Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13819 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11503-2019 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 497 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 26 settembre 2018 (R.G.N. 608/2017).
R.G.N. 11503/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 31/01/2024
giurisdizione Iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli. Piccola colonia.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Il signor NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 25 marzo 2019 e affidato a tre motivi, contro la sentenza n. 497 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Salerno e depositata il 26 settembre 2018, che ha respinto il gravame dell’odierno ricorrente contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede e ha così confermato il rigetto della domanda di accertamento del rapporto di piccola colonia e di quella correlata, volta a conseguire l’indennità di disoccupazione.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, notificato il 2 maggio 2019.
-Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-A fondamento della decisione, la Corte d’appello di Salerno ha argomentato che «se il cedente di un rapporto di piccola colonia deteneva i fondi in virtù di un contratto di fitto, non poteva, evidentemente, costituire sui medesimi fondi un rapporto di colonia senza incorrere nella violazione dell’art. 21 L. 203/1982» (pagina 3, punto 8).
La Corte territoriale qualifica la nullità come assoluta ed insanabile, rilevabile ad opera di chiunque abbia interesse (pagina 3, punto 9), e reputa tale considerazione dirimente (pagina 3, punto 10) ai fini della conferma della decisione del Tribunale.
-Contro la sentenza d’appello, il signor NOME COGNOME formula tre motivi di ricorso per cassazione.
2.1. -Con il primo mezzo, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 21 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e dell’art. 2164 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte d’appello di Salerno nel considerare assorbente l’asserita violazione del divieto di subaffitto, che, peraltro, potrebbe essere eccepita soltanto dal locatore, nel termine di decadenza di quattro mesi dalla conoscenza della violazione.
Nel caso di specie, non si potrebbe ravvisare alcun subaffitto, il quanto l’affittuario, lungi dal cedere il terreno «in sublocazione o subconcessione», si sarebbe associato con il ricorrente nella coltivazione del fondo, nell’àmbito «di un rapporto di pic cola colonia che è di natura tipicamente associativa» (pagina 8 del ricorso per cassazione).
2.2. -Con la seconda critica , il ricorrente si duole dell’omessa e/o dell’insufficiente motivazione (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), in relazione all’art. 21 della legge n. 203 del 1982 e all’art. 2162 cod. civ., e addebita ai giudici d’appello di aver configurato un generale divieto di dar vita a un rapporto associativo, in contrasto con l’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità che tale rapporto, a determinate condizioni, consente.
2.3. -Con la terza censura, il ricorrente prospetta, infine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 2126 e 2697 cod. civ. e dell’art. 24 Cost.
La sentenza impugnata sarebbe erronea, in quanto si sarebbe soffermata unicamente sulla validità della scrittura privata della piccola colonia, senza vagliare, con l’espletamento delle prove richieste, la «sussistenza dei requisiti dell’attività svolta in ambito di piccola colonia» (pagina 12 del ricorso per cassazione), presupposto
indispensabile per il sorgere del rapporto previdenziale (pagina 13 del ricorso per cassazione).
-Possono essere esaminati congiuntamente il primo e il terzo motivo, per l’inscindibile connessione che li unisce.
-Le doglianze sono ammissibili.
Il ricorso (in particolare, pagine 3, 4 e 5) ragguaglia in maniera puntuale sugli antecedenti di fatto rilevanti e perciò consente a questa Corte d’inquadrare le censure, senza attingere a fonti estranee all’atto d’impugnazione.
Dev’essere disattesa, pertanto, l’eccezione d’inammissibilità che il controricorrente incardina sul difetto di autosufficienza (pagine 4, 5 e 6 del controricorso).
-I motivi interpellano questa Corte su una questione eminentemente giuridica e si rivelano fondati, nei termini di séguito esposti.
-A supporto della domanda d’iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli per l’anno 2014, per un totale di 107 giornate, il ricorrente ha allegato l’instaurazione di un rapporto di piccola colonia con la signora NOME COGNOME e lo svolgimento di un’attività di coltivazione, equiparata ai fini previdenziali al lavoro di bracciante.
-La sentenza impugnata (pagine 2 e 3, punti 7, 8, 9 e 10) s’incentra in via esclusiva sul dato della violazione del divieto di subaffitto, sancito dall’art. 21 della legge n. 203 del 1982, senza svolgere alcun accertamento sull’effettività del rapporto d i piccola colonia, specificamente dedotto a sostegno della domanda giudiziale.
-Colgono nel segno, a tale riguardo, le censure del ricorrente (in particolare, pagina 13 del ricorso), nella parte in cui imputano alla decisione d’appello di aver pretermesso la peculiarità dell’oggetto del contendere.
Tale carenza si apprezza sotto un duplice, concorrente, profilo.
8.1. -Anzitutto, la violazione del divieto di subaffitto, enfatizzata dalla sentenza d’appello, non si dimostra decisiva ai fini dell’accertamento dei diritti dedotti in causa, in quanto in questa sede non si controverte sulla validità del contratto stipulato dalle parti sul versante squisitamente civilistico.
Invero, riveste rilievo cruciale la valutazione della sussistenza, della durata e della natura del rapporto di piccola colonia, che il ricorrente ha allegato a fondamento del diritto all’indennità di disoccupazione agricola.
Tale valutazione dev’essere condotta iuxta propria principia , nella prospettiva previdenziale che le domande del lavoratore e le difese dell’Istituto delineano come l’ineludibile parametro di giudizio.
Sugli elementi che connotano il rapporto di piccola colonia ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale rivendicata, la sentenza impugnata, invece, non si attarda.
8.2. -In secondo luogo, al più complesso rapporto associativo, addotto a supporto delle pretese del ricorrente e assoggettato dalla legge n. 203 del 1982 a rigorosi e specifici presupposti di validità, non si attaglia l’inquadramento della fattispecie come mero subaffitto, ricondotto a una disciplina che, peraltro, ex professo legittima il solo locatore a dedurre la violazione del relativo divieto (art. 21, secondo comma, della legge n. 203 del 1982).
8.3. -In ultima analisi, n el polarizzare l’attenzione sul dato puro e semplice della nullità conseguente alla violazione del divieto di subaffitto e nell’omettere l’indispensabile indagine sul reale atteggiarsi del peculiare rapporto sotteso alle pretese azionate, la decisione della Corte territoriale presta il fianco alle critiche formulate dal ricorrente.
9. -R esta assorbito l’esame del secondo mezzo , che sottende questioni consequenziali all’accertamento di un rapporto di piccola colonia, come quelle inerenti ai requisiti di liceità che devono contraddistinguerlo.
10. -Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, e la cassazione della sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte.
11. -La causa è rinviata alla Corte d’appello di Salerno che, in diversa composizione, rinnoverà la disamina della fattispecie controversa in conformità ai principi enunciati nella presente ordinanza.
Al giudice di rinvio è domandato il compito di valutare la sussistenza, l’effettività e la conformità al paradigma normativo del rapporto di piccola colonia. In tale scrutinio, si dovranno ponderare anche le argomentazioni illustrate nel controricorso (pagine 8 e 9) in ordine agli elementi costitutivi del rapporto in esame e, in particolare, ai requisiti dell ‘insufficiente redditività, così come tipizzati dall’art. 31 della legge n. 203 del 1982. Elementi che devono necessariamente essere vagliati in concreto, alla luce della specificità della vicenda di cui oggi si discorre.
12. -Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo e il terzo motivo; dichiara assorbito il secondo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione