SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2688 2025 – N. R.G. 00010704 2021 DEPOSITO MINUTA 31 07 2025 PUBBLICAZIONE 31 07 2025
N. R.G. 2021/10704
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa NOME COGNOME
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10704/2021
Promossa da:
nato/a il 08/04/1987 c.f.
rapp.ta e difesa da COGNOME
ATTORE
Contro
ARAGIONE_SOCIALET.A.F.
in persona del legale rapp.te p.t.
ato/a il C. F. n. contumace
CONVENUTI
C.F.
OGGETTO: risarcimento del danno da sinistro stradale investimento pedone
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Nel presente giudizio è pacifico l ‘an debeatur e a dinamica del sinistro.
Deve dunque ritenersi accertato che la all ‘epoca giovane donna di 32 anni, sia stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali con la sua bambina in INDIRIZZO a Firenze in data 28.11.2019 verso le h. 20.24.
D’altra parte , in atti è presente il verbale delle autorità intervenute che ricostruisce il sinistro in questo modo, senza alcun profilo di colpa del pedone con elevazione di verbale di contestazione dell ‘infrazione di cui all’art. 191 codice della strada commi 1 e
4 al solo conducente del veicolo Fiat 600, veicolo di proprietà assicurato generali.
l ‘ Art. 191 descrive il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni al comma 1 prevede:
I conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sui passaggi pedonali con il traffico non regolato da agenti o semafori.
al comma 4 prevede:
I conducenti che transitano su strade sprovviste di attraversamenti pedonali, devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
Risulta che sia la mamma che la bambina rimasero ferite dopo che scesero dal pullman e terminavano l ‘attraversam ento pedonale e che mentre la mamma venne trasportata a Careggi, la bambina venne portata all ‘ospedale Mayer.
INTERVENTO D ‘URGENZA
Risulta che l ‘attrice venne operata d ‘urgenza all’arto inferiore , e, come riferito dalla ctu sulla base dei documenti sanitari prodotti, risulta:
-Cartella clinica del 29/11/2019
, diagnosi di ammissione ‘ frattura piatto tibiale sinistro…patologie accertate: frattura piatto tibiale sinistro e lesione legamento collaterale mediale…in urgenza applicazione di fissatore esterno temporaneo…in data 06/12 atto operatorio ‘frattura pluriframmentata dell’emipiatto tibiale esterno con affossamento e con grave instabilità capsuloligamentosa mediale a sinistra’. Sottoposta ad intervento di osteosintesi definitiva con placche e viti e riparazione con ancoretta metallica del legamento collaterale mediale…postoperatorio ginocchiera articolata tipo NOME bloccata a 60° in flessione…non concesso carico sull’arto operato per 45 giorni… 17/12/2019 dimissione …45 giorni di prognosi…’
-17/12/2019 Relazione dimissione ospedaliera
reparto traumatologia ed ortopedia ‘ frattura piatto tibiale sinistro e lesione ligamentosa collaterale mediale….sottoposta in data 29/11 ad intervento chirurgico in urgenza per applicazione di fissatore esterno temporaneo per frattura piatto tibiale laterale del ginocchio. In data 06/12 successivo intervento di osteosintesi definitiva con placche e viti per la suddetta frattura e riparazione con ancoretta metallica del legamento collaterale mediale …..decorso post -operatorio buone condizioni generali e locali. Indossa ginocchiera articolata tipo NOME bloccata a 60° in flessione…si consiglia mobilizzazione attiva e passiva del ginocchio e caviglia …non concesso carico per almeno 45 giorni …profilassi antitromboembolica fino a deambulazione normalizzata…. prognosi 45 giorni di riposo e cure…’.
ESAME OBIETTIVO ATTUALE
Il ctu ha riscontrato, dopo la stabilizzazione dei postumi, la seguente situazione all ‘esame obbiettivo: ‘ omissis … . All’esame ispettivo, nella posizione eretta, gli arti inferiori si presentano normoatteggiati, con ginocchio sinistro globoso e con tonotrofismo muscolare sostanzialmente conservato.
Nella posizione supina a carico dell’arto inferiore sinistro si rileva sulla faccia anteriore della gamba un esito cicatriziale brunastro di forma ovalare di cm. 6X8; una cicatrice chirurgica trasversale all’emirima esterna pretibiale della lunghezza di cm. 17, altro esito cicatriziale chirurgico in sede mediale di cm. 12, ed altri tre esiti cicatriziali rotondeggianti in prossimità della coscia sul alto esterno.
