Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28609 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28609 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
La Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, che in accoglimento della domanda di NOME COGNOME, medico titolare di un incarico di dirigente pedagogista (area non medica) ex art. 27 lett. C) del CCNL del 8.6.2000 , l’aveva condannata a corrispondere al medesimo la somma di € 100,00 al mese a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale relativo RAGIONE_SOCIALE graduazione delle funzioni dirigenziali e RAGIONE_SOCIALE connessa pesatura degli incarichi ai fini della quantificazione e della corresponsione dell’indennità di posizione parte variabile aziendale nel periodo dal 1.4.2007 al 31.12.2012.
La Corte territoriale osservava che, in forza del CCNL di settore, la retribuzione di posizione del dirigente è strettamente collegata all’incarico e si compone di una parte fissa e di una parte variabile, per la cui determinazione ed attribuzione sono previsti specifici adempimenti dell’RAGIONE_SOCIALE, volti a determinare ‘il valore economico complessivo dell’incarico’.
Evidenziava che tale onere era stato disatteso dall’RAGIONE_SOCIALE appellante, la quale non aveva nemmeno adeguatamente esplicitato le ragioni di tale comportamento, non avendo addotto alcun fatto concreto atto a dimostrare la non imputabilità del riscontrato inadempimento.
Riteneva infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE appellante (sul presupposto che il COGNOME non percepiva l’indennità di posizione parte variabile presso l’RAGIONE_SOCIALE di provenienza co n riferimento al periodo precedente all’entrata in vigore della L.R. n. 5/2009 istitutiva dell’RAGIONE_SOCIALE), in quanto l’RAGIONE_SOCIALE era pacificamente subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo RAGIONE_SOCIALE soppressa USL, e considerato che la fonte delle pretese patrimoniali rivendicate
dal COGNOME va individuata nel medesimo incarico professionale già conferito al medesimo prima della novazione soggettiva datoriale e proseguito, senza interruzione, alle dipendenze del nuovo ente.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, assistiti da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, assistito da memoria.
DIRITTO
Con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale correttamente valutato la delibera n. 397/2007 dell’ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , che aveva provveduto RAGIONE_SOCIALE graduazione e RAGIONE_SOCIALE pesatura degli incarichi, nonché RAGIONE_SOCIALE determinazione della ‘indennità di posizione unificata graduata’ e la successiva delibera n. 4 4/2011 dellRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, che aveva confermato gli incarichi dirigenziali affidati dall’ex RAGIONE_SOCIALE, non ancora scaduti, mantenendo il medesimo trattamento economico già in godimento, determinato sulla base della graduazione e pesatura di cui RAGIONE_SOCIALE delibera n. 397/2007.
Evidenzia che con deliberazione dell’RAGIONE_SOCIALE n. 320/2013 erano state rideterminate le spettanze dell’indennità di posizione variabile attribuite ai singoli dirigenti e che il COGNOME, per effetto della delibera n. 397/2007 dell’RAGIONE_SOCIALE aveva percepito fino al 31.12.2012 un”indennità di posizione unificata graduata’; precisa che la citata delibera n. 320/2013, erroneamente ritenuta l’unico atto con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha disposto la corresponsione del l’indennità di posizione variabile , non si riferisce al periodo oggetto di causa.
Sostiene che non può esserle imputata alcuna violazione degli obblighi contrattuali né a titolo di inadempimento proprio (relativamente al periodo dal 1.9.2012 al 31.12.2012), né a titolo di inadempimento come RAGIONE_SOCIALE
subentrante in riferimento a quello presunto della ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, limitatamente al periodo 1.4.2007 al 31.8.2009.
2 . Con il secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., per avere ritenuto la sua responsabilità contrattuale, nonostante la documentata impossibilità di compiere le operazioni di ‘pesatura’ , logicamente e giuridicamente necessarie ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione parte variabile.
Deduce di non avere proceduto RAGIONE_SOCIALE pesatura degli incarichi, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE le aveva indicato di astenersi dall’adottare o dal dare seguito a provvedimenti di modifica dell’assetto organizzativo (circostanza, questa, evidenziata nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 320/2013).
I primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione logica, sono inammissibili, in quanto attraverso la disamina della delibera n. 397/2007 dell’RAGIONE_SOCIALE e delle delibere nn. 44/2011 e 320/2013 dell’RAGIONE_SOCIALE , tendono ad ottenere una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quello effettuato dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, che ha accertato la sussistenza di un inadempimento imputabile all’RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in effetti, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Considerato che le decisioni dei giudici di merito sono conformi, trova peraltro applicazione il disposto di cui all’art. 348 -ter c.p.c., non risultando che la pronuncia della Corte d’Appello si sia distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto
dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 20994/2019; Cass n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014).
4 . Con il terzo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., per avere la Corte territoriale proceduto ad una valutazione equitativa del danno.
Lamenta che il giudice di appello ha emesso una sentenza di condanna di risarcimento dei danni sulla base di una generica ed indeterminata richiesta risarcitoria non supportata dRAGIONE_SOCIALE necessaria prova del presunto danno, in quanto erroneamente ricavato per relationem dRAGIONE_SOCIALE delibera n. 320/2013.
Il motivo è infondato.
Ave ndo ritenuto l’inadempimento imputabile all’RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità risarcitoria della medesima, confermando la sentenza di primo grado anche per quanto attiene RAGIONE_SOCIALE quantificazione del danno.
Così argomentando, la Corte territoriale ha adottato una pronuncia che si appalesa in sintonia con l’indirizzo di questa Corte (Cass. n. 7110/2023), la quale, recentemente intervenuta su questione in parte sovrapponibile, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
‘In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dRAGIONE_SOCIALE graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, RAGIONE_SOCIALE quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé
l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura di retta all’adozione di tale provvedimento’;
‘La violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avve nuto per causa a lui non imputabile’;
‘Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento della P.A. all’obbligo di procede re RAGIONE_SOCIALE graduazione delle funzioni ed RAGIONE_SOCIALE pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa; in proposito il dipendente deve allegare l’esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stess o, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità’.
Quanto RAGIONE_SOCIALE misura, in una fattispecie analoga questa Corte ha evidenziato che il richiamo a quanto poi riconosciuto in valori mensili, dal 21.1.2013 in poi può costituire idoneo parametro di liquidazione, in quanto la delibera assunta dRAGIONE_SOCIALE ASL afferisce RAGIONE_SOCIALE medesima graduazione di funzioni; il giudizio equitativo è dunque sorretto da una razionalità intrinseca che non consente di ravvisare nella sentenza impugnata un qualsivoglia vizio di legittimità (Cass. n. 9040/2023).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussis tono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26 settembre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME