Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35222 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35222 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10822/2015 R.G. proposto da:
FALLIMENTO DCA DISTILLERIE RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME CRAGIONE_SOCIALE ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
BANCA DEI MONTI DI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
nonché COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE
contro
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 149/2014 depositata il 05/03/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con sentenza in data 5-3-2014, non notificata, la corte appello di Salerno, accogliendo il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione contro la banca Monte dei Paschi di Siena, e riformando la sentenza di primo grado, ha determinato in 204.018.818 di lire il credito vantato dalla società a seguito del ricalcolo delle posizioni di dare/avere in relazione a taluni rapporti bancari.
Nel decidere in tal senso la corte d’appello ha sottolineato che la domanda era stata così precisata all’udienza del 30 -3-2000 e poi ribadita sia nella successiva comparsa di costituzione di nuovo procuratore, sia (mediante richiamo) in sede di udienza di precisazione delle conclusioni: nel senso cioè di volersi determinare l’importo a credito nella cifra sopra detta come risultante da un verbale di cessione in data 17-7-1999 a un’ altra società (RAGIONE_SOCIALE). Sicché la domanda doveva intendersi così cristallizzata fin dalla sua precisazione, con conseguente inammissibilità dell’ampliamento fatto dalla medesima DCA successivamente e nel grado d’appello.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento della detta società in liquidazione, deducendo due motivi.
La banca ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. -Col primo mezzo il Fallimento denunzia la v iolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la falsa applicazione dell’art. 345 stesso codice , perché erroneamente la corte territoriale avrebbe ritenuto che in primo grado l’attrice ave va limitato (a un certo punto) la sua domanda; e quindi altrettanto erroneamente avrebbe poi ravvisato nella pretesa fatta valere in appello un inammissibile ampliamento di quella stessa domanda.
Col secondo mezzo aggiunge in subordine che sarebbe stato violato, o comunque falsamente applicato, l’art. 132 cod. proc. civ. , e omesso l’e same di un fatto decisivo, a proposito della valutazione al riguardo fornita dall’impugnata sentenza.
II. – Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati unitariamente, è teso a far valere un vizio processuale.
Il vizio involge il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quale effetto di un’errata interpretazione del petitum conseguente alla (asserita) riduzione della domanda della fallita dinanzi al giudice di primo grado.
Secondo un certo indirizzo giurisprudenziale un simile vizio non sarebbe denunziabile nei casi in cui il giudice del merito abbia svolto un’argomentata ricostruzione de lla volontà della parte.
Si dice in vero che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, ‘ quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte ‘ (di recente, Cass.
Sez. 3 n. 27181-23, e prima ancora Cass. Sez. 2 n. 1545-16, Cass. Sez. 3 n. 17451-06).
Seguendo tale modello di ragionamento, una eguale soluzione andrebbe riferita anche al caso opposto, in cui -come nella specie -il giudice del merito, a seguito di una motivazione ricostruttiva della volontà della parte, abbia ritenuto che un a porzione dell’originario petitum , al pari di un qualunque profilo incidente sullo stesso, sia stata esclusa dall’oggetto della domanda per effetto di una dichiarata riduzione dell’ambito originario della stessa.
III. – L ‘indirizzo giurisprudenziale appena citato non può essere condiviso perché finisce col comprimere in modo per certi versi cavilloso e per altri ingannevole la funzione stessa della Corte di cassazione in casi del genere. La quale funzione, dinanzi a vizio in procedendo , è invece sempre -come suol dirsi – quella di giudice del fatto processuale.
Ciò vuol dire che anche la rilevazione o l’ interpretazione del contenuto della domanda resta sindacabile in cassazione – in via diretta, e non per il mero tramite della motivazione al riguardo fornita dal giudice del merito – ove ridondi in un vizio di nullità processuale (v. Cass. Sez. 3 n. 11103-20).
Non interessa che il vizio consegua a un errore del ragionamento logico-decisorio o della motivazione, perché anche in tale eventualità l’effetto pratico è sempre quello della inesatta rilevazione del contenuto della domanda.
L’ errata o inesatta rilevazione si risolve in un vizio attinente alla individuazione del petitum , tale da poter determinare -a sua volta una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Una volta dedotto tale vizio, spetta alla Cassazione stabilirne o meno l’esistenza.
Si tratta di un precipitato dell’insegnamento delle Sezioni Unite a proposito del confine del sindacato di legittimità dinanzi alla deduzione del vizio processuale: ‘q uando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della
sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, (..) il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.) ‘ (Cass. Sez. U n. 8077-12).
Che tale principio sia stato affermato con particolare riguardo a una fattispecie afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio, per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, non possiede un effetto specificativo; nel senso che non toglie niente al fatto che lo stesso principio deve valere per ogni deduzione comportante un vizio della sentenza integrato dall’esistenza di una violazione di carattere processuale . E questo per l’elementare ragione che la f ormula ‘giudice del fatto’ allude a una potestà diretta, Sicché spetta alla Corte di cassazione attingere direttamente agli atti del processo onde ricostruire il fatto processualmente rilevante per stabilire se vi sia stata o meno, da parte del giudice, e indipendentemente dalla motivazione resa o dalla violazione o falsa applicazione della norma processuale, una decisione comportante la nullità della sentenza.