Il ginocchio sinistro si presenta globoso ed impastato in sede sovrarotulea, dolente alla digitopressione con un plus perimetrico mesorotuleo di oltre 2 cm. rispetto al ginocchio controlaterale.
Nelle escursioni articolari passive ed attive, la flessione risulta ridotta di un quarto, ai massimi gradi l’iperestensione e con una lassità in varo di cm.2. Accosciamento cautelato e limitato ai gradi estremi.
Deambulazione antalgica ma coordinata e con schema del passo conservato …. omissis . ‘ CONCLUSIONI DEL CTU
Alla luce di quanto precede la ctu ha concluso nel seguente modo:
Per le lesioni riportate si rese necessario il ricovero ospedaliero per essere sottoposta in urgenza all’applicazione di un fissatore esterno temporaneo e successivamente in data 06/12 ad un intervento di osteosintesi definitiva con placche e viti ed alla riparazione con ancoretta metallica del legamento collaterale mediale.
Durante il post-operatorio venne posizionata una ginocchiera articolata tipo NOME bloccata a 60° in flessione e venne dimessa in data 17/12/2019 con una prognosi iniziale di 45 giorni.
Seguirono regolari controlli clinico-strumentali in sede ambulatoriale ospedaliera e trattamenti fisioterapici riabilitativi, sino al 28 giugno 2020 quando venne dichiarata clinicamente guarita con postumi dal proprio medico curante.
Attualmente residua dolore al ginocchio sinistro durante la deambulazione specie se protratta o con passo accelerato, un importante deficit funzionale nella flessione dell’articolazione e soprattutto una lassità in varo di cm. 2, nonché una deambulazione con risentimento antalgico, oltre alla presenza di importanti esiti cicatriziali chirurgici. I n considerazione dell’epoca dell’evento di riferimento (28/11/2019), tenuto conto della documentazione sanitaria allegata agli Atti e di quanto obiettivamente rilevato in occasione delle operazioni consulenziali, nonché della stabilizzazione dei postumi residuati, il danno biologico permanente , in riferimento all’integrità psico -fisica della lesa in data antecedente all’evento, risulta quantificabile nella misura del 13% (tredici percento).
Il quadro menomativo residuato ed obiettivato è tale da giustificare una ripercussione negativa sulla capacità di lavoro della signora all’epoca
dei fatti ed a tutt’oggi badante, tale da determinare una riduzione della capacità
lavorativa specifica quantificabile nella misura del 13%.
Appassionata di ciclismo ha ripreso a guidare la bicicletta ma moderatamente per comparsa di gonalgia ingravescente alla guida protratta per lunghi tragitti.
La malattia metatraumatica certificata ha determinato un periodo di inabilità temporanea di complessivi 210 giorni da suddividere in:
30 giorni di inabilità temporanea assoluta
60 giorni di inabilità temporanea al 75%
60 giorni di inabilità temporanea al 50%
60 giorni di inabilità temporanea al 25%
In riferimento alla congruità delle spese sanitarie sostenute e depositate, risulta agli Atti solo una fattura relativa alla visita ed alla relazione medico-legale, da ritenere congrua e pari ad € 1.464,00 .
In considerazione dell’epoca dell’evento traumatico (28 novembre 2019), in occasione delle operazioni consulenziali non sono emerse condizioni cliniche tali da prevedere spese mediche future.
Tanto premesso deve rilevarsi che assicuratrice dell ‘auto Fiat 600 di proprietà di ha già versato all ‘attrice acconti per totali euro 55 mila, ritenendoli satisfattivi di ogni ragione creditoria.
L’attrice invece chiede l’ulteriore somma di circa euro 57 mila, a titolo di danno morale e di personalizzazione di danno dinamico relazionale trattandosi di giovane donna che ha dovuto subire enormi sofferenze per le molteplici operazioni chirurgiche e che altre operazioni dovrà subire per la rimozione dei mezzi di sintesi, ma considerato anche che vi sono delle attività precluse come fare una passeggiata correre e andare in bici per lunghi tratti a causa del dolore al ginocchio e riduzione della sua flessione con lassità in varo di 2 cm.,
; ha chiesto il rimborso delle spese legali stragiudiziali (euro 2.537,60 compresi gli accessori in detto importo), delle spese mediche in euro 1464,00 riconosciute dal ctu e delle spese di ctp in euro 732,00, il risarcimento della perdita della capacità lavorativa specifica di badante (euro 25.858,98) riconosciuta anche dal ctu al 13%, e di danno patrimoniale sotto forma di danno emergente pari ad euro 5.600,00 in quanto dalle buste paga emerge l ‘importo pari a zero per il periodo di assenza dal suo lavoro di badante dal 29.11.2019 fino al giugno 2020, a fronte di un reddito annuale di poco più di euro 11 mila.
