Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9602 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12849/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., e Questura di Venezia, in persona del AVV_NOTAIO p.t., elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende ex lege .
-resistenti- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 767/2023 depositata il 04/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. Con ricorso ex art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 286/98 del 17.03.2020, NOME COGNOME impugnò il Decreto del 06.02.2020 con cui il AVV_NOTAIO di Venezia aveva rigettato la sua istanza di permesso di soggiorno per convivenza assieme al fratello cittadino italiano, NOME COGNOME (residente a Spinea INDIRIZZO), con relativo ordine di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla notifica.
Il Tribunale di Venezia in data 13.10.2021 accolse il ricorso ed annullò il Decreto emesso dal AVV_NOTAIO di Venezia, affermando che non erano stati adeguatamente ponderati la specifica situazione familiare RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ed il suo radicato inserimento nel contesto socio -economico locale.
La Corte di appello di Venezia ha accolto l’appello proposto dall’Amministrazione e riformato integralmente la prima decisione, ravvisando l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme sul ricongiungimento familiare in relazione alla concreta situazione personale RAGIONE_SOCIALEa richiedente, come accertata in corso di causa.
Avverso la predetta ordinanza la cittadina straniera ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un mezzo; il RAGIONE_SOCIALE e la Questura di Venezia hanno depositato mero atto di costituzione.
É stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2. -Il ricorso è infondato.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è stato denegato, in data 6/2/2020, per non avere la richiedente dimostrato la convivenza con il proprio fratello.
Al riguardo, si è affermato che i cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all’art. 19, comma 2, lett. c)
d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell’effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo RAGIONE_SOCIALEa tutela avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal AVV_NOTAIO un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999 (Cass. 28201/2021). Deve trattarsi, dunque, di circostanze documentate, dalle quali si possa desumere una convivenza effettiva tra fratelli. Invero, la relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di “vita familiare” rilevante a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito RAGIONE_SOCIALEa convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 (Cass. n. 7427/2020).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato, non solo la mancanza di un progetto di vita in comune, ma anche l’assenza di qualsiasi prova – anche presuntiva – circa la convivenza tra due fratelli, con accertamento in fatto – adeguatamente motivato – non rivedibile in questa sede.
3. –
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla spese in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALE‘intimato.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535/2019).
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso;
-Dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 18 gennaio 2024.