Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17199 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17199 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19219/2024 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
MINISTERO DELL’INTERNO, in p ersona del Ministro p.t.;
-intimata- avverso la sente nza della Corte d’appello di Bari, emessa il 27.02.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/04/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
In data 30/1/2018, COGNOME presentava richiesta di rinnovo, e non di aggiornamento, del permesso di soggiorno per motivi
familiari n. I0359782A, rilasciato dalla Questura di Foggia il 14/11/2017, con scadenza al 3/1/2018, poiché coniuge di NOMECOGNOME nata in Marocco il 1/1/1968, cittadina italiana e residente a Foggia alla INDIRIZZO
Nella ricevuta rilasciata dalla Questura di Foggia, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, era stata crociata la casella ‘aggiornamento’ in luogo del rinnovo.
Il Tribunale di Bari dichiarava inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso presentato da NOME COGNOME avverso il provvedimento di archiviazione dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno.
Avverso detta pronuncia proponeva appello NOME COGNOME deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, aveva presentato alla Questura di Foggia domanda non già di aggiornamento, bensì di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, con il n. NUMERO_DOCUMENTO rilasciato il 14.11.2017, e con scadenza 3.01.2018, in quanto coniugato con cittadina italiana, residente in Foggia.
Si costituiva il Ministero eccependo l’inammissibilità del giudizio per violazione del disposto di cui all’art. 21 del d.l. 13/2017 (c.d. Decreto Minniti).
Con sentenza del 27.2.2024, la Corte territoriale ha dichiarato l’appello inammissibile, osservando che: l’art. 21 del d.l. 13/2017 (c.d. Decreto Minniti) prevede che, nei giudizi instaurati oltre il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del suddetto decreto, il provvedimento reso dal Tribunale co mpetente all’esito del giudizio di primo grado non era suscettibile di appello ma impugnabile esclusivamente con ricorso per Cassazione; nel caso di specie, il dl n. 13/2017 è entrato in vigore il 17.02.2017 mentre il giudizio di primo grado, per stessa ammissione
dell’appellante, era stato iscritto a ruolo il 23.10.2020 e quindi ben oltre il termine di cui all’art. 21 del d.l. 13/2017; ne derivava la totale inammissibilità del presente appello; tali argomentazioni erano assorbenti di ogni altra questione e/o eccezione sollevata dalle parti. Lo straniero ricorre in cassazione con unico motivo. Il Ministero intimato non si è costituito.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 cpc, n. 3 cpc, 30 dlgs 286/98 e 21 del dl 13/2017, assumendo che: l”Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari ha eccepito per la prima volta, in grado di appello, l’inammissibilità del mezzo di gravame per violazione dell’art. 21 del c.d. decreto n.13/2017i; tale eccezione era inammissibile, perché proposta in violazione dell’art. 345 cpc; ciò posto, la decisione impugnata era stata assunta in violazione di legge, in quanto il dl 13/2017 aveva apportato modifiche soltanto alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, introducendo un nuovo modello processuale, di tipo camerale, con udienza orale e durata massima di 4 mesi, procedimento che si conclude con un decreto non reclamabile ma ricorribile per cassazione, mentre il giudizio in questione aveva ad oggetto il permesso di soggiorno per motivi familiari; a conferma di quanto dedotto militava il fatto che il procedimento di primo grado, instaurato nel 2020, si era concluso con una ordinanza pronunciata dal giudice monocratico; diversamente, ove si fosse configurata l’ipotesi di cui all’art. 21 del dl 13/2017, il provvedimento conclusivo sarebbe stato un decreto collegiale e non monocratico.
Il motivo è fondato.
A seguito dell’entrata in vigore del l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, le cause ed i procedimenti giudiziari di cui all’art.
8 del d.lgs. n. 30 del 2007, sorti dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto (e quindi dal 17 agosto 2017), riguardanti il riconoscimento del diritto a un titolo di soggiorno fondato su motivi familiari, sono attribuite alle sezioni specializzate nella materia istituite presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento (Cass., n. 10470/2023; n. 18773/2024).
In particolare, la tutela giurisdizionale avverso il diniego del visto di ingresso per motivi di unità familiare è disciplinata dall’art. 20 del d.lgs. 150/2011 rubricato «dell’opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità», cosi’ come modificato dall’art. dall’art. 7, comma 1, lett. e), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 -, in combinato disposto con l’art.30, comma 6, del d.lgs. 286/1998 (che recita: «Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria).
Se ne deve concludere che le controversie previste dall’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, e competente è dunque il Tribunale in composizione monocratica.
Ne consegue l’impugnabilità in appello dei provvediment i emessi dal Tribunale, secondo il rito sommario, sulla scorta delle norme generali che lo disciplinano.
Pertanto, il provvedimento impugnato è errato per aver ritenuto inammissibile l’appello del ricorrente, mediante un ingiustificato
richiamo all’art. 21 d.l. n. 13/2017, che detta le norme transitorie inerenti alle modifiche apportate ai vari procedimenti cui fa rinvio la stessa norma.
Per quanto esposto, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, anche in ordine alle spese del giudizio. La causa risulta esente dal contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data