Ha chiesto infine l ‘ap plicazione dell ‘a rt. 1224 c.c. con tasso più elevato rispetto agli interessi al tasso legale a partire dall ‘introduzione del giudizio, norma p ensata per scoraggiare le condotte defatigatorie che protraggono nel tempo il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali/convenzionali.
ha contestato la debenza del danno morale separato, ritenendo che la liquidazione del punto tabellare sia satisfattiva di ogni voce e non potendosi far ricorso ad alcun automatismo; difettando in questo caso la prova del danno morale.
Ha contestato la personalizzazione del danno dinamico relazionale atteso che non può procedersi al suo riconoscimento in modo automatico, dovendo allegarsi e provarsi la compromissione di attività svolte prima del sinistro, e che ora sono compromesse in modo straordinario ossia in modo diverso e peggiorativo rispetto alla compromissione che ne deriverebbe qualunque altro soggetto con la stessa IP in questo caso al 13%.
Ha contestato la debenza di spese legali stragiudiziali citando sentenze del Giudice di Pace di Lucca e della corte d ‘appello di Firenze che riterrebbero che tali spese siano ricomprese nella liquidazione delle spese giudiziali.
Ha contestato il riconoscimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica in quanto dalle allegazioni della non è dato comprendere come i postumi permanenti incidano sullo svolgimento della sua attività di badante in concreto, né viene fornita alcuna spiegazione sull ‘incidente a tale titolo del 20% individuata dal medico legale di parte attrice.
Ha anche contestato l ‘applicazione dell’art. 12 84 c.c. ritenendo che la mera rivalutazione del credito con indice istat copra anche il danno da ritardo.
La causa è stata istruita con ctu, prove documentali e viene ora a decisione, disposto lo scambio di comparse e repliche ai sensi dell ‘art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA PERDITA DELLA CAPACITA LAVORATIVA AL 13% ‘
Tale voce non può essere accolta in una prospettiva diacronica su tutta la futura attività lavorativa della e ciò perché se da un lato la ctu ha riconosciuto una perdita del 13% dell ‘abilità a quello specifico lavoro di badante, ciò poi non è sufficiente, secondo la giurisprudenza sul tema, ad ottenere la somma di 25 mila euro richiesta calcolata sulla durata della vita lavorativa come diminuzione percentuale di reddito futuro; infatti la giurisprudenza ritiene che il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica vada liquidato solo se sussiste la prova dell ‘effettiv o decremento della retribuzione a seguito del sinistro, dopo naturalmente la stabilizzazione dei postumi; all ‘uopo si richiede il raffronto tra dichiarazioni dei redditi ante sinistro e dichiarazioni redditi post sinistro e tale prova non è stata data essendo provato solo il danno emergente per astensione dal lavoro durante la malattia.
Si cita ad es. Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 15737 del 15/06/2018 che recita: ‘ Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito ‘.
Qui la non ha provato con i doc. 6 e 7 di avere avuto una stabile contrazione di reddito dopo il consolidamento dei postumi cioè dopo luglio 2020.
Tuttavia quella stima del ctu del 13% di perdita di validità lavorativa specifica, tenuto conto dello specifico lavoro della badante che deve provvedere alle esigenze di un anziano, movimentandolo e stando in piedi e comunque camminando per provvedere alle sue esigenze (fare la spesa, cucinare, pulire la casa, metterlo a letto ecc.) certamente è una importante valutazione che consente di riconoscere un danno da perdita della capacità lavorativa generica, incidente sulla cenestesi lavorativa e dunque sulla personalizzazione del danno biologico e dinamico relazionale. D’altra parte, la stessa ctu afferma che la non può camminare a lungo, sente dolore al ginocchio, ha i movimenti di flessione limitati, presenta un ginocchio globoso ancora ora (rectius infiammato), una rigidità flessoria e una lassità in varo di 2 cm.
Sussistono dunque gli estremi per riconoscere una personalizzazione del danno alla persona sul versante lavorativo a titolo di perdita capacità lavorativa generica; vd. Conforme Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20312 del 09/10/2015 ‘ In tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa
(c.d. perdita di “chance”), si risolve in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso ‘. idem Cass. Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023.
2. SUL DANNO DA MANCATO GUADAGNO DURANTE LA MALATTIA
La voce risarcitoria va accolta per i seguenti motivi.
Dal doc. 6 emerge che da dicembre 2019 a giugno 2020 l ‘attrice a bbia avuto ‘zero’ sulla retribuzione mentre a luglio 2020 e a novembre 2019 e cioè prima e dopo il sinistro percepiva una retribuzione di badante di circa euro 800,00 in denaro oltre vitto e alloggio, per cui l ‘importo richiesto di euro 5.600,00 è senz ‘altro una perdita patrimoniale conseguente all’asten sione dal lavoro per le conseguenze del sinistro, anche conformemente alla stima di 210 gg di malattia formulata dal ctu.
Risulta dunque un credito pecuniario di euro 5.600,00 cui si applica un danno da ritardo calcolato sulla base dell ‘art . 1223 e 1226 c.c.
3. SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI STRAGIUDIZIALI
Le spese stragiudiziali legali vanno accolte in quanto esiste per questo tipo di contenzioso da sinistro stradale una specifica causa di procedibilità che è quella di aver svolto una fase legale stragiudiziale per ottenere stragiudizialmente il risarcimento e dunque la parte si trova costretta ad affidarsi ad un tecnico, che può essere un avvocato o un ‘agenzia di pratiche auto con avvocato, per svolgere questo tipo di attività tecniche imposte dalla legge prima di adire la giurisdizione. Dunque, si aderisce all ‘orientamen to maggioritario che riconosce il rimborso di tali spese legali stragiudiziali, che in questo caso hanno anche sortito la liquidazione di acconti per euro 55 mila.
Sulla quantificazione il documento prodotto dalla risulta conforme alla specifica tabella liquidatoria n. 25 allegata al DM sulla liquidazione spese legali tenuto conto dell ‘importo complessivo del risarcimento spettante al momento del sinistro.
4. SULL ‘APPLICAZIONE DELL’ART. 1224 comma 4 C.C. PER IL DANNO DA RITARDO NEL DEBITO DI VALORE
Si richiama la Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023 che in difetto di specifica prova di un danno superiore al tasso di interesse legale di cui al primo comma 1284 c.c. non ammette l ‘applicazione del quarto comma stesso articolo, ossia il saggio legale collegato ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e anzi richiama più correttamente gli artt. 1223 e 1226 c.c. e semmai il primo comma 1284 c.c.: ‘ L’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l’evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi,
anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. – rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi “compensativi” non attiene all’applicazione dell’art. 1284 c.c., bensì dell’art. 1223 c.c. ed eventualmente dell’art. 1226 c.c. – ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all’effettivo ristoro del danno subito).
Non si condivide invece cass. Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 che pone sul danneggiato l ‘one re di provare di non essere risarcito del tutto attraverso la mera rivalutazione della somma corrispondente al bene della vita perduto, in quanto una giurisprudenza consolidata inaugurata con cass. 1712/95 a sezioni unite, appare più conforme alla distinzione degli istituti giuridici che vengono in gioco perché ha bene distinto tra ‘rivalutazione della somma’ previa devalutazione del valore tabellare al momento del fatto, che valgono a dare la stima attuale del ‘ bene della vita perduto , ‘ rispetto ad una voce diversa e specifica di danno che è appunto il danno da ritardato pagamento e che esiste per il solo fatto che un debito di valore da fatto illecito, soggetto alla mora ex re automatica, non sia stato pagato immediatamente.
Il ritardo nel pagamento di un debito da fatto illecito è sempre un fatto illecito e produttivo di danno senza necessità di prova dell ‘an, perché si presume che il fatto stesso del ritardo sia stato di nocumento per un danneggiato da fatto illecito che ha perduto la sua integrità fisica, senza avere immediatamente il controvalore in moneta; si pensi ai danneggiati gravi da sinistro stradale che non possono più lavorare e che non vengano risarciti immediatamente incontrando gravi situazioni economiche e cadendo perfino nell ‘indigenza .
