Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5993 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 5993 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
Oggetto
Ricorso contro giudici speciali
decisioni
di
sul ricorso iscritto al n. 18314/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
Procuratore Generale rappresentante il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte dei Conti, domiciliato ex lege presso il proprio Ufficio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, Seconda Sezione Giurisdizionale
Centrale d’Appello, n. 102/2024, depositata il 2 Maggio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con atto di citazione e pedissequo decreto di fissazione di udienza di discussione, notificato in data 8 giugno 2022, il Vice Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALEa Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio convenne in giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale del Lazio RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti il caporal maggiore NOME COGNOME chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale cagionato per avere indebitamente fruito di permessi retribuiti, ottenuti attraverso la presentazione di numerose false attestazioni (198) relative allo svolgimento di attività istituzionali come consigliere e capogruppo consiliare presso il Comune di Alatri;
l’adito giudice contabile rigettò la domanda avendo ritenuto valide le autocertificazioni del COGNOME, supportate da dichiarazioni del Segretario comunale e del Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio urbanistico-edilizio, che confermavano lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività istituzionali;
in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello interposto dalla Procura regionale e in integrale riforma di tale decisione, la Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti ha invece accolto la domanda, condannando il COGNOME al pagamento di € 22.440,77, oltre interessi, rivalutazione e accessori di giustizia, in favore del RAGIONE_SOCIALE Sabaudia;
ha, infatti, ritenuto illecita la fruizione dei permessi poiché goduta in palese violazione dei presupposti delineati dall’art. 79 t.u. enti loc., che richiede una pronta e puntuale documentazione RAGIONE_SOCIALEe attività e dei tempi di espletamento del mandato, mediante attestazione RAGIONE_SOCIALE‘ente, non surrogabile dalle autodichiarazioni prodotte, non potendo queste essere considerate come prova autonoma e alternativa del fatto autodichiarato;
ha inoltre rilevato che il COGNOME, in numerosi mesi tra quelli rientranti nel periodo oggetto di causa (maggio 2017 – febbraio 2021), risultava aver
superato il monte orario massimo di permessi retribuiti, fruibili ai sensi del comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 t.u. enti loc.;
avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione davanti a queste Sezioni Unite, sulla base di quattro motivi;
ha resistito, con controricorso, il Procuratore generale, rappresentante il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte dei conti;
il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis.1 cod. proc. civ.;
in prossimità RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;
considerato che:
con il primo motivo il ricorrente deduce « violazione e falsa applicazione di norme di legge, specificatamente RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 comma IV e comma VI del d.lgs. n. 267/00 (t.u. enti loc. ), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il giudice d’appello ritenuto necessariamente soggetta ad attestazione RAGIONE_SOCIALE‘ente la fruizione dei permessi retribuiti di cui al IV comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 t.u. enti loc. »;
lamenta che la Corte dei Conti d’Appello abbia erroneamente esteso l’obbligo di attestazione previsto dal comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 t.u. enti loc. anche ai permessi di cui al comma 4, adottando un’interpretazione fuorviante e non corrispondente al testo letterale RAGIONE_SOCIALEa norma;
sostiene che il quarto comma RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione prevede una sorta di bonus , quale monte ore massimo, da utilizzare da parte del capogruppo, per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività politico amministrativa, non espressamente tipizzata e tipizzabile, all’interno degli uffici comunali e che tale previsione specifica, distinta rispetto alle ipotesi di cui ai precedenti tre commi, non può essere ricondotta all’interno RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui al sesto comma che richiede per i permessi la documentazione RAGIONE_SOCIALE‘ente ;
con il secondo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione del principio del riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova di cui all’art. 2697 c.c. e omessa e non corretta valutazione RAGIONE_SOCIALEe produzioni documentali in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., segnatamente in ordine alla validità RAGIONE_SOCIALEe autocertificazioni
e RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni provenienti dall’Ente anche in riferimento ai pareri del 17 maggio 2005 e 19 gennaio 2015 del RAGIONE_SOCIALE »;
lamenta che i giudici d’appello abbiano erroneamente fatto ricadere su di lui l’onere probatorio, che invece gravava sull’appellante Procura Regionale, tenuta a provare la mancanza di una giustificazione per le retribuzioni percepite, come nelle azioni di ripetizione di indebito;
lamenta comunque anche l’erronea valutazione del materiale istruttorio, rilevando al riguardo che:
─ le autocertificazioni erano state confermate dalle dichiarazioni rilasciate dal Segretario generale del Comune di Alatri e dal Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio Urbanistico;
─ i pareri del RAGIONE_SOCIALE resi sull’interpretazione del citato art. 79 in date 17 e 19 maggio 2015 riconoscono la piena equiparabilità tra certificazioni RAGIONE_SOCIALE‘ente e autodichiarazioni, in omaggio ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa;
─ analoga interpretazione è offerta dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione del 22 dicembre 2011;
con il terzo motivo il ricorrente deduce « omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito al mancato riconoscimento del valore probatorio RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rilasciate dal Segretario generale del Comune di Alatri, AVV_NOTAIO COGNOME, e dal Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘ufficio Urbanistico, AVV_NOTAIO, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa mancata e/o falsa applicazione del comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 del t.u. enti loc. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) »;
contesta l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti d’appello secondo cui la documentazione deve essere presentata « contestualmente e/o in epoca immediatamente successiva » al compimento RAGIONE_SOCIALEe attività, rilevando comunque che il registro degli accessi del Segretario Generale del Comune non è postumo, ma riporta in modo dettagliato i numeri di protocollo, giorno e orario degli accessi e RAGIONE_SOCIALEe attività svolte;
con un quarto motivo -erroneamente indicato come quinto- il ricorrente denuncia, infine, « nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.
132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. », per non avere la Corte dei Conti d’Appello spiegato il motivo per cui, pur riconoscendo che dalle note fornite dall’Ente e dalla stessa nota del RAGIONE_SOCIALE del 19 maggio 2021, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, risultava che la corretta fruizione del plafond previsto dal comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 del t.u. enti loc., ossia RAGIONE_SOCIALEe 24 ore mensili, ha poi omesso di considerate tale elemento oggettivo, limitandosi a ritenere che, dalla suddetta documentazione, comunque, emergeva il superamento, in più giorni, del limite imposto dalla normativa di riferimento utilizzando 48 ore anziché le 24 spettanti;
i quattro motivi si espongono tutti ad un comune e preliminare rilievo di inammissibilità, che ne consente l’esame congiunto;
va rammentato che, al pari RAGIONE_SOCIALEe pronunce del Consiglio di Stato, le pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti sono escluse dal ricorso per cassazione per violazione di legge, contro di esse essendo deducibili, secondo l’assetto definito dalla Costituzione, i soli motivi inerenti alla giurisdizione;
i motivi inerenti alla giurisdizione -in relazione ai quali soltanto è ammesso il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato o RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti -vanno identificati con le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa forma re oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici) (Cass. Sez. U. 04/02/2021, n. 2605; Cass., Sez. Un., 30/10/2023, n. 30147; 09/07/2024, n. 18722);
in particolare, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione RAGIONE_SOCIALEa sfera riservata al legislatore, denunciabile con il ricorso per cassazione per
motivi inerenti alla giurisdizione ai sensi degli artt. 111, ottavo comma, Cost. e 362, primo comma, cod. proc. civ., è configurabile solo quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti applichino, non la norma esistente, ma una norma da essi creata, es ercitando un’attività di produzione normativa che non compete loro;
esula, pertanto, da tale fattispecie l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa regula iuris attraverso l’interpretazione, pure estensiva od analogica, RAGIONE_SOCIALEe norme di riferimento, cosicché eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale RAGIONE_SOCIALEa norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio;
nei confronti RAGIONE_SOCIALEe decisioni del Consiglio di Stato e RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, l’esame da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione non si estende al controllo del cattivo esercizio RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione: non coinvolgendo il limite interno RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, il sindacato non può cadere sugli errores in iudicando o in procedendo (Cass. Sez. U. 30/06/2023, n. 18539; Id. 22/09/2023, n. 27160) e tanto meno sulle valutazioni di merito;
non è ravvisabile una questione involgente la giurisdizione là dove si sia in presenza di una attività interpretativa -senza che assuma rilievo, a tali fini, l’esito RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione -, nessun eccesso essendo configurabile le volte in cui emerga, con evidenza, che un’interpreta – zione sia stata svolta: questa -perché effettiva e non già perché con- divisibile -al tempo stesso in cui fa emergere l’inconsistenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi di eccesso di potere, preclude alle Sezioni Unite il sindacato sui suoi risultati (Cass. Sez. U. 20/06/2021, n. 18492; Id. 11/04/2024, n. 9766);
nessuna RAGIONE_SOCIALEe censure proposte a fondamento del ricorso in esame, in vario modo tutte ruotando intorno alla interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, comma sesto, t.u. enti loc. , in relazione ai precedenti commi ─ interpretazione comunque fornita, condivisibile o meno che sia, nella sentenza impugnata ─ rientra nell’ambito del sindacato esercitabile da queste Sezioni Unite sulla decisione del giudice contabile;
il ricorso è dunque inammissibile;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese in favore del Procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, stante la sua posizione di parte in senso soltanto formale;
v a dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite Civili