbia tenuto in considerazione che solamente uno dei due titoli esecutivi azionati, nella specie la sentenza n. 1953/2015 del Tribunale di Venezia, riguardava crediti alimentari poiché relativa all’obbligo di mantenimento del figlio minore e che, pertanto, esclusivamente rispetto a questa poteva essere disposto il pignoramento dello stipendio del detenuto, sempre però nei limiti di un quinto. Di converso, invece, rispetto alla sentenza n. 114/2010 del Tribunale di Venezia, avendo questa ad oggetto statuizioni civili conseguenti la condanna penale, il suo stipendio non poteva essere in nessun caso pignorato a norma degli artt. 24 e 25 O.P.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/04/2023 si è costituita la quale ha chiesto il rigetto dell’opposizione rilevando, in primis , l’inammissibilità delle nuove e diverse contestazioni formulate dall’opponente avverso l’ordinanza di assegnazione. Più precisamente, la ha osservato come, con l’atto di citazione in opposizione ex art. 616 c.p.c., per la prima volta, si contesta, da un lato, l’impignorabilità dello stipendio del detenuto in relazione al titolo costituito dalla sentenza penale, poiché non riconducibile a credito alimentare, e, dall’altro, l’inderogabilità del limite della quota pignorabile pari a un quinto per mancato ottenimento da parte della creditrice di apposita autorizzazione dal Tribunale.
L’opposta, evidenziato come tali doglianze dovessero essere fatte valere mediante apposito atto di opposizione all’esecuzione, ha eccepito la tardività delle stesse, invocandone l’inammissibilità. Ad ogni buon conto, seppur dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla nuova domanda svolta, l’opposta ha rilevato come anche il credito portato dalla condanna penale debba essere qualificato come credito alimentare. La somma ivi liquidata a titolo di provvisionale, infatti, corrisponderebbe agli importi dovuti a titolo di mantenimento per il figlio minore, come evincibile dalla motivazione della sentenza stessa (pag. 7: ‘certamente può riconoscersi una provvisionale pari a 10.000 euro (pari a tutte le mensilità non versate dal giugno 2006 ad oggi (31 mensilità)’ ); in questi termini, dunque, anche rispetto a tale titolo esecutivo ricorrerebbe il presupposto per procedere al pignoramento nei confronti del detenuto.
La convenuta opposta ha richiamato, poi, l’ordinanza di assegnazione impugnata in ordine alla distinzione tra il peculio e la retribuzione del detenuto, ribadendone la correttezza in punto di determinazione della quota assegnata, poiché conforme a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 O.P. che indicano un limite di impignorabilità per la quota pari a tre quinti, con conseguente disponibilità della residua quota pari a due quinti.
In conclusione, ribadito di non accettare il contraddittorio rispetto alle domande nuove, l’opposta ha chiesto il rigetto della domanda di riduzione del pignoramento nel limite di un quinto e, in subordine, in caso di riduzione, la non retroattività della stessa, con condanna alle spese di lite anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Il procedimento è stato istruito con le prove documentali offerte dalle parti (avendo il Giudice, precedente titolare del fascicolo, rigettato l’istanza di ammissione delle prove orali richieste) e
all’udienza del 02.07.2025 (celebrata dinnanzi a questo Giudice), precisate le conclusioni ad opera delle parti, venivano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi – con riduzione del termine per il deposito delle conclusionali – e la causa veniva trattenuta in decisione.
Ora ritiene codesto Tribunale che le difese di parte opposta siano meritevoli di accoglimento nei termini di seguito considerati.
Invero dal mero confronto tra il testo introduttivo del presente giudizio con il testo introduttivo dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta da avverso l’ordinanza di assegnazione pronunciata il 25/05/2022 nell’ambito del proc. n. 776/2022 R.G. del Tribunale di Venezia (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta) emerge l’effettiva introduzione di una domanda nuova. Mentre con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. il ha eccepito l’impignorabilità c.d. relativa del proprio stipendio in relazione al quantum , chiedendo la riduzione della quota da due quinti a un quinto, con l’atto introduttivo del presente giudizio di merito l’opponente ha contestato per la prima volta l’impignorabilità c.d. assoluta del proprio stipendio in relazione al credito portato dalla sentenza penale n. 114/2010 del Tribunale di Venezia.