Dunque, si ritiene che accanto alla devalutazione della somma tabellare del momento della liquidazione e successiva rivalutazione anno per anno, debba liquidarsi anche il danno da ritardo , voce distinta dal bene della vita perduto e ‘ ‘ stimato in moneta, danno da ritardo che dunque è presuntivamente sempre esistente senza necessità di prova del danneggiato, e collegato al saggio degli interessi legali di ogni anno di ritardo e dunque non il saggio legale dei ritardi nelle transazioni commerciali, che si applica ai debiti di valuta e ai contratti commerciali) e per il quale effettivamente sarebbe richiesta una specifica prova di aver subito conseguenze peggiori non coperte dal saggio ordinario.
5. SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE MEDICHE E DI CTP
Il ctu ha riconosciuto le spese mediche in euro 1.464,00, cui vanno ad aggiungersi le spese di ctp in euro 732,00 per un totale di euro 2.196,00, oltre interessi al tasso di legge dall ‘expensum all’effettivo soddisfo , trattandosi anch ‘esse di obbligazioni ‘pecuniarie’ .
6. QUANTO AL DANNO MORALE
Esso risulta provato dai documenti e dalla ctu, per le specifiche modalità del sinistro, dove la attraversava la strada e venne impattata e ferita insieme alla figlia, separandosi da lei per essere trasportate in diversi ospedali, e per le conseguenze che ne sono derivate, tra le quali una pluralità di interventi chirurgici ai quali la stessa giurisprudenza associa in via presuntiva una inevitabile sofferenza soggettiva e patema d ‘animo a titolo di danno morale liquidabile.
Vi è poi da osservare che una giovane di 32 anni si ritrova l ‘aspetto dell’arto deturpato sia dal ginocchio varo di 2 cm sia soprattutto dalle molteplici cicatrici che, seppure non riprodotte con foto dalla ctu, sono state descritte come alterazione di colore brunastro e come visibili segni nell ‘arto anche di 17 cm. Tutto ciò per una ragazza di 32 anni non può che aver determinato non solamente un danno dinamico relazionale anche nel raffrontarsi con l ‘altro sesso, ma anche un danno morale, ossia una sofferenza soggettiva interiore, ontologicamente diversa dal danno dinamico relazionale, una sofferenza che non è limitata al momento degli interventi chirurgici ma resta nel tempo per aver perduto, a causa del fatto ingiusto altrui, la simmetria dell ‘arto sia in termini funzionali che estetici.
D’altra parte si cita la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che appunto invita l ‘interprete a tener conto non solo d elle sofferenze del momento del sinistro, ma anche delle sofferenze che si protraggano in modo stabile nella vita, dove appunto il danneggiato a causa del fatto ingiusto altrui, dovrà permanentemente soffrire in questo caso sia fisicamente per le algie del ginocchio sia per il fatto di soffrire interiormente per le deturpazioni della gamba, in aggiunta alla sofferenza morale soggettiva del momento dei plurimi interventi chirurgici passati e futuri, questi ultimi legati alla rimozione delle viti di sintesi (cass. O rdinanza n. 7126 del 12/03/2021).
7. SULLA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO DINAMICO RELAZIONALE
Esso è risultato provato dalla stima del ctu sul versante esistenziale e lavorativo; su quello lavorativo si apprezza la stima del ctu di una riduzione della capacità lavorativa specifica, che non può essere liquidata per le ragioni di cui al paragrafo 1 e dunque si liquida sotto forma di perduta capacità lavorativa generica, stanti le documentate algie al ginocchio rimasto globoso e infiammato e le difficoltà a camminare con passo celere e a lungo ecc. come sopra riportato al paragrafo 1.
Inoltre, il diritto alla personalizzazione è provata dalle vistose cicatrici all ‘arto inferiore descritte dal ctu atteso che, come recita ad es. la sent. n. 6383 del 01/04/2004 Estensore: Preden ‘ Qualora la lesione dell’integrità fisica e psichica si manifesti in forme suscettibili di alterare o deturpare l’aspetto esteriore della persona, pregiudicandola nei rapporti interpersonali, il giudice deve tenere conto di tale danno estetico in sede di liquidazione del danno biologico, del quale costituisce una componente, mediante una personalizzazione qualitativa e quantitativa dei parametri adottati a tal fine (Nella specie, la S.C. aveva ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, liquidando il danno per il grave pregiudizio estetico derivante dalle vistose cicatrici conseguenti ad un incidente stradale non autonomamente liquidato rispetto al danno biologico ma come componente di esso, utilizzando però parametri superiori rispetto al criterio base del valore medio del punto di invalidità e correlati alla necessità di personalizzazione del danno).
