Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6363 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17008-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
COGNOME NOME,
ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1306/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2020 R.G.N. 1216/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
con la sentenza impugnata, in sede di rinvio, è stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso fra NOME COGNOME e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la esistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti con decorrenza dal 22 luglio 2005; è stato inoltre disposto l’effettivo ripristino del rapporto -fatte salve le sopravvenienze al 28 gennaio 2008 -, con condanna della società al pagamento, in favore della lavoratrice, di una indennità risarcitoria pari a tre mensilità della retribuzione globale di fatto oltre interessi legali; infine, la predetta società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, da liquidare in € 2.540,00 per il primo grado, € 2.700,00 per il secondo grado, € 2.700,00 p er il giudizio di legittimità ed € 3.500,00 per il giudizio di rinvio;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidato a tre motivi;
‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo, cui ha replicato la lavoratrice con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
il P.G. non ha formulato richieste;
chiamata la causa all’adunanza camerale del 18 gennaio 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
Considerato che:
con il primo motivo, NOME COGNOME -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 383 c.p.c., 384 c.p.c., 392 c.p.c. e 437 c.p.c., nonché motivazione illogica e contraddittoria e, quindi, apparente e/o assente, in
relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – si duole che il giudice di appello, in presenza di un rinvio ‘restitutorio’ o ‘improprio’ (avendo questa Corte, nel rinviare la causa, disposto che la Corte di Appello di Roma «procederà ad un nuovo esame del gravame»), non abbia emesso una sentenza di carattere sostitutivo di quella di primo grado ed oggetto del gravame proposto dalla società, ma abbia statuito direttamente sulle domande proposte dalle parti, agendo, in tal modo, come se fosse il giudice di un rinvio ‘prosecutorio’; ciò in quanto la pronunzia di primo grado emessa il 28 gennaio 2008 – contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata – non era venuta meno per effetto della cassazione della predetta sentenza, la quale era stata dichiarata nulla ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con la conseguenza che il giudice del gravame, accertata la fondatezza degli altri due motivi di nullità del termine eccepiti dalla lavoratrice, avrebbe dovuto confermare, con diversa motivazione, la nullità del termine e conseguentemente la conversione del rapporto di lavoro e la riammissione in servizio disposta dal giudice di primo grado, liquidando l’indennità risarcitoria per il periodo intermedio con conferma della condanna di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ al pa gamento delle retribuzioni dalla conversione del rapporto di lavoro e sino al suo ripristino;
con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 383 c.p.c., 384 c.p.c., 393 c.p.c. e 437 c.p.c., con riguardo all’art. 32, commi 5 e 7, della l. n. 183 del 2010, come disciplinato dall’art. 1, comma 13, della l. n. 92 d el 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – lamenta che il predetto giudice, a fronte della domanda riformulata nel ricorso in riassunzione – volta al conseguimento dell’indennità risarcitoria per il cd. periodo intermedio, con conferma della condanna di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ al
pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo alla conversione del rapporto di lavoro disposto nella sentenza del Tribunale -, abbia accolto parzialmente detta domanda, avendo riconosciuto solo il diritto a percepire l’indennità risarcitoria, sull ‘errato , duplice rilievo che la sentenza del Tribunale fosse venuta meno e che i fatti riguardanti il periodo successivo alla sentenza in questione non risultassero dedotti e discussi in giudizio;
con il terzo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 24 della l. n. 794 del 1942, 2223 c.c., 2, 4, 5 e 11 del DM n. 55 del 2014, come modificato dal DM n. 37 del 2018, nonché omessa motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. – si duole che la Corte territoriale abbia liquidato le spese in modo unitario ed in misura inferiore ai minimi inderogabili previsti dal tariffario, in difetto di motivazione in ordine ai criteri ed allo scaglione di valore utilizzato nella liquidazione delle predette spese;
con l’unico motivo di ricorso incidentale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ -denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 32, commi 5 e 7, della l. n. 183 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. -lamenta che la predetta Corte abbia ritenuto inammissibile la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, sul l’errato presupposto che la stessa fosse stata proposta per la prima volta da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nel giudi zio di riassunzione il 3 giugno 2020, in sede di note ex art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, malgrado il pagamento risultasse effettuato nel dicembre del 2009; evidenzia, al riguardo, che la restituzione dell’importo versato in eccedenza discendeva dall’entrata in vigore dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010 e la domanda di
applicazione del cd. ‘RAGIONE_SOCIALE lavoro’ era stata tempestivamente formulata con la memoria di costituzione nel giudizio di riassunzione, datato 6 giugno 2019.
Ritenuto che:
non vi è, contrariamente a quanto dedotto dalla società, violazione del principio di autosufficienza, poiché i singoli motivi del ricorso principale sono stati illustrati in maniera specifica ed intelligibile;
il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, poiché il riferimento alla natura restitutoria del rinvio e l’affermazione che «va dichiarata la nullità del termine apposto al contratto, la conversione del rapporto, e disposta la riammissione in servizio, come già pronunciato dal Tribunale con sentenza però oramai venuta meno per effetto della cassazione della sentenza della Corte di Appello che la aveva parzialmente confermata», non sono stati decisivi ai fini del rigetto della domanda (volta alla condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla pronunzia di primo grado alla ricostituzione del rapporto), che è stato invece motivato sul centrale rilievo che «Per quanto riguarda il periodo successivo va valutato se il rapporto sia stato effettivamente di fatto ripristinato o meno e mentre nel caso positivo devono ovviamente pagarsi le retribuzioni dovute nel caso negativo occorre ulteriormente valutarsi a chi sia imputabile il mancato ripristino. Tali accadimenti, sopravvenuti alla sentenza di primo grado, non risultano essere stati mai dedotti e discussi in giudizio, e quindi fuoriescono dalla materia del contendere. Solo nella presente sede di rinvio RAGIONE_SOCIALE nelle note di replica ha riferito che la COGNOME è stata licenziata in data 8.6.2010. E del resto la lavoratrice nell’ambito del giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 4532/2014 non consta aver proposto la domanda in argomento»;
va però accolto, in relazione alla testé esposta ‘ratio decidendi’, il secondo motivo, che ad essa fa riferimento, poiché, una volta venuto meno il regime incentrato sulla spettanza di una posta risarcitoria dalla messa in mora fino alla riammissione in servizio (avvenuta nel novembre del 2008), il nuovo meccanismo normativo – fondato sulla previsione di una indennità omnicomprensiva per il cd. ‘periodo intermedio’ nonché sul riconoscimento, per il periodo successivo alla declaratoria di conversione, delle retribuzioni fino all ‘effettivo ripristino del rapporto – non poteva rimanere estraneo alla materia del contendere; senza contare che il fatto sopravvenuto alla sentenza in chiave preclusiva rileva solo quale fattore impeditivo qualora allegato – diversamente dal caso in esame -, essendo, per il resto, la domanda non esaminata già ricompresa in quella avanzata in primo grado in relazione al vecchio regime;
va accolto anche il ricorso incidentale, poiché, contrariamente a quanto statuito nella pronunzia impugnata, la domