Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11033 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 11033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22518/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende RAGIONE_SOCIALEO
-ricorrente-
contro
NOME
, rappresentata e difesa dall’avvocato
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO CATANZARO, nel proc.to n. 1488/2019, pubblicata il 15/02/2021. nel
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Sentito il Procuratore Generale, nella persona della b uagio . d,i’rcacolitangale 110312024 3iata pnicazione 2004/2024 COGNOME, che chiede l’accoglimento del ricorso.
Nessuno presente per il RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Sentito il difensore della controricorrente che chiede il rigetto d ricorso.
Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 06/03/2024 dalla Consigliera NOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 185/2021 pubblicata il 15/2/2021, ha riformato la decisione del Tribunale di Catanzaro del 2019 che aveva respinto il ricorso di NOME
, cittadina colombiana, avverso diniego da parte del AVV_NOTAIO Vibo Valentia di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, in base a d.lgs. 30/2007 o a d.lgs. 286/199 in quanto (entrata in Italia con un visto turistico nell’ottobre 2017
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conviveva di fatto con un cittadino italiano, tale
NOMES.
Il tribunale aveva respinto il ricorso in assenza di una certificazion amministrativa comprovante la stabilità della convivenza.
In particolare, i giudici di appello, premesso che sia ai fini rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, sulla base di COGNOME un’interpretazione COGNOME conforme COGNOME ai COGNOME principi costituzionali e comunitari, sia ai fini del rilascio della carta di soggiorno per moti familiari ex artt.3 e 10 d.lgs. 30/2007, emanato in attuazione dell Direttiva 2004/38/CE, occorre una prova rigorosa di una stabile convivenza more uxorio, hanno affermato che tale prova, tuttavia, oltre a potere essere attestata dalla pubblica amministrazione, può anche essere accertata giudizialmente; nella specie, l’esistenza di un rapporto stabile di convivenza more uxorio era emersa dalla testimonianza dell NOME COGNOME il quale aveva confermato «in maniera credibite,..la genesi e l’evoluzione del loro rapporto, nonché la l’attuale loro convivenza», COGNOME anche spiegando di non potere «regolarizzare» la suddetta convivenza, in quanto coniuge separato
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ma non divorziato con altra donna Ce «la ricorrente, e rata fn U ata pubblicazione 2004/2024 Italia con visto turistico di comodo, per vivere con lui, avrebbe potuto, proprio per tate ragione, avere ripercussioni sfavorevoli in caso di dichiarazione di convivenza»).
Avverso la suddetta pronuncia, il RAGIONE_SOCIALE dell’Interno propone ricorso per cassazione, notificato il 6/9/2021, COGNOME affidato a unico motivo, nei confronti di COGNOME NOME COGNOME (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 29893/2023, la causa è stata rimessa all’udienza pubblica del 6/3/2024.
Il PG ha depositato memoria, chiedendo raccoglimento del ricorso. La controricorrente ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.11 RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione eio falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c,p.c. degli artt. 1, 2 e 3 della Direttiva 38/2004, 1 e 2 d.lgs. 30/2007, 1 I. 76/2016, per avere la Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, ritenuto che, in relazione a istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, nell’ambito di applicazione della Direttiva 38/2004/CE e del d.lgs. 30/2007, non sia necessario un rapporto qualificato, di coniugio o di unione civile o al più convivenza registrata ai sensi della 1.76/2016, ma sia sufficienza una convivenza more uxorio di fatto con cittadino europeo (italiano), dimostrata con prova per testi.
2.La censura è infondata.
2.1.La Corte d’appello ha ritenuto che la ricorrente sia in possesso dei requisiti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesta inoltrata prima dalla ricorrente al AVV_NOTAIO e da questi respinta e quindi avanzata in sede giurisdizionale.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente sostiene che il titolo di soggiorno in esame, stante la necessità di assicurare «un doveroso controllo dei flussi di entrata nel territorio della UE», debba essere rilasciato soltanto a
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quei soggetti che vantino un rapporto qualificato, tipJzza e · ilata pu licazione 2004/2024 oggettivamente accertabile con cittadino europeo e quindi, oltre ai casi di rapporto coniugale o unione civile registrata secondo la 1.76/2016, al più, nell’ipotesi di stabile convivenza che risulti dichiarazione anagrafica (in atto pubblico che lo certifichi esponendo il dichiarante, in caso di dichiarazione falsa, responsabilità ) non anche in quella «di conio giurisprudenziale», con conseguente impossibilità di fare ricorso ad una prova testimoniale ai fini della dimostrazione del suddetto rapporto qualificato.
Il P.G., concludendo per il rigetto del ricorso, richiama il comma 37 dell’arti 1.76/2016 (secondo cui per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art.4 ed alla lett. b) del comma 1 dell’art.13 del Regolamento d cui al D.P.R. n. 223/1989), nonché l’art.2, comma 2, lett. b) del Direttiva 2004/38/CE e l’art.2, comma 1 lett.b), del d.lgs. 30/2007 rilevando che la formalità della registrazione della dichiarazione anagrafica, prevista dalla normativa nazionale e da quella eurounitaria, pur volendola considerare, come ritenuto dalla Corte d’appello, «una mera presunzione di legge sulla serietà e sulla stabilità del rapporto», è necessaria per attestare effettività, stabilità e credibilità della convivenza di fatto e non può esse sostituita da prove di diversa natura, come prove testimoniali, stante l’evidente necessità di garanzia di un effettivo controllo de flussi di entrata nel territorio comunitario.
2.2. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), firmata a Roma il 4 novembre 1955, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dedica alla famiglia gli artt. 8 e 12, rispettivamente sanciscono il diritto al rispetto della vita privata familiare (oltre che del domicilio e della corrispondenza) e 11 diritt di sposarsi e di costituire una famiglia.
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ro COGNOME rac. 11033,2024 Nump
La Corte Edu ha da tempo affermato che il diritto all a vita priva e Data publicazione 24434,2024 familiare non implica un obbligo generale degli Stati di rispettare la scelta operata dagli stranieri circa il Paese in cui risiedere particolare, la Corte ha ribadito che, in materia di immigrazione, l’art. 8, isolatamente considerato, non può imporre ad uno Stato un obbligo generale di rispettare la scelta del paese di residenza de coniugi o di autorizzare il ricongiungimento familiare nel suo territorio (NOME v. Denrnark, App. No. 38590/10, par. 117).
Tuttavia, è stato anche precisato che, qualora una causa riguardi sia la vita familiare che l’immigrazione, la portata dell’obbligo dell Stato di accogliere nel proprio territorio i congiunti di person residenti varia in ragione delle particolari circostanze in cui trovano le persone coinvolte e dell’interesse generale (Jeunesse v. Netherlands, par. 107, COGNOME, COGNOME e COGNOME c. Pegno Unito, §§ 67-68; COGNOME c. Svizzera, § 38; COGNOME c. Paesi Bassi, § 63; COGNOME c. Danimarca, § 54; COGNOME c. Svizzera, § 60.)
2.3. L’art. 10 del d.lgs. 30/2007, emanato in attuazione dell Direttiva 2004/38/CE, recita: «Carta di soggiorno per familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea 1. I familiari del cittadino dell’Unione non aventi fa cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 2, trascorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell’interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. … 3. Per il rilascio del Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione: a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità; b) di un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero
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del familiare affetto da gravi problemi di salute, che rir a h a te Ono u t pu llicazione 2004/2024 l’as.si.stenza personale del cittadino dell’Unione., titolare di u autonomo diritto di soggiorno; c) dell’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione; d) della fotografia dell’interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; d-bis) nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale attestante l’esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell’Unione)). 4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione ha una validita’ di cinque anni dalla data del rilascio….».
L’art.2 del d.lgs. 30/2007 stabilisce che, ai fini del decreto legislativo, si intende, per «cittadino dell’Unione», qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro, e per «familiare», il coniuge ovvero «il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora fa legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante».
Deve rilevarsi che il considerando 5 della Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, cosi recita: «Il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia fa loro cittadinanza. Ai fi della presente direttiva, la definizione di «familiare» dovrebbe altresì includere il partner che ha contratto un’unione registrata, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio».
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L’art.2 (Definizioni) della Direttiva 2004/38/CE dartVi6″2 Data MiCazione 2004/2024 come familiare, anzitutto, il «partner», vale a dire il soggetto « che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante». L’art. 3, intitolato «Aventi diritto», della suddetta Direttiva, al comma 2, prevede, poi, che lo Stato membro ospitante debba agevolare «conformemente alla sua legislazione nazionale, …l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia fa sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente; b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata» e, al comma 3, si precisa che lo Stato membro ospitante debba effettuare un esame approfondito della situazione personale e giustificare l’eventuale rifiuto del loro Ingresso o soggiorno. L’Arti.° dell Direttiva , al par.2, prevede che « Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione dei seguenti documenti. -… b) un documento che attesti la qualità di familiare o l’esistenza di un’unione registrata».
Il Considerando 6 precisa poi che «Per preservare l’unità della famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base alla nazionalità, fa situazione delle persone che non rientrano nella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva, e ch pertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, dovrebbe essere esaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di decidere se l’ingresso e il soggiorno
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possano essere concessi a tali persone, tenendo conto A r . 3 5-r a ierci tél e i3 inale 10E8,2024 Numero i ‘ raccolta generale 11033,2024 relazione con il cittadino dell’Unione o di qualsiasi altra circestainespo e 221104,2024 quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell’Unione».
L’art.3 dello stesso d.lgs. 30/2007 in esame prevede poi che il decreto legislativo si applica «a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo» e che lo Stato membro ospitante, senza pregiudizio del diritto COGNOME personale COGNOME di COGNOME libera COGNOME circolazione COGNOME e COGNOME di COGNOME soggiorno dell’interessato, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno di «ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a tit principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente» ovvero del «partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata (con documentazione ufficiale)».
Tale ultimo inciso è stato introdotto per effetto COGNOME della Legge europea n. 97 del 6/8/2013 (“Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/3810E, relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e de loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053”), nata da una procedura di infrazione elevata contro l’Italia per non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE, con sostituzione delle parole: «dallo Stato del cittadino dell’Unione», presenti nel precedente testo normativa, con quelle «con documentazione ufficiale».
L’art. 3, co. 2, lett. b), del D. Lgs 30/2007, prima della Novella del 2013, in attuazione dell’art. 3, par. 2, lett. b) della Direttiva 2004/38/CE, – il quale stabilisce che il diritto di ingresso e di
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soggiorno, in uno Stato membro UE ospitante un citTamdriond,L,raartg bgata put i blicazione 2004/2024 Stato membro, viene riconosciuto anche al partner di quest’ultimo, a condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabil «debitamente attestata» (essendo qualificato familiare «il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata»), aveva introdotto una precisa selezione dei mezzi di prova ammessi ad acclarare detta «stabile relazione»: infatti, si disponeva che tale rapporto – fra il cittadino dell’a Stato membro e il suo partner dovesse essere attestato dallo Stato al quale appartiene il primo, con esclusione, pertanto, non soltanto del documenti ufficiali dello Stato di provenienza del partner (se diverso dall’altro), ma anche dei mezzi di prova non costituiti da documenti.
L’espressione «documentazione ufficiale» utilizzata dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 30/2007, nel testo introdotto, seguito di procedura di infrazione apertasi contro l’Italia, dall legge europea n. 97/2013 («Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente; b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale»), non contiene alcuna definizione di «ufficialità».
Queste, peraltro, sono le indicazioni fornite dalla Comunicazione della Commissione Europea COM 2009 (313) del 2 settembre 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepinnento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE (di cui il D. Lgs.
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30/2007 è atto di recepimento in Italia), al pu tata pugblicazione 24434,2024 relazione alla nozione di familiare relativamente al «partner»: «il partner con cui un cittadino dell’Unione abbia una stabile relazione di fatto, debitamente attestata, rientra nel campo di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Le persone cui la direttiv riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino fa foro qualità di partner di cittadini UE e fa stabilità della relazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo. Il requisito della stabilità della relazione va valutato alla luce dell’obiettivo della direttiva preservare l’unità della famiglia in senso ampio. Le norme nazionali per determinare fa stabilità dell’unione possono prevedere come criterio che l’unione duri da un certo periodo minimo di tempo, ma devono comunque tener conto anche di altri aspetti pertinenti (ad esempio, ipoteca congiunta per l’acquisto di una casa)». Se ne deve trarre che la Commissione europea consente l’imposizione di oneri documentali, purché ragionevoli, ma salvaguarda la possibilità di prova, da parte dell’interessato, con «qualsiasi idoneo mezzo».
2.4.AI riguardo, occorre anche sottolineare che, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia C-27 del 25 luglio 2008 (caso COGNOME), negli orientamenti successivi, questa Corte, aderendo ai principi indicati dalla Corte di Giustizia, ha ritenuto che «al cittadino di paese terzo coniuge di cittadino dell’Unione Europea, può essere rilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari anche quando non sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, in quanto alla luce dell’interpretazione vincolante fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-27 del 25 luglio 2008, la Direttiva 2004738/CE consente a qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, ai sensi dell’art. 2, punto della predetta Direttiva che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell’Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui
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ha la cittadinanza, di ottenere un titolo d’ingresso o ,,i,r 71 2 2i ) ner i sioGnale 10E8,2024 . 3uggo l d:i raccolta generale 11033,2024 Stato membro ospitante a prescindere dall’aver già soggí ,ourtatoon e 24/04,2024 regolarmente in un altro Stato membro, non essendo compatibile con fa Direttiva, una normativa interna che imponga fa condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell’arrivo nello Stato ospitante, al coniuge del cittadino dell’Unione, in considerazione del diritto al rispetto della vit familiare stabilito nell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritt dell’uomo» (principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n 1, Cass. n. 13112 del 2011; Cass. n.3210 del 2011; Cass.n. 12745 del 2013).
Si è, in conclusione, definitivamente escluso il rilievo de regolarità od irregolarità della situazione nel nostro territorio del straniero, qualificabile come familiare ai sensi del D.Lgs. n. 30 de 2007, artt. 2 e 3, ai fini del riconoscimento del titolo di soggio per motivi di coesione familiare (Cass. n. 12745 del 2013 cit.).
La Corte di Giustizia, nella sentenza 12.7.2018, RAGIONE_SOCIALE ci NOME, causa C-89/17 chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una cittadina del Sudafrica, partner di un cittadino del Regno Unito i quali avevano vissuto dapprima nei Paesi Bassi, per poi trasferirsi nel Regno Unito ove la ricorrente aveva poi richiesto la carta di soggiorno – h affermato che l’articolo 21 TFUE obbliga lo Stato membro di cui un cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza ad agevolare il rilascio di un titolo di soggiorno al partner, cittadino di uno Stato terzo, co il quale il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile, quando detto cittadino dell’Unione abbia esercitato il suo diritto di libe circolazione e faccia ritorno con il suo partner nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza per soggiornarvi. Nella stessa pronuncia, i giudici di Lussemburgo hanno precisato che un provvedimento di diniego di rilascio di un’autorizzazione al soggiorno per il partner non registrato, cittadino di un Paese terzo,
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di un cittadino dell’Unione il quale, dopo aver esercita o il ata pubb icazione 2004,2024 diritto di libera circolazione in un altro Stato membro, faccia ritorno nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, deve essere fondato su un esame approfondito della situazione personale del richiedente e deve essere motivato.
In una recente pronuncia del 15/9/2022 la Corte di Giustizia (Causa C-22/21, caso SRS) ha affermato che «L’articolo paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ,.. dev’essere interpretato nel senso che: la nozione di «ogni altro familiare convivente con un cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale», menzionata in tale disposizione, designa le persone che intrattengono con tale cittadino un rapporto di dipendenza, basato su legami personali stretti e stabili, creati all’interno di uno stesso nucleo familiare, nell’ambito di una comunione di vita domestica che va al di là di una mera coabitazione temporanea, determinata da motivi di pura convenienza». Il richiamo è utile perché è si verteva sul legame di convivenza esistente tra due cugini (pakistani) e si è chiarit (par.24) che, a differenza dei familiari del cittadino dell’Union definiti all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38 (tra i q rientrano il coniuge e il «partner»), gli «altri familiari» di tale cittadino, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, letter a), di tale direttiva, «non beneficiano di un diritto di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante di detto cittadino, bensì della possibilità di ottenere tale diritto, come enunciato da considerando 6 di detta direttiva, tenendo conto della loro relazione con il cittadino dell’Unione o di qualsiasi altra circostanza, quali l dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell’Unione».
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Al par. 24, si è chiarito che una siffatta interpretazione COGNOME lia ilata p u icazione 2004,2024 nozione di «altri familiari» del cittadino UE, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva «corroborata dall’obiettivo perseguito dall’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, letto alla luce del suo considerando 6, il quale precisa che tale direttiva ha lo scopo di «preservare l’unità della famiglia in senso più ampio», agevolando l’ingresso e il soggiorno delle persone che, pur non rientrando in una delle categorie di «familiare» di un cittadino dell’Unione definite all’articolo 2, punto 2, della suddetta direttiva, tutta presentano vincoli familiari stretti e stabili con tale cittadino ragione di specifiche circostanze di fatto»; nei successivi paragrafi, si è precisato che Naltro familiare», per poter essere considerato convivente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, di un cittadino dell’Unione ch gode di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, «deve fornire fa prova di un legame personale stretto e stabile con tale cittadino, che attesti una situazione di effettiva dipendenza tra tali due persone nonché la condivisione di una comunione di vita domestica che non sia stata determinata dallo scopo di ottenere l’ingresso e il soggiorno in tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2012, COGNOME e a., C-83/11, EU.-C.-2012.-519, punto 38)», e che importanti elementi da prendere in considerazione sono Il grado di parentela e la durata della comunione di vita domestica.
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2.5. Nella distinta Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 2 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, che fissa le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimen familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedon legalmente nel territorio degli Stati membri, alliart.5 è stabilito La domanda è corredata dei documenti che comprovano i vincoli familiari ed il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 4 e 6
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Numer,o sezionale 10E8,2024 nel caso siano applicabili, dagli articoli 7 e 8, e di n i gerni t ,Cctfg, t 2rale iio’f20′ dei documenti di viaggio del membro o dei familiari.Ove ogpoistmo9one per ottenere la prova dell’esistenza di vincoli familiari, gli St membri possono convocare per colloqui il soggiornante e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie. Nell’esaminare una domanda concernente il partner non coniugato del soggiornante, gli Stati membri tengono conto, per stabilire se effettivamente esista un vincolo familiare, di elementi quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabilt.».
2.6.Come già ricordato il diritto di soggiorno del familiare de cittadino italiano è regolato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. comma 1, lett. d) («Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi d) è familiare, come definito dall’articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c)») e dall’art. 10. quando:
Le due disposizioni normative riguardano specificamente il cittadino dell’Unione e i suoi familiari e sono inserite in un contes legislativo che mira a garantire la circolazione in ambito UE.
Il requisito della convivenza tra il familiare extracomunitario e cittadino italiano, residente in Italia, costituisce dunque COGNOME un presupposto del rilascio della carta, non trattandosi di coniugi (invece, come da tempo chiarito da questa Corte, il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di un cittadino extraeuropeo, coniuge di un cittadino italiano o dell’UE, disciplinato dal d. Igs. n. 30 del 2007, non richiede il requisito della conviven tra i coniugi, salve le conseguenze dell’accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell’art. 35 del direttiva 2004/38/CE e, dunque, dell’art. 30, comma 1 bis del d. Igs. n. 286 del 1998, essendo tale presupposto del tutto estraneo
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Num i rsezionale 10E8,2024 al disposto degli articoli, 7 comma 1, lett. d) e 12 e 13 dei . Numero di rano ta sge – nerale 11033,2024 citato, Cass. 10925/2019; Cass. 5303/2014). COGNOME Data pubblicazione 24,04,2024
In tema, con sentenza n. 3876/2020 di questa Corte, si è affermato (in fattispecie in cui si discuteva del diritto al rilasci una carta di soggiorno «per congiunti della UE», in favore di cittadino ecuadoregno genitore di un figlio nato in Italia da una relazione more uxorio tra il richiedente ed una cittadina rumena, essendo stata respinta, nel 2013, dal AVV_NOTAIO competente la relativa richiesta inoltrata in sede amministrativa) il seguent principio di diritto: «in materia di riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai sensi del Digs. n. 30 del 2007, artt. 2, 3 e 10, ai fini del rilascio della carta di soggio ad un genitore, non appartenente all’Unione Europea, di minore, cittadino dell’Unione, e convivente con cittadina dell’Unione, pur costituendo un presupposto la convivenza tra il familiare non appartenente all’U. E. e la cittadina dell’Unione, residente in Italia non trattandosi di coniugi, la relazione stabile di fatto tra il part richiedente la carta ed il cittadino dell’Unione, «debitamente attestata» con «documentazione ufficiale», ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) del O. Lgs. 30/2007, nel testo introdotto dalla legge europea n. 97/2013, può essere documentata non esclusivamente attraverso gli strumenti previsti dalla legge n. 76/2016, in materia di unioni civili, nella specie inoperanti, attesa l’epoca di presentazione dell’istanza, e quindi vagliando anche ratto di nascita del minore o altra documentazione idonea».
Sul contenuto dei diritti di cui godono coloro che sono in possesso dei requisiti per ottenere la carta di soggiorno, si è soffermat anche Cass. n. 20856 del 2022, decidendo sul ricorso proposto da un cittadino brasiliano, in possesso dei requisiti per ottenere l predetta carta di soggiorno (in quanto figlio infraventunenne di una cittadina di un paese terzo coniugata regolarmente con un cittadino italiano e pacificamente divenuta da tempo cittadina italiana per
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matrimonio) avverso il provvedimento di diniego emesso i n ragione N u me r o d i raccoTra generale 11033/2024 del fatto che il ricorrente, in sede amministrativa, si era lhald at 24,134,2024 chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e non invece la carta di soggiorno. Nella decisione in esame questa Corte, dopo aver ricordato che, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 25 luglio 2008, COGNOME e altri, relativa a causa C-127/08, «i cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadin dell’Unione, ricavano dalla direttiva 2004/38 il diritto di raggiungere il detto cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante, a prescindere dal fatto che quesrultimo si sia ivi stabilito prima o dopo aver costituito una famiglia» (punto 90), ha precisato che la carta di soggiorno attribuisce al titolare dei diritti di gran lunga p incisivi di quelli di un comune permesso di soggiorno per motivi familiari o umanitari. Da tale premessa, i giudici di legittimit hanno concluso – interpretando l’art. 10 del D.Igs. n. 30 del 2007 «in modo conforme all’impianto della normativa UE in materia (volta ad assicurare in modo sostanziale diritto all’unità familiare)» che nel giudizio in esame il giudice può attribuire qualunque forma di protezione ritenga adeguata ai fatti allegati dell’interessato, riguardando tale facoltà anche la fase amministrativa del procedimento, sulla base del ruolo attivo di cooperazione istruttoria svolto dalle diverse autorità amministrative e giurisdizionali – nell’individuare la tipologia d misura di protezione adottabile in concreto, e senza che il riconoscimento di un «diritto fondamentale e autodeterminato», come quello in esame, possa essere escluso dando prevalenza a meri formalismi.
2.7. L’art. 30 del d.lgs. 286/1998 disciplina poi il «permesso di soggiorno per motivi familiari», prevedendo che esso possa essere rilasciato (lett.b) agli stranieri «regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro
Numero, sezionale 10E8,2024 dell’UE ovvero con cittadini stranieri regolarmente sloggi rnant o N Inr19 r i Pdi raccoltig » enerale 11033/2024 (lett.c) al «familiare straniero regolarmente SOggiOrriantgbliciZone 24,04,2024 possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro defFUE residenti in Itala ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia..».
Va ricordato che l’art.28 del T.U.I. («Diritto all’unità familiare»), al comma 2, stabilisce che «Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, oggi sostituito dal d.lgs. n. 30 del 2007 -fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione». Per effetto di tale disposizione quindi è consentito ai familiari stranieri del cittadino italiano di utilizza diversi strumenti di accesso al ricongiungimento familiare e di mantenimento dell’unità familiare offerti di volta in volta sia da Testo unico sull’immigrazione sia della disciplina di recepimento del diritto europeo in materia di coesione familiare.
Ogni concreta situazione deve essere quindi esaminata alla luce della normativa più favorevole che entrambe le discipline (d.lgs. n. 286/1998 e d.lgs. n.30/2007) possano offrire.
2.8. Orbene, nel precedente del giudice amministrativo richiamato dalla controricorrente (Consiglio Stato n. 5040/2017), sì è affermato che, anche in assenza di un reale rapporto di lavoro subordinato, qualora sussista un rapporto di convivenza «evidente e dichiarato», la Questura non può emanare un provvedimento espulsivo basandosi sulla sola assenza dei requisiti di reddito. Consiglio di Stato si è pronunciato in favore di una cittadina extracomunitaria contro la decisione del Tar Lombardia che aveva confermato il diniego al rilascio del permesso della questura di Brescia. Per il giudice amministrativo, nonostante la sostanziale natura fittizia del rapporto di lavoro di collaborazione domestica, i rapporto di convivenza onerava comunque l’Amministrazione a
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umenp eziQnale 10E8,2024 valutare II rilascio di un permesso di soggiorno per motivi . vi ami bar N u me r i o di r li ac con a i g e ne i ral e 11033/2024 e, nell’interpretazione della normativa sui permessi di soggiaten:oon 24/04,2024 non può non tenersi in considerazione il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’articolo 8 Cedu, ormai altresì consacrato, livello di legislazione interna, anche dall’articolo 1, comma 36 legge 20 maggio 2016 n. 76. Di conseguenza, «non può non applicarsi, in base ad una interpretazione analogica anche al partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale», secondo la formula prevista, seppure in riferimento al diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro UE dei suoi familiari in un altro Stato membro, dall’art. 3, comma 2, lett. b), del d. Igs. n. 30 d 2007.
Il Consilio di Stato , pur avendo proceduto ad una interpretazione analogica estendendo l’ipotesi del permesso di soggiorno per motivi familiari anche a favore di cittadino extracomunitario convivente con cittadino UE o italiano, ha comunque ribadito la necessità che si tratti di convivenza stabile «dichiarata», con documentazione ufficiale.
Ne consegue che tale pronuncia non è comunque dirimente in relazione alla questione oggetto della presente causa.
2.9.Nella sentenza n. 35684/2023 questa Corte ha, di recente, affermato, con riguardo alla protezione speciale nazionale dello straniero, che « In materia di immigrazione, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1., del d. Igs. n. 286/1998, nel testo vigente ratione temporis, nonché ai sensi dell’art. 13 comma 2 bis del medesimo decreto, integra causa ostativa all’espulsione del cittadino straniero la sussistenza di “tegami familiari” nel territorio dello Stato, con concrete connotazioni previste da tali norme, in quanto espressione del diritto di cui all’art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i princi dettati dalla Corte di Strasburgo, in particolare dovendo perciò
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N U mero sezionale 10E8,2024 attribuirsi fa nozione di “famiglia” non soltanto alle relazioni s ondate Numero di raccolta generale 11033/2024 sul matrimonio, ma anche ad altri “legami familiari” dirilk …..,…toikbiarione motivazione, in relazione al disposto dell’at.19, comma 1.1., de T.U.I .a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 130 del 202 (conv. con modif. dalla I. n. 173 del 2020 e vigente ratione temporis, ossia prima dell’entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella L. 5.5.2023 n. 50), richiamata la necessità un’interpretazione rispettosa delle coordinate ermeneutiche e le specificazioni indicate dalla Corte di Strasburgo, in relazione all’art.8 della CEDU, si è affermato che con l’introduzione del comma 1.1. dell’art. 19 T.U.I., il legislatore, nell’attribuire dire rilevanza non solo alla tutela della vita familiare, ma anche a quella privata, in attuazione dell’articolo 8 CEDU, abbia inteso attribuire autonoma rilevanza al parametro dei «legami familiari» e si e precisato che «non rileva, quanto all’accertamento del requisito del “vincolo familiare”, la circostanza che il cittadino straniero non sia unito in matrimonio alla donna che allega essere fa sua compagna», alla luce anche di consolidata giurisprudenza della Corte EDU (vedi Johnston e altri c. Irlanda del 18 dicembre 1986 § 56, Serie A n. 112), in quanto «la nozione di “famiglia” di cui all’art. 8 della Convenzione non è limitata soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri “legami familiari” di fatto, in cui le parti convivono fuori dal matrimonio (è stat finanche ritenuto nelle cause COGNOME e altri c. Paesi Bassi, del 27 ottobre 1994, serie A n. 297-C, e COGNOME e altri c. Grecia, Grande Camera, ric. n. 29381/09 32684/09, che possono esistere legami sufficienti per una vita familiare anche in assenza di convivenza)». 2.10. Venendo al caso che qui interessa, occorre chiarire se la dichiarazione anagrafica, ai fini della convivenza di fatto rappresenta uno strumento privilegiato di prova ma non l’unico, co r E3 as r-ua r-as co 1 5 0 o Ui ED E Ui ” D C N- O co < ,n -03 F . – O o 2 0 a) o Cr) 1"-ci ' (? ) -) LT og , cq < r-0 Z 8 o LU ~~ 1" –< C·1 OD CC < d C ' 9 o < L) a) O E Z w O 5 t o < E · o O z w E z w UJ5 < CC CC O < Z OD cE · w < 3 < U 19 di 23 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 0 2
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Numero sezionale 10E8,2024 potendo i conviventi, dimostrare la relazione con «ogni mezzo Numero -di raccolta generale 11033,2024 idoneo», quale, nella specie, una prova testimoniale. COGNOME Data pubblicazione 24,04,2024
E’ utile, al riguardo, rammentare che la legge n. 76 del 2016, rubricata «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», ha dato spazio, anche, alla «convivenza di fatto», che integra una situazione fattuale da cui da cui discendono effetti giuridici, che necessitano di esse regolati.
La legge non ha imposto per la sua costituzione alcun adempimento formale, come si può evincere dal combinato disposto dei commi 36 e 37, art. 1. Nello statuire, infatti, al comm 36, che: «si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile», il disposto del comma 37 rimanda proprio a tale definizione per l’individuazione dei presupposti affinché detta convivenza appaia rispondente ai requisiti normativi: «ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».
Il tutto, in relazione ai vari diritti riconosciuti al convivente di (in caso di malattia, in caso di morte, quanto al diritto di abitazio nella casa di comune residenza di proprietà del de cuius e quanto all’assegnazione degli alloggi popolari), ove non si dia luogo anche al contratto di convivenza ivi previsto come facoltativo.
L’art. 4 del d.p.r. n. 223 del 1989 (regolamento anagrafico), come modificato per effetto della 1.76/2016, intende per famiglia, agl effetti anagrafici, «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da
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vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituare nel stesso ata pubblicazione 2004/2024 comune». COGNOME
Esiste dunque un discrimen tracciato dal legislatore del 2016 tra le famiglie di fatto e le famiglie di fatto registrate, al fine del prod di determinati effetti, ma entrambe si riferiscono COGNOME ad una formazione sociale nella quale si svolge la personalità dell’individu meritevole comunque di una disciplina di tutela nel nostro ordinamento in forza dell’art. 2 della Costituzione.
Al fine del prodursi degli effetti giuridici descritti dalla legge n 7 comma 37 richiede comunque l’iscrizione anagrafica quale unico mezzo di accertamento della convivenza (presupponendo che essa sia «in fedele corrispondenza» al fatto), salvo la prova contraria.
Si è comunque osservato, in dottrina, che la qualità di convivente preesiste alla dichiarazione anagrafica, «recando con sé il diritto procedimentale alla certazione stessa, coerentemente del resto con la più generale configurabilità dell’iscrizione anagrafica come un diritto soggettivo corrispondente alla situazione di fatto ad essa logicamente preesistente e perciò doverosamente dichiarata dall’interessato».
E nella giurisprudenza di merito si è così affermato che « La dichiarazione anagrafica è dunque un elemento per accertare la stabile convivenza ma non il presupposto».
2.11. Orbene, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente (e il PG) obiettano che, nella materia specifica, occorre dare rilievo alla esigenza di ordin pubblico, cosicché si deve considerare che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari avvenga in forza di una verifica amministrativa condotta ex ante, al fine di evitare meccanismi elusivi dei decreti sui flussi migratori.
Si rileva poi che l’atto pubblico che certifica il rapporto qualifica espone i dichiaranti a responsabilità in caso di dichiarazione falsa.
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l é l COGNOME r t i N me]
NOME a COGNOME e a INDIRIZZO e 11033,2024
Ma, a tale ultimo riguardo, si deve obiettare c h Data p ubblicazicirie 2004,2024 deposizione testimoniale espone il testimone che dichiari il falso responsabilità penale.
Deve pertanto ritenersi che, in caso di rifiuto da part dell’amministrazione, diniego motivato dalla mancata allegazione di «documentazione ufficiale» attestante la convivenza tra il familiare richiedente il permesso e il cittadino italiano, e di impugnazione de diniego, il «diritto» soggettivo al soggiorno dovrà essere accertato nel giudizio dinanzi al giudice ordinario e nell’ambito del giudizio può essere dato ingresso anche a una prova testimoniale, ai fini di offrire una prova, sera e rigorosa, della convivenza e del legame famigliare esistente tra lo straniero e il cittadino UE.
Giova aggiungere che, NOME in NOME controricorso, NOME si COGNOME deduce NOME che NOME il COGNOME sig.
avrebbe comunque anche sottoscritto «dichiarazione di M.S. convivenza e presa a carico del 16/03/2018, già acquisita agli atti del procedimento», con allegazione di sentenza di separazione relativa al precedente matrimonio. Trattasi di circostanza non riportata però nella decisione impugnata e a cui il ricorrente non ha ritenuto di replicare.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto Il ricorso.
Ricorrono giusti motivi, in considerazione della complessità e novità della specifica questione di diritto, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della non ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a rt.13, tratta ndosi di ricorso proposto d un’Amministrazione statale.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
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umero Qzionale 10E8,2024 Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002 Ncia atto Numero cri raccolta generale 11033/2024 della non ricorrenza dei presupposti processuali per il versa ereaCio n e 24,04,2024 da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Cosi deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2024. La Consigliera Est.
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