Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28709 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28709 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 4511 del ruolo generale dell’anno 20 19, proposto
da
Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Fabriano, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentante e difese, giusta procura speciale in calce al co0ntroricorso, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domiciliano in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-controricorrenti e ricorrenti in via incidentaleper la cassazione del decreto del tribunale di Ancona depositato in data 20 dicembre 2018;
Oggetto:
Fallimento-
Permuta di cosa futura- Rinuncia al ricorso.
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 10 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
emerge dal decreto impugnato che NOME COGNOME e NOME COGNOME stipularono un contratto di permuta di cosa futura con la RAGIONE_SOCIALE, quando questa era in bonis , in base al quale avrebbero dovuto acquistare la proprietà di due appartamenti e di due garages all’inter no della palazzina che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto edificare sull’area da loro ceduta in cambio; il contratto prevedeva che anche se non fosse stata costruita la parte di edificio in questione sarebbe rimasto fermo il trasferimento dell’area, salvo il diritto delle permutanti di ottenere la risoluzione e il risarcimento del danno e, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte da RAGIONE_SOCIALE, fu rilasciata una fideiussione che la RAGIONE_SOCIALE s’impegnò a rinnovare all’occorrenza;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fu dichiarata fallita prima che fosse edificata la porzione di edificio oggetto del contratto e le due permutanti promossero istanza di rivendica dell’area, eccependo la nullità del contratto;
-in esito al rigetto dell’i stanza, NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, che il tribunale di Ancona ha accolto;
a fondamento della decisione il tribunale, pur escludendo che il contratto fosse nullo, ne ha affermato l’inefficacia sopravvenuta, perché la RAGIONE_SOCIALE costruttrice aveva omesso di rinnovare la fideiussione benché non avesse consegnato gli immobili entro la data pattuita;
contro questo decreto il Fallimento propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi, cui NOME COGNOME e NOME COGNOME replicano con controricorso e ricorso incidentale, articolato in un motivo.
Considerato che:
le parti hanno rispettivamente rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale e hanno reciprocamente aderito alla rinuncia rispettiva.
Per questi motivi
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2023.