Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24558 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24558 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9642/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 38/2024 depositata il 28/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 28.2.24 la corte d’appello di Salerno, in riforma di sentenza del 4.10.23 del tribunale della stessa sede, ha annullato il licenziamento intimato al lavoratore in epigrafe e ordinato la reintegrazione dello stesso con indennità risarcitoria di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto e versamento dei contributi.
In particolare, la corte territoriale -premesso che il licenziamento era stato intimato per preteso uso abusivo dei permessi ex lege 104/92, utilizzati per finalità diverse- la corte di territoriale ha ritenuto che lo svolgimento di attività poteva essere anche indiretta di assistenza (cfr. Cassazione 20243 del 20), con attività diverse quali fare la spesa, acquistare farmaci eccetera, e non andava resa necessariamente nelle ore di lavoro (vedi in particolare pagina 10 della sentenza); la corte quindi ha ravvisato violazione del diritto di difesa per la messa a disposizione solo in giudizio del report investigativo e difetto di prova circa l’autorizzazione degli investigatori alla data dei fatti.
Avverso tale sentenza ricorre il datore per quattro motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
In primo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 33 l. 104/92 per avere escluso la necessità di relazione causale tra permessi e assistenza.
Il motivo è privo di pregio. Invero, come precisato da ultimo da Cassazione n. 6468 del 24, la verifica in concreto, sulla base dell’accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio, dell’esercizio con modalità abusive difformi da quelle richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è consentito, appartiene alla competenza ed all’apprezzamento del giudice di merito (in termini: Cass. n. 509 del 2018; v. anche Cass. n. 29062 del 2017; Cass. n. 30676 del 2018; Cass. n. 21529 del 2019), sicché la pretesa di un sindacato di legittimità sul punto esorbita dai poteri di questa Corte (ancora di recente: Cass. n. 25290 del 2022; Cass. n. 8306 del 2023; Cass. n. 17993 del 2023).
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 7 dello statuto dei lavoratori per avere la corte territoriale ritenuto rilevante l’omissione della condivisione del report investigativo prima del giudizio.
Il motivo va disatteso, posto che si è già detto (Sez. L – , Ordinanza n. 3820 del 07/02/2022, Rv. 663869 – 01) che, in tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell’addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall’azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro; conseguentemente, è sufficiente che quest’ultimo indichi la fonte della sua conoscenza.
Nel caso di specie, non sono stati preindicati specificamente i fatti addebitati e, peraltro, non è stato dimostrato nemmeno in giudizio che il personale autore del report fosse autorizzato.
Il terzo motivo deduce violazione ex art. 360 numero quattro e 112 c.p.c., per illogicità del rilievo dell’assenza di prove circa la simulazione di malattia.
Il motivo è privo di decisività, atteso che l’assenza di simulazione di malattia non è un motivo alla base dell’annullamento del licenziamento, e quindi va disatteso.
Il quarto motivo deduce violazione dell’ art. 115 c.p.c. (invocando l’art. 360 numero 4 e 5 c.p.c.), per avere trascurato che l’autorizzazione prefettizia era valida.
Anche tale motivo è inammissibile in quanto non decisivo, posto che la corte territoriale non ha dato rilevanza alle autorizzazioni dell’agenzia investigativa ma all’indicazione omessa dei fatti addebitati.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.