L’eccepita inammissibilità in ordine alla domanda nuova, seppur fondata, nel caso di specie deve ritenersi assorbita dalla sussistenza di una ulteriore causa di inammissibilità inerente la proponibilità dell’azione . Questa, benché nella sostanza dedotta dalla parte opposta, risulta in ogni caso vertente su una questione esclusivamente di diritto e, in quanto tale, è comunque anche rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
Sul tema, in un’ottica di inquadramento generale della questione, non possono che essere richiamati i principi ben chiariti dalla Suprema Corte di Cassazione (vedi Cass. civ. Sez. VI, Ord., 24-09-2013, n. 21876) secondo i quali:
-‘ Nell’esecuzione per espropriazione la contestazione della pignorabilità d’un bene o di una somma di denaro, importando la negazione del diritto di agire in executivis, implica non già un’opposizione agli atti esecutivi, bensì un’opposizione all’esecuzione (cfr., epluribus, Cass. 3.8.05 n.16262) ‘
-‘ in tema di espropriazione presso terzi, una volta emessa l’ordinanza di assegnazione non è più consentita opposizione volta a contestare la pignorabilità della somma assegnata. Infatti, il rimedio dell’opposizione all’esecuzione relativa alla pignorabilità dei beni è legittimamente proponibile, ex art.615 cpc, soltanto fino al momento in cui l’azione esecutiva non si sia consumata per effetto dell’avvenuta espropriazione (e senza che la scadenza del termine per proporla
possa prolungarsi con riferimento al – diverso – termine stabilito per l’opposizione di cui all’art.617 cpc, instaurata avverso la medesima ordinanza). ‘
A mente di quanto enunciato dalla menzionata pronuncia, che ribadisce -come dalla stessa espressamente sottolineato -un principio oramai consolidato, l’ordinanza di assegnazione, costituendo sia sul piano morfologico che su quello funzionale, l’atto conclusivo del procedimento espropriativo, costituisce limite decadenziale ultimo per le contestazioni inerenti il titolo e la pignorabilità, sicché l’opposizione all’esecuzione risulta, pertanto, proponibile solamente fintanto che questa non sia stata emessa.
L’ordinanza in questione pur essendo a sua volta impugnabile, lo sarà solamente nella forma dell’opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617 c.p.c. ‘ ma soltanto per profili che ne involgano vizi specifici suoi propri ‘ (cfr. Cass. ut supra richiamata). In conclusione, ‘ dopo che sia stata emessa l’ordinanza di assegnazione, non è più proponibile opposizione alcuna basata sull’asserita impignorabilità del bene: non l’opposizione all’esecuzione, che presuppone, per sua stessa natura, la pendenza di un procedimento esecutivo (che, invece, l’ordinanza di assegnazione ha ormai chiuso); non l’opposizione agli atti esecutivi, poiché essa, pur consentita con riferimento non solo alla regolarità formale dell’ordinanza di assegnazione, ma a qualunque suo altro vizio (ivi compreso quello dell’inopportunità o dell’incongruenza), resta pur sempre legata alla contestazione delle modalità di esercizio concreto dell’azione esecutiva (quomodo executionis) e non può estendersi sino alla contestazione della pignorabilità dei beni o delle somme, che investe l’essenza dell’an dell’esecuzione medesima (cfr. Cass. 18.8.03 n.12099; Cass. 5.4.01 n.5077; Cass. 11.2.99 n.1150; Cass. 20.10.97 n.10259; Cass. 1.10.94 n.7993) ‘.
Ora nel caso di specie -in applicazione dei principi sopra richiamati – si ravvisa che il ha proposto opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione lamentando l’impignorabilità (c.d. relativa e poi c.d. assoluta, come sopra meglio esposto) del peculio e della retribuzione ai sensi degli artt. 24 e 25 O.P. ma non anche vizi formali propri dell’ordinanza di assegnazione , rispetto alla quale non viene formulata alcuna censura.
Ciò posto, i motivi fondanti la pretesa dell’odierno opponente non solo avrebbero dovuto essere dedotti nelle forme dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. ma potevano essere fatti valere solamente sino all’emissione dell’ordinanza d i assegnazione. L’intervenuta pronuncia di quest’ultima costituisce momento preclusivo per le ragioni addotte con il presente procedimento, ne consegue che l’opposizione qui esaminata deve essere dichiarata inammissibile.
3. Spese di lite
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, queste vanno poste a carico di parte opponente in applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 147/2022 tenuto conto della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate.
Occorre precisare che, quanto alla fase sommaria dinnanzi al G.E. (per la quale non risulta essere stata disposta liquidazione dei compensi cfr. doc. 10 di parte opposta), rilevato che per l’anno 2022 la
era ammessa al patrocinio a spese dello Stato (dall’istanza di liquidazione del difensore si evince che a partire dall’anno 2023 sono venuti meno i presupposti per il beneficio), il compenso andrà versato a favore dell’erario. Diversamente, preso atto che il presente giudizio di merito è stato introdotto nel 2023 (e quindi successivamente al venir meno dei presupposti per il patrocinio a spese dello Stato, rispetto al quale si provvede con separato provvedimento di revoca) il compenso andrà versato a favore della parte opposta, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sull’importo riconosciuto a titolo di compenso alla convenuta opposta spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta:
dichiara inammissibile l’opposizione;
condanna la parte opponente a l pagamento in favore dell’erario del le spese di lite della fase sommaria che liquida in euro 800, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa;
•
condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite del presente giudizio di merito che liquida in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Venezia, 17/09/2025
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME