SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 693 2025 – N. R.G. 00000506 2019 DEL 01 02 2025 PUBBLICATA IL 01 02 2025
C.F.
);
);
C.F.
INTERVENUTA
OGGETTO : appello contro la sentenza n. 12381/2018 emessa dal Tribunale di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. NOME COGNOME
Presidente e relatore
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 506 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’ anno 2019 , trattenuta in decisione all’udienza del giorno
11/04/2024 , vertente
),
APPELLANTI
E
(c.f. )
,
difesa dall’Avv. NOME COGNOMEc.f.
APPELLATA
E
difesa dall’Avv.
(c.f.
P.
)
,.
APPELLATA
NOME
COGNOME
(C.F.
Roma in data 15.06.2018.
Conclusioni dell’appellante : ‘Voglia l’On Corte d’Appello adita, in riforma della sentenza n. 12381/2018, depositata in data 15.06.2018, emessa dal Tribunale di Roma – Sez. XVII Civile, in composizione collegiale, relatore dott.ssa NOME COGNOME COGNOME nella causa iscritta al n. 40207/2013 di r.g., non notificata, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, previa la eventuale rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado ex art 196 c.p.c. perché palesemente arbitraria ed errata, per quanto di ragione e l’assunzione dei mezzi di prova articolati nel giudizio di primo grado premessa altresì ogni altra pronuncia e declaratoria del caso, accogliere la domanda attorea e per l’effetto, in via principale: A) accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta dal sig. in calce alla scrittura privata datata 02 giugno 1992 e per l’effetto di chiarare che il nominato documento è privo di ogni effetto con ogni conseguente pronuncia, anche con riferimento alle spese di giudizio, comprensive del rimborso forfetario ex art. 13, comma 6° , legge 31 dicembre 2012 n. 247 (c.d. nuova legge forense). In subordine b) accertare e dichiarare che la scrittura privata del 02 giugno 1992 di cui alle premesse, è difforme per quanto esposto all’originale del documento e per l’effetto dichiarare che il documento detto è privo di ogni efficacia di probatoria con ogni conseguente pronuncia, anche con riferimento alle spese di giudizio, comprensive del rimborso forfetario ex art. 13, comma 6° , legge 31 dicembre 2012 n. 247 (c.d. nuova legge forense). In ogni caso con condanna della appellante al rimborso delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.’
Conclusioni dell’intervenuta : ‘si insiste nel rigetto dell’appello e nella condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.’
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma ha respinto la querela di falso proposta da ed avente ad oggetto il contratto di fideiussione del 2 giugno 1992 facendo propri gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio svoltasi sulla fotocopia di quel documento.
Si tratta di un documento che era stato depositato in copia con attestazione di conformità all’originale in un giudizio di appello dalla controparte di e che, non tempestivamente disconosciuto in quella sede, era fatto oggetto della querela di falso sfociata nella pronuncia qui appellata che, oltre ad aver accertato l’autenticità della
sottoscrizione di , ha rilevato l’inammissibilità della querela nella parte in cui essa denunciava la non conformità all’originale per via della genericità delle relative allegazioni (si rimanda all’integrale lettura della sentenza impugnata).
L’appello è stato trattenuto in decisione all’udienza del 11/04/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L’appello principale contiene due motivi coi quali è dedotta l’inattendibilità della perizia grafica svolta sulla fotocopia del documento e, quanto all’inammissibilità della querela nella parte in cui essa contestava la conformità all’originale della fotocopia, la pronuncia impugnata sarebbe incorsa in due errori di valutazione perché: ‘… a) la valutazione dell’ammissibilità della querela era già stata fatta nel giudizio principale dalla Corte di appello, di tal che il giudice del giudizio incidentale non aveva alcun potere di verifica della questione; b) la querela, contrariamente a quanto ha sostenuto il Tribunale, indica con puntualità gli elementi e le prove della falsità della firma, considerata che è stata prodotta una scrittura di comparazione, sono stai articolati specifici capitoli di prova ed è stata richiesta una perizia grafologica, sia pure subordinata alla produzione del documento originale, per l’accertamento della veridicità della firma contestata .’.
L’intervenuta ha difeso la correttezza della sentenza appellata che aveva dato corretta risposta sia al tema dell’autenticità della sottoscrizione della fideiussione che a quello della sua conformità all’originale.
L’appello non può trovare accoglimento.
Quanto allo svolgimento della consulenza grafologica sulla copia del documento, anziché sull’originale, deve essere richiamato e condiviso un precedente di questa Corte (sent. n. 6784/2024 ) secondo cui, pur ‘ … in presenza di contrasti giurisprudenziali, questa Corte ritiene ammissibile l’espletamento di una CTU grafologica su una copia fotostatica, in difetto dell’originale, a condizione che la stessa consenta al perito un’analisi esaustiva dei segni grafici (cfr. Cass. n. 50674/2013, la
quale ha affermato che ‘Su un piano generale, va altresì ricordato che la perizia grafologica ben può compiersi su una fotocopia piuttosto che sul documento originale, indipendentemente dalla possibilità più o meno agevole di acquisire quest’ultimo’; Cass. n. 42938/2011, secondo cui ‘nessuna norma impone che la perizia grafologica su di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull’originale e non su una copia fotostatica” e che ha sancito il seguente principio di diritto: ‘…in sede di querela di falso… nei casi in cui il CTU ritenga che la copia in esame costituisca un documento idoneo a formare oggetto di valutazione grafologica, il giudizio espresso a seguito dell’esame grafico della copia fotostatica, se congruamente motivato, deve considerarsi attendibile”; Cass. n. 7175/1979; Cass. n. 3154/1975). Si osserva peraltro che i precedenti di segno contrario (v., tra gli altri, il recente Cass. n. 3603/2024) riguardano CTU espletate nell’ambito di giudizi aventi ad oggetto l’autenticità di un testamento olografo. Nella fattispecie in esame può ritenersi, conformemente al dictum del Tribunale, che la copia fotostatica della scrittura privata autenticata abbia consentito all’esperto grafologo un’analisi completa dei segni grafici ivi apposti.’.
Nella fattispecie l’esame grafologico ha condotto all’affermazione dell’autenticità della sottoscrizione sulla base di indagine che ha permesso di cogliere l’estrema similitudine dei suoi tratti grafici rispetto alle scritture di comparazione ed il tribunale ha dato ampio conto dell’accuratezza della consulenza e dei suoi risultati nonostante svolta su copia fotostatica.
Quanto al secondo motivo di impugnazione deve rilevarsi che il vaglio compiuto dalla Corte d’Appello nel sospendere il giudizio per rimettere la querela di falso (proposta in via incidentale) al tribunale non implica alcuna statuizione – né esplicita né implicita – sulla sua ammissibilità, valutazione rimessa al giudice dotato di competenza ‘esclusiva’ in questa materia (art. 9 c.p.c.). In ordine ai profili dedotti dall’appellante relativi alla contestazione dell’autenticità della sottoscrizione, essi sono stati specifico oggetto di istruttoria attraverso la consulenza grafologica, avendo semmai il tribunale rilevato la genericità delle allegazioni dell’attore relative alla ‘difformità’ contenutistica tra la copia e l’originale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l’appello è respinto, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, che dispone l’obbligo del versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l’appello;
b) condanna gli appellanti in solido tra loro al rimborso, in favore di
per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00
⎯ dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 20/01/2025.
Il Presidente Estensore Dott. NOME COGNOME