Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3992 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22962-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 17/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 25/01/2019 R.G.N. 693/2017;
Oggetto
Piccola colonia
R.G.N. 22962/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Salerno rigettava la domanda proposta da COGNOME NOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli stante la costituzione di piccola colonia per gli anni dal 2008 al 2011.
Il contratto di piccola colonia sarebbe dovuto intercorrere tra il padre COGNOME e la NOME NOME, quale concessionaria, ma la Corte rilevava che lo stesso COGNOME dichiarò di aver dato in comodato o in affitto i terreni alla moglie, la quale avrebbe poi concesso gli stessi in piccola colonia alla NOME NOME. Inoltre, i verbalizzanti dell’eseguito accertamento ispettivo, sentiti come testi, negarono la colonia per assenza di distribuzione proporzionata delle spese e per la mancanza dell’affidamento di uno specifico fondo dalla NOME. Stante tale quadro probatorio, la Corte escludeva l’esistenza della piccola colonia, non rilevando in senso contrario il fatto che la NOME avesse un nucleo familiare autonomo da quello dei genitori.
Avverso la sentenza ricorre COGNOME NOME per quattro motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la Corte d’appello violato un giudicato esterno, reso dal tribunale di Salerno, che aveva accertato la piccola colonia tra COGNOME NOME e la NOME NOME per gli anni dal 2008 al 2011.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.99 e 112 c.p.c., per avere la Corte travisato le difese e le dichiarazioni del ricorrente, il quale aveva detto di aver costituito la piccola colonia con la NOME dal 2008 al 2011, e solo dal 2012 al 2014 di aver affittato i fondi alla moglie.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., per avere la Corte dato rilievo alle sole dichiarazioni degli ispettori verbalizzanti, invece inattendibili, senza considerare il contratto scritto e registrato di piccola colonia, e il regolare pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore della NOME, nonché le altre prove testimoniali acquisite in primo grado.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero che i verbalizzanti avevano errato nella loro deposizione testimoniale, in quanto padre e NOME non convivevano e la mancanza di coabitazione costituisce uno degli elementi essenziali del contratto di piccola colonia.
Il primo motivo è inammissibile per sua genericità.
Da un lato, il motivo non specifica se la sentenza che si invoca a fonte del giudicato esterno sia stata resa tra le odierne parti in causa, e quindi anche con la presenza
dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quale parte processuale, e se l’oggetto di quel giudizio fosse il medesimo del presente, ovvero la reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli del ricorrente per gli anni dal 2008 al 2011; dall’altro altro, il motivo nemmeno indica specificamente il testo della sentenza invocata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass.17310/10).
Il secondo motivo è inammissibile.
Sebbene rubricato come violazione degli artt.99 e 112 c.p.c., il motivo non allega una violazione di legge, ma il semplice travisamento di una prova – dichiarazione orale di COGNOME NOME -e delle deduzioni difensive. Il travisamento non integra alcuno dei motivi a critica vincolata di cui all’art.360, co.1 c.p.c. Né del resto l’erronea valutazione del contenuto concettuale della tesi difensiva contenuta negli atti processuali di parte o l’erroneo apprezzamento della fonte di prova, come dimostrativa o meno del fatto che si intende provare, integra errore revocatorio (Cass.11657/06, Cass.7187/22).
Il terzo motivo è parimenti inammissibile.
Con esso si censura l’erronea valutazione del materiale istruttorio, la quale però non integra violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., occorrendo a tal fine che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti
invece a valutazione (Cass.6774/22). La censura sul libero apprezzamento della prova è ammissibile nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. (Cass. S.U. 20867/20), mentre il motivo nulla argomenta sui presupposti dell’omesso esame di un fatto decisivo.
Il quarto motivo è infondato.
Il fatto decisivo e omesso consisterebbe nel non aver considerato che padre e NOME non convivevano.
La sentenza ha invece considerato tale mancata convivenza e dunque non ha omesso alcun fatto storico ritenuto decisivo. Ha però ritenuto che la presenza di due nuclei familiari autonomi non fosse rilevante ai fini di affermare la sussistenza del contratto di piccola colonia. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.