Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5172 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5172 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5143/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
ASSESSORATO REGIONALE SICILIANO RAGIONE_SOCIALEA FAMIGLIA, RAGIONE_SOCIALEE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante
-intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo n. 1226/2024 depositata il 17/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha emesso ingiunzione di pagamento in data 28 marzo 2018 per € 96.088,77 nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, intimando la restituzione di acconti per attività formative finanziate nel triennio 2009 –
2011. La nuova RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione, sostenendo di essere subentrata alla RAGIONE_SOCIALE in ragione di fusione avvenuta nel 2016, proponendo domanda riconvenzionale per controcredito.
Il Tribunale di Palermo ha accolto l’opposizione, respingendo l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE e condannato quest’ultimo a pagare € 352.325,49 alla RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivi residui per ulteriori progetti finanziati.
L’RAGIONE_SOCIALE ha interposto appello , contestando la legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appellata, rilevando la che la controparte non può considerarsi succeduta alla RAGIONE_SOCIALE, cui era destinata l’ingiunzione di pagamento opposta , essendo stata costituita a seguito di una fusione tra RAGIONE_SOCIALE -la RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e la RAGIONE_SOCIALE, dall’altro – come da atto rogato dal AVV_NOTAIO di Marsala in data 3 agosto 2016, mai perfezionatasi per non aver ricevuto l’approvazione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, organo tutorio, che anzi con D.D.G. 2361/S.4 del 14 settembre 2016 aveva espressamente negato la suddetta approvazione.
La Corte d’appello di Palermo riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha accolto l’eccezione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ritenuto il difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia per carenza di legittimatio ad causam che ad processum . La Corte d’appello ha rilevato che la fusione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (atto notarile 3 agosto 2016) non ha mai ottenuto l’approvazione RAGIONE_SOCIALE, necessaria per legge, atteso che l’RAGIONE_SOCIALE aveva negato l’approvazione alla fusione con D.D.G. 2361/S.4 del 14/09/2016 e tale diniego è stato confermato dal TAR Sicilia (sentenza n.
2178/2019) e dal RAGIONE_SOCIALE COGNOMEzia Amministrativa che con sentenza n. 698/2022, ha dichiarato irricevibile il ricorso.
La Corte d’appello ha quindi osservato che la RAGIONE_SOCIALE non è stata estinta, perché l’estinzione richiede una procedura formale prevista dal D.P.R. n. 361/2000, è stata invece commissariata dall’ RAGIONE_SOCIALE e che la RAGIONE_SOCIALE appellata non è mai divenuta soggetto giuridico riconosciuto, né può ritenersi succeduta alla RAGIONE_SOCIALE Di conseguenza il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione avanzato dalla RAGIONE_SOCIALE oggi ricorrente e riformato anche nel resto la sentenza di prime cure.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. Non costituita la controparte. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE:
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del codice civile. La ricorrente deduce che ha errato la Corte d’ appello per aver ignorato che lo statuto originario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (1959, modifiche 1998 e 1999) prevedeva la possibilità di estinzione per delibera interna, norma poi approvata con D.A. n. 1344/2000 eventualità, del resto, espressamente prevista dall’art. 27 comma I del codice civile che prevede, prioritariamente, tra le cause di estinzione, quelle previste nell’atto costitutivo e nello statuto. Rileva che la Corte d’appello non ha considerato che le delibere di fusione e di estinzione non sono mai state annullate, dunque sono ancora valide ed efficaci; ha attribuito all’RAGIONE_SOCIALE un potere di ‘organo tutorio’ in realtà non previsto nella forma ritenuta dalla Corte. L’estinzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era, secondo la ricorrente, valida, la fusione era efficace, quindi la RAGIONE_SOCIALE ricorrente esiste ed è legittimata.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione degli artt.2 lett. c) e 3 lettere d) ed e) RAGIONE_SOCIALE legge 6/6/2016 n. 106, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 e segg. del
DPR 10/2/2000 n.361, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e violazione di giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 1851/2022 del Tribunale di Roma. Parte ricorrente richiama la predetta sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, che ha riconosciuto l’efficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto di fusione del 3/8/2016, ha affermato che esso non è mai stato annullato né sospeso, ha riconosciuto la successione RAGIONE_SOCIALE nuova RAGIONE_SOCIALE in tutti i rapporti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e lamenta che la Corte d’Appello non abbia esaminato tale giudicato, pur essendo rilevantissimo. Deduce che in detta alle pag. 6/7, testualmente si afferma che «..sulla scorta RAGIONE_SOCIALE esaminate evidenze istruttorie è possibile affermare l’efficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto di fusione del 3/8/2016 rep. 9466, racc. 6004, AVV_NOTAIO di Marsala. Quest’ultimo atto non risulta -come accennato -sospeso o annullato e, conseguentemente deve ritenersi efficace ed esecutivo ; ne consegue la piena efficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto di fusione già sopra specificato. A questo punto va osservato che in tema di persone giuridiche ( di cui al titolo II del libro I)non sussistono gli ulteriori adempimenti previsti in materia societaria che condizionano l’efficacia degli atti di trasformazione degli enti: né le previsioni che contemplano tali adempimenti possono essere richiamate in via analogica stante la diversità RAGIONE_SOCIALE finalità e RAGIONE_SOCIALE strutture. Pertanto, una volta affermata la piena efficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto di fusione, va applicato l’art. 4 RAGIONE_SOCIALEo stesso, a mente del quale ‘a seguito RAGIONE_SOCIALE fusione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE qui costituita assume tutti i diritti e gli obblighi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e subentra di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo, anche processuale, in ogni rapporto contrattuale, in ogni ragione, azione, credito ed in ogni obbligo, impegno, passività RAGIONE_SOCIALE due RAGIONE_SOCIALE partecipanti alla fusione che, a seguito del presente atto, si estinguono e viene immessa in tutto il patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stesse’, in tutti i suoi elementi, compresi beni immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE partecipanti
alla fusione siti nei comuni di Bagheria, Petralia Sottana e Petralia Soprana». La ricorrente deduce che il formarsi del giudicato precludeva alla Corte d’appello il riesame RAGIONE_SOCIALEo stesso punto di diritto accertato e risolto osserva che peraltro la procedura di riconoscimento è in corso presso il nuovo soggetto deputato, il RUNTS (divenuto operativo solo a fine 2021) che non si trova in Sicilia, avendo la RAGIONE_SOCIALE sede legale fuori dalla Sicilia ed operando in settori non di competenza RAGIONE_SOCIALE regione ed anche al di fuori RAGIONE_SOCIALE Sicilia.
3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi e sono inammissibili.
La parte ricorrente non si confronta adeguatamente con la ragione decisoria.
La Corte d’appello non ha affermato che la delibera di fusione presentasse dei vizi intrinseci o mancata conformità allo statuto, bensì che l’autorità amministrativa aveva negato l’approvazione del procedimento di estinzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sicché non era ipotizzabile una fusione con altro ente, né la nascita di nuovo soggetto giuridico che sarebbe dovuto derivare anche da quello estinto. Ha inoltre rilevato che non trova spazio nell’ordinamento giuridico italiano la fattispecie RAGIONE_SOCIALE fondazione non riconosciuta e che la personalità giuridica si acquista mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche istituito presso le prefetture secondo quanto dispone il D.P.R. n. 361/2000. Ha quindi messo in evidenza che vi è un provvedimento amministrativo di diniego definitivo, poiché il D.D.G. 2361/S.4 del 14 settembre 2016 che ha negato l’approvazione RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate allo statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e concernenti proprio il suddetto atto di fusione, era stato impugnato davanti ai giudici amministrativi che lo hanno confermato sia in primo che in secondo grado.
3.1.- Né può invocarsi sul punto il giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 1851/2022.
Deve osservarsi che la parte non afferma di avere dedotto questo giudicato innanzi al giudice di secondo grado, non specificando in quale parte RAGIONE_SOCIALE comparsa di costituzione la questione sarebbe stata sottoposta al giudicante ed in che termini, e ciò nonostante si fosse formato prima del deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (pubblicata il 17/7/2024) .
Ora, l’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove (Cass. n. 5370 del 29/02/2024; Cass. sez. un. n. 21493 del 20/10/2010). La rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l’onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata (Cass. n. 15846 del 06/06/2023).
4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE norma di cui all’art. 20 comma 2bis RAGIONE_SOCIALE legge 7/8/1990 n.241 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALE l. reg. sic. n. 5 del 5/4/2011 II comma c.c.. La ricorrente deduce che nel 2002 la RAGIONE_SOCIALE aveva presentato una rinuncia alla personalità giuridica, annotata nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; l’Amministrazione non aveva mai risposto, formando silenzio-assenso sulla perdita RAGIONE_SOCIALE personalità giuridica; le successive richieste ex art. 20 L. 241/1990 sono rimaste senza esito. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe consolidato la perdita RAGIONE_SOCIALE personalità giuridica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’inesistenza di poteri regionali sulla RAGIONE_SOCIALE
ricorrente, anche se il riconoscimento è in corso presso gli organi competenti.
5.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 26 del 29/1/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del DPR n. 616 del 24/7/1977 atteso che la Regione siciliana non ha alcun potere di controllo sulle attività di una RAGIONE_SOCIALE avente sede fuori dalla Sicilia, che svolge attività anche fuori dalla Sicilia ed in materie non tutte di competenza RAGIONE_SOCIALE Regione siciliana. La ricorrente deduce che la sua sede è fuori dalla Sicilia e opera anche in settori di competenza statale (ricerca scientifica, tutela diritti civili, beni culturali, istruzione universitaria, ecc.); pertanto la Regione Siciliana non ha poteri di vigilanza sulla RAGIONE_SOCIALE. Data la intangibilità RAGIONE_SOCIALE‘atto di fusione e la sua conclamata- con giudicato- successione nei diritti e negli obblighi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la Regione siciliana non ha alcun potere, tant’è che il riconoscimento è stato chiesto ad altro RUNTS.
6.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente sono inammissibili.
Anche questi i motivi non si confrontano con la ragione decisoria, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘affermazione che anche la dichiarazione di estinzione a efficacia costitutiva è sottoposta alle procedure di legge e che l’ente non può disporre autonomamente RAGIONE_SOCIALE propria estinzione.
La parte peraltro non afferma di aver ottenuto la personalità giuridica, né tramite la procedura del D.P.R. 361/2000 né aliunde ma semplicemente che sarebbe in corso la procedura di iscrizione al RUNTS; per ciò stesso conferma implicitamente che nel momento in cui essa ha agito per ottenere il pagamento dalla Regione non aveva la personalità giuridica e quindi come correttamente rileva la Corte d’appello non era soggetto di diritto poiché non è ammessa nel nostro ordinamento la figura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta; in ogni caso non poteva considerarsi il successore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per reclamare i crediti (asseritamente) maturati da quest’ultima.
Deve inoltre osservarsi che con l’approvazione del ‘Codice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (D.lgs. n. 117/2017, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 105/2018) si è aperto un canale di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di attribuzione RAGIONE_SOCIALE personalit à̀ giuridica, ma non si è introdotto nell’ordinamento l a figura RAGIONE_SOCIALE fondazione non riconosciuta. Accanto allo strumento normato da ultimo con il D.P.R. n. 361/2000 si è introdotto un riconoscimento di tipo normativo che demanda al AVV_NOTAIO la verifica RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di legge e quindi la iscrizione nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del terzo RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE. L’articolo 22 del D.lgs. 117/2017 precisa peraltro che « le RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE possono, in deroga al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel RAGIONE_SOCIALE». Il codice del terzo RAGIONE_SOCIALE non ha quindi modificato il meccanismo previsto dal suddetto D.P.R. n. 361, ma solo introdotto una modalità di riconoscimento diversa, in deroga, e le relative norme del direttamente applicabili esclusivamente agli enti del terzo RAGIONE_SOCIALE (Cons. St., parere 11 luglio 2018, affare 862/2018).
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE controparte.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, , dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME