Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31796 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31796 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11870-2019 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOMENOME COGNOME rappresentati e difesi dall ‘ Avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE quale procuratore di RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD depositato in data 8/3/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 5/11/2024
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto con il quale lo stesso Tribunale, in composizione monocratica, aveva respinto l’istanza di omologazione del piano del consumatore che gli stessi avevano proposto per la ristrutturazione della propria posizione debitoria.
1.2. Il Tribunale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto, che, come il primo giudice aveva condivisibilmente affermato, doveva essere esclusa la qualità di consumatore in capo al Russo.
1.3. Il consumatore, infatti, ha osservato il Tribunale, è, a norma dell’art. 7 della l. n. 3/2012, ‘ la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ‘, con la conseguenza che, dovendo tale qualità essere accertata in ragione del titolo delle obbligazioni inadempiute e non dell’attività svolta dal debitore istante, la qualità di consumatore può essere riconosciuta solo se quest’ultimo , che sia o sia stato imprenditore o professionista, non abbia debiti contratti nello svolgimento della propria attività imprenditoriale o professionale ovvero che abbia predisposto un accordo di ristrutturazione dei soli debiti che non hanno titolo in tali attività.
1.4. Né rileva, ha aggiunto il Tribunale, che, come i ricorrenti hanno documentato in sede di reclamo, i debiti tributari inerenti l’attività d’impresa siano stati dagli stessi estinti con il loro pagamento all’Agenzia delle entrate, posto che, come si desume dall’art. 12 bis della l. n. 3/2012, la modifica del piano del consumatore (del quale hanno chiesto l’omologazione ‘ in conseguenza delle modifiche proposte ‘) in ragione della ‘ rimodulazione della situazione debitoria ‘, poteva intervenire esclusivamente entro la pronuncia da parte del giudice del decreto con il quale dispone la comunicazione del piano ai creditori.
1.5. Il Tribunale, quindi, ha rigettato il reclamo.
1.6. NOME COGNOME e NOME COGNOME , con ricorso notificato il 1/4/2019, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.7. La RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE , quale procuratore di RAGIONE_SOCIALE, sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione de ll’ art. 7 della l. n. 3/2012, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame della ‘ documentazione, decisiva per il giudizio, e che è stata oggetto di discussione tra le parti ‘, hanno , tra l’altro, censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha dapprima ritenuto che i proponenti avevano inserito, nel piano di rientro, anche crediti riconducibili alla pregressa attività d’impresa del Russo e poi imputato agli stessi, a seguito del documentato pagamento dei debiti inerenti all’attività d’impresa, d i non aver adeguato il piano a tali mutate condizioni, omettendo, in tal modo, di considerare che, come lo stesso Tribunale ha ammesso, i ricorrenti non solo hanno dedotto e dimostrato il pagamento dei debiti tributari inerenti l’attività d’impresa ma hanno anche modificato il piano per adeguarlo alle mutate condizioni debitorie.
2.2. Le censure esposte sono inammissibili, con assorbimento delle residue e del secondo motivo.
2.3. I ricorrenti, infatti, non si confrontano effettivamente con il decreto che hanno impugnato: il quale, invero, non ha affatto imputato ai reclamanti di non aver adeguato il piano (pur avendo dato atto della modifica apportata) al mutamento delle condizioni debitorie (del Russo) conseguenti al pagamento, nelle more del procedimento, dei debiti tributari inerenti all’attività d’impresa a suo tempo svolta da quest’ultimo ; avendo, piuttosto, affermato – con statuizione idonea di per sé sola a fondare il rigetto del reclamo ed infatti rimasta del tutto priva di censura – che la modifica del piano del consumatore, svolta dai ricorrenti in ragione della
‘ rimodulazione della situazione debitoria ‘ (conseguente all’estinzione dei debiti tributari inerenti all’attività d’impresa ), poteva essere legittimamente operata non già, come gli stessi avevano (evidentemente) preteso di fare, e cioè con il reclamo (avendo, infatti, chiesto l’omologazione del piano con le ‘ modifiche proposte ‘) , ma solo entro la pronuncia del decreto con il quale il (primo) giudice dispone, a norma dell’art. 12 bis della l. n. 3 cit., la comunicazione del piano (definitivamente) proposto ai creditori.
Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’i nammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima