Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21127 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21127 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11397/2022 R.G. proposto da :
COMUNE DI CAROVIGNO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliati digitalmente per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BRINDISI n. 128/2022 depositata il 28/01/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/05/2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME cadde su di una scala di marmo, nel cimitero del Comune di Carovigno, in data 2/09/2017 (questa la data riportata in sentenza anche se il detto Comune in alcuni atti indica il 2/11/2017) a causa della mancanza di strisce di plastica idonee a evitare lo scivolamento sui gradini, tra l’altro bagnati da una leggera pioggia, e riportò lesioni al polso destro.
Il COGNOME convenne in giudizio il Comune di Carovigno dinanzi al Giudice di pace di Brindisi e questi, sentito un unico teste ed espletata una consulenza medico legale di ufficio, condannò il Comune al pagamento di oltre quattromila euro (€ 4.308,04) attribuendo al COGNOME un percentuale di colpa del 30 per cento.
Il Comune propose appello e il Tribunale di Brindisi, nel ricostituito contraddittorio con il COGNOME, con la sentenza n. 128 del 28/01/2022, rigettò l’ impugnazione.
Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il Comune di Carovigno.
Risponde con controricorso NOME COGNOME
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 12/05/2025 alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti.
I motivo: violazione e falsa applicazione dell’ art 320, quarto comma, c.p.c. con riferimento all’art 360 , primo comma, n. 3 c.p.c. per avere il Giudice di pace ammesso il testimone del COGNOME non indicato in atto di citazione ma soltanto all’udienza di cui all’art. 320 c.p.c. ossia successivamente al momento processuale preclusivo dell’ indicazione istruttoria.
II motivo: v iolazione e falsa applicazione dell’art 2051 c.c. e dell’art 115 c.p.c. con riferimento all’art 360 , comma terzo, c.p.c. Il motivo contesta che la sentenza non abbia tenuto conto del carattere dell’insidia così escludendo che il Tinella dovesse tenere una condotta adeguata allo stato della scala del cimitero, che appariva chiaramente bagnata e dunque imponeva che l’utente adottasse una condotta di cautela nel percorrerla.
III motivo: violazione e falsa applicazione dell’ art 112 c.p.c. con riferimento all’art 360 c.p.c. per avere il Giudice di pace pronunciato oltre i limiti della propria competenza in quanto la somma riconosciuta al COGNOME costituiva il 70 per cento dell’importo complessivo riconosciuto e il Tribunale non aveva accolto la censura proposta avverso la sentenza del Giudice di pace pronunciata in violazione della relativa competenza per valore.
IV motivo: violazione dell’ art 115 c.p.c. degli e artt. 2056 e 2059 c.c. in relazione all’art. 360 , comma terzo, c.p.c. per avere il Tribunale confermato la sentenza del Giudice di pace anche in ordine alla personalizzazione del danno in assenza di qualsivoglia idoneo elemento che la giustificasse.
Il primo motivo è inammissibile, stante la mancanza, nel vigente ordinamento processuale civile, di una distinzione tra l’ udienza di prima comparizione e l’udienza di trattazione dinanzi al Giudice di pace , cosicché l’indicazione del teste da escutere poteva legittimamente essere compiuta anche in udienza successiva alla prima in senso cronologico, purché la stessa fosse stata rinviata per la prosecuzione del compimento delle attività previste dall’art. 320 c.p.c. per la prima udienza e non, viceversa, dopo l’effettivo maturarsi delle preclusioni istruttorie (v. Cass. n.19359 del 2017, Cass. n. 27925 del 2011). Peraltro, nella specie, come dedotto in controricorso, non vi fu alcuna eccezione rituale da parte della difesa del Comune in ordine alla, asseritamente tardiva indicazione ed ammissione del teste, cosicché in ogni caso il vizio della tardiva
indicazione del teste doveva ritenersi comunque sanato, non trattandosi di violazione di norme di carattere pubblicistico o comunque che prevedano nullità insanabili, in quanto le nullità attinenti alla deduzione ed all’assunzione di prove testimoniali sono relative, e perciò sanabili per acquiescenza della parte a svantaggio della quale la prova si sia svolta (la giurisprudenza sul punto è consolidata da oltre quarant ‘ anni: Cass. n. 4948 del 28/10/1978 Rv. 394676 -01; Cass. n. 611 del 27/01/1981 Rv. 411100 -01; Cass. n. 6432 del 01/07/1998 Rv. 516857 – 01).
Il secondo motivo è inammissibile poiché i giudici di merito hanno adeguatamente valutato il comportamento del COGNOME, attribuendo allo stesso una percentuale di colpa, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c. in considerazione del fatto che, pur essendo evidente lo stato di fatto della cosa egli non aveva preso precauzioni.
La censura dedotta con il detto motivo si risolve, in definitiva, in una contestazione della percentuale di colpa ascritta al COGNOME e non pone, quindi, questioni di diritto, bensì di fatto, in ordine alla inidoneità della valutazione giudiziale sulla mancata adozione, da parte del COGNOME, di un comportamento di cautela adeguato nel percorrere la scala e, pertanto, non costituisce idonea critica alla motivazione, nel senso sopra delineato, ma mera contrapposizione argomentativa.
Il terzo motivo è infondato, poiché il Giudice di pace, sebbene abbia accolto la domanda per come formulata dal COGNOME, ha deciso comunque entro i limiti della propria competenza per valore di cinquemila euro, non risultando determinante ai fini dell’asserito superamento dell’ambito della sua competenza per valore l’attribuzione di un concorso di colpa a carico del COGNOME, e in ogni caso la censura proposta avverso la sentenza di primo grado, ove fondata, non avrebbe potuto comportare la nullità della sentenza ma soltanto la decisione nel merito del Tribunale, non trattandosi di alcuna delle ipotesi che, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., avrebbe
potuto comportare la regressione del giudizio al primo giudice (con riferimento a deduzione di nullità della sentenza di primo grado si veda: Cass. n. 21943 del 12/10/2020 Rv. 659364 – 01).
Il quarto motivo è invece fondato. La c.d. personalizzazione richiede, per costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende in questa sede dare coerente seguito, una specifica allegazione e prova di conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse rispetto a quelle usualmente derivanti da un illecito con conseguenze consimili e specifiche per il singolo danneggiato. Nella sentenza in esame non risulta evidenziata alcuna specifica allegazione da parte del COGNOME e la motivazione sulla personalizzazione è composta in prevalenza dal richiamo di pronunce di questa Corte ma senza che sia dato conto di quale conseguenze ulteriori abbia sofferto il danneggiato nel caso di specie. In adesione alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 5984 del 06/03/2025 Rv. 674199 -01 e Cass. n. 31681 del 09/12/2024 Rv. 672983 – 01) deve escludersi che la personalizzazione sia stata correttamente accordata in quanto la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento.
Il quarto motivo di ricorso è accolto e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata sul punto.
Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, pertanto, deve procedersi a decisione nel merito, con espunzione dall’importo risarcitorio complessivo liquidato di quanto riconosciuto a titolo di personalizzazione, pari a Euro 1.207,86.
Il ricorso è, viceversa, rigettato nel resto, con riferimento ai motivi primo, secondo e terzo.
L’esito della controversia , consistente in parziale accoglimento del ricorso e decisione nel merito, consente di ritenere sussistenti le eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di appello e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e decidendo nel merito espunge dalla sentenza impugnata la condanna a titolo di personalizzazione del danno; rigetta il ricorso nel resto.
Compensa le spese di appello e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di