Anche Cass. sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015 (Cassa con rinvio, App. Firenze, 06/12/2011) e afferma ‘ In tema di danno biologico permanente, la relativa liquidazione va distinta concettualmente in due fasi, la prima, volta a individuare le conseguenze “ordinarie” inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, la seconda, le eventuali conseguenze “peculiari”, cioè quelle che non sono immancabili, ma che si sono verificate nel caso specifico. Le prime vanno
monetizzate con un criterio uniforme; le seconde con criterio “ad hoc” scevro da automatismi.
Alla luce di questi argomenti si ritengono sussistenti nel caso concreto sono conseguenze dinamico relazionali specifiche che non sono immancabili in associazione a quel dato barème medico modesto del 13% di Ip, involgendo la capacità di lavoro generica e l integrità anche somatica con deturpazione di un arto (danno estetico) ‘ alterazione della simmetria degli arti per documentato ginocchio varo di cm. 2, e tutto ciò su una ragazza di 32 anni, con algie permanenti, conseguenze che normalmente non si associano a questo modesto barème medico legale del 13% e che caratterizzano le specifiche conseguenze del caso concreto, che dunque merita la massima personalizzazione del danno tabellare.
CALCOLO DANNO NON PATRIMONIALE
TABLE
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Per le ragioni già dette si riconosce all ‘attrice la somma massima di euro 75.398,00 per danno non patrimoniale, con danno morale e personalizzazione, somma che va devalutata al momento del fatto e rivalutata annualmente con indici istat,
applicando alla somma via via rivalutata il saggio di interesse alò tasso legale di ogni anno di ritardo fino al soddisfo;
inoltre si liquida il danno patrimoniale in euro 8.137,60 di cui euro 2.537,00 per spese legali stragiudiziali comprensive degli accessori di legge ed euro 5600,00 per spese di mancato guadagno (debito di valuta), con danno da ritardato pagamento sempre agganciato al saggio di interesse legale di ogni anno di ritardo, dal 2020 all ‘effettivo soddisfo.
Inoltre si riconoscono le spese di ctp in euro 732,00 sostenute in corso di causa.
DETRAZIONE DEGLI ACCONTI PERCEPITI
Poiché l ‘attrice ha percepito due acconti da 5000,00 e poi il successivo da 50 mila, essi vanno detratti dall’importo complessivo dovuto, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione di cui ad es. S ez. 3 – , sentenza n. 25817 del 31/10/2017 ‘ nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’ acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’ acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l individuazione di un saggio scelto in ‘ via equitativa, da applicare prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’ acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’ acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
LE SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza valutata globalmente e non per singole voci accolte o rigettate e vanno quindi poste a carico della parte convenuta in quanto l ‘attrice per essere integralmente soddisfatta ha dovuto promuovere il giudizio, ed è poi risultato un importo ancora dovuto in suo favore (principio di causalità del processo di soccombenza).
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
1Accerta la responsabilità esclusiva del sinistro stradale avvenuto in data 28.11.2019 a carico di e dichiara per l ‘effetto la responsabilità dei convenuti;
2accerta che il danno ammonta ad euro € 75.398,00 a titolo di danno non patrimoniale e spese mediche a valori attuali;
3accerta che il danno patrimoniale da mancato guadagno e spese legali stragiudiziali ammonta ad euro 8.137,60, oltre interessi al tasso di legge dal 1.3.2020 all ‘effettivo soddisfo ;
4accerta che ha corrisposto prima del giudizio due acconti di euro 55 mila complessivi;
5condanna i convenuti in solido a corrispondere all ‘attrice l’importo di risarcimento ancora dovuto, sia a titolo di danno patrimoniale che non
patrimoniale, e, quanto al danno non patrimoniale procedendo in tal modo: a) devalutando l’ acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’ acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima ‘ sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’ acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’ acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
6Condanna i convenuti a rimborsare all ‘attrice le spese del pres ente giudizio che liquida in euro 14.103,00 per compensi difensore, oltre accessori di legge ed euro 732,00 per spese ctp, euro 759,00 per spese di iscrizione della causa, ed euro 27,00 per spese di marche.
Firenze, 31 luglio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME