Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7372 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7372 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
Oggetto: perpetuatio jurisdictionis
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8125/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana
-intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1602/2021, depositata il 7 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la Associazione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo,
depositata il 7 ottobre 2021, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di condanna dell ‘Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana pagamento di un contributo regionale, assentito nella forma del cofinanziamento in favore dell’ Associazione in relazione all’evento culturale RAGIONE_SOCIALE Sicily 2010;
il giudice di appello ha rilevato che il dedotto cofinanziamento, approvato con provvedimento del 26 settembre 2012, era stato revocato dall’Assessorato con provvedimento del successivo 2 dicembre 2015 in ragione della mancanza in capo all’Associazione del requisito per la concessione del contributo costituito dal possesso della qualità di ente con finalità non economiche;
ha, quindi, osservato che la controversia, in quanto attinente al l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico non già per la mancata osservanza da parte del beneficiario di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionavano l’erogazione, ma per l’assenza originaria dei requisiti per l’accesso al finanziamento medesimo, concerneva una posizione di interesse legittimo e, in quanto tale, rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo;
il ricorso è affidato a un unico motivo;
-l’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana non spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
con il motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata radicato la giurisdizione del giudice amministrativo in virtù di un elemento di fatto, individuato nell’adozione del provvedimento di revoca del contributo assentito, sopravvenuto rispetto alla proposizione della domanda giudiziale;
-evidenzia, inoltre, l’errore della Corte di appello nella parte in cui ha negato che la ricorrente vantasse una posizione di diritto soggettivo, da riconoscersi anche in caso di revoca di un contributo pubblico per accertamento della insussistenza delle condizioni di accesso, stante l’assenza di valutazioni discrezionali in ordine alla concessione del contributo;
infine, censura la sentenza di appello nella parte in cui ha omesso di rilevare che la revoca era stata disposta per fatti verificatisi successivamente alla concessione del contributo;
– il motivo è fondato;
-dall’esame della sentenza impugnata emerge chiaramente che, come affermato dalla ricorrente, la revoca del contributo è stata disposta con provvedimento del 2 dicembre 2015, successivo, dunque, all’instaurazione del giudizio di primo grado, avvenuta nel 2013;
-trova, pertanto, applicazione al caso in esame l’invocato principio della cd. perpetuatio iuridictionis , espresso dall’art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la sussistenza della giurisdizione si radica con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda;
questa Corte ha già puntualizzato, anche a Sezioni Unite (e tale è la ragione per la quale, ex art. 374 cod. proc. civ., la questione può essere decisa dalla sezione semplice), che il predetto art. 5 cod. proc. civ. introduce il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, siano esse attinente allo stato di diritto o di fatto, il quale trova applicazione nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito (cfr. Cass., Sez. Un., 2014, n. 21221; Cass., Sez. Un., 2005, n. 18125);
ne consegue che qualora, come nel caso in esame, il provvedimento di annullamento o di revoca intervenga nel corso di un giudizio che la parte privata, titolare di un diritto soggettivo per effetto
dell’ammissione al finanziamento pubblico, abbia instaurato davanti al giudice ordinario, la giurisdizione di quest’ultimo ne resta radicata (cfr., in tema, Cass. 27 gennaio 2006, n. 1732);
la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2025.