IV. – Ciò stante, e considerato che dunque il ricorso, nel prospettare il vizio processuale, è ammissibile, deve osservarsi che per quanto sia tale il ricorso medesimo è però infondato.
È infondato perché l a corte d’appello di Salerno ha reso la decisione sulla base di una condivisibile interpretazione del contenuto della domanda, stabilendo che la stessa era stata esplicitamente
delimitata in primo grado mediante il riferimento all’intervenuta (parziale) cessione del credito a un terzo (RAGIONE_SOCIALE).
Segnatamente ha affermato che in prima udienza la RAGIONE_SOCIALE aveva contestualmente richiamato l’atto di cessione del credito in favore della RAGIONE_SOCIALE e precisato di voler con ciò ‘determinare l’importo a suo credito nella cifra di lire 204.018.818 ‘.
La volontà dell ‘istante era risultata in tal senso ben confortata anche e proprio dal contenuto del contratto di cessione, al quale il verbale di udienza aveva fatto riferimento.
Sicché l’ampliamento fatto in appello doveva considerarsi inammissibile per novità.
V. – La ricorrente oppone che in effetti, all’udienza indicata (30 -32000), l’attrice aveva sì affermato che ‘ai fini della precisazione della domanda (..) a seguito della cessione di credito e garanzia dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, il saldo creditore dell’attore si è ridotto a £ 204.018.808′, ma senza che ciò dovesse comportare una limitazione della domanda medesima, e dunque senza alcuna rinunzia al petitum originario.
A suo dire, come unica conseguenza della dichiarazione, il contenuto della domanda doveva intendersi infine come se fosse stato del seguente tenore: ‘determinare in £ 1.210.899.525 il credito dell’attrice verso la banca, e per effetto dell’atto di cessione (..), in £ 204.018.818 , ovvero in quell’altra minore o maggiore da determinarsi mediante c.t.u. (..), da opporsi in compensazione al presunto credito della banca (..)’.
L ‘affermazione non è convincente.
VI. -Si trattava di stabilire quale fosse la domanda una volta che questa, per esplicita dichiarazione dell’attrice, era stata precisata in riduzione al petitum immediato.
L’interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa.
Questo va desunto dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante (v. Cass. Sez. U n. 3041-07).
Tale scopo pratico rileva anche per valutarne le eventuali successive specificazioni.
L ‘interpretazione delle espressioni utilizzate è infatti avvinta dalla funzione che alle stesse è attribuita dallo stesso dichiarante: se questi dice di voler ‘precisare’ la domanda nel quantum , riducendola rispetto a quella originaria, l’esegesi non può prescindere da tale indicazione finalistica , perché altrimenti verrebbe leso l’affidamento della controparte in merito alla rilevanza effettuale dell’ indicazione.
VII. – Ora emerge dallo stesso ricorso -a pag. 19 -che all’udienza di trattazione del 30-3-2000 sia il difensore che il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE avevano dichiarato che ‘ai fini della precisazione della domanda si deduce che a seguito della cessione di credito e garanzia dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE il saldo creditore dell’attore si è ridotto a £ 204.018.818′ . Contestualmente risulta che era stato depositato anche l’atto di cessione del credito. E in base alla stessa previa narrazione operata dalla ricorrente risulta infine che il credito ceduto a RAGIONE_SOCIALE era stato pari a £ 1.006.880.707, somma che sottratta alla sorte vantata da RAGIONE_SOCIALE verso la banca (£ 1.210.899.525), rende proprio la differenza di £ 204.018.818.
VIII. – Non può sostenersi, dinanzi allo specifico riferimento al contenuto dell’atto di cessione, che ciò non fosse stato menzionato con lo scopo di precisare la domanda verso la banca per l’appunto riducendola. E ciò anche tenendo conto che pure nell’atto di cessione richiamato nel verbale suddetto -vi era stata una eguale specificazione: ‘di tal guisa il credito residuo vantato dalla RAGIONE_SOCIALE verso il Monte dei Paschi di Siena è pari a £ 204.018.818′.
È quindi logi ca l’inferenza che , in effetti, la società aveva dinanzi al giudice di primo grado inteso ridurre, e in effetti ridotto, la domanda alla sorte così risultante.
IX. – Vero è che dopo la detta precisazione, e segnatamente nella comparsa di costituzione di nuovo difensore all’udienza del 30 -11-2000, il riferimento al credito residuo, determinato nella somma di £ 204.018.818, era stato di nuovo accompagnato dall’inciso ‘ovvero di quell’altra minore o maggiore da determinarsi mediante c.t.u.’.
Ma questa locuzione, che peraltro il ricorrente stesso non dice fatta a verbale del 30-3-2000 a corredo della riduzione della domanda, non poteva servire a recuperare l’elasticità della pretesa originaria (essa pure riferita a somma a credito -questa volta di £ 1.210.899.525 ‘ovvero in quell’altra minore o maggiore da determinarsi mediante c.t.u.’) , una volta che la domanda era stata già ridotta per volontà di parte in una somma secca, risultante dalla sottrazione del credito ceduto a quello vantato verso la banca.
In un verbale di precisazione della domanda, l ‘indicazione specifica della sorte capitale corrispondente al credito ridotto presuppone che o questo o una somma ancor minore possa essere infine riconosciuta; mai una maggiore, perché altrimenti vano (e illogico) sarebbe discorrere di una previa riduzione della domanda.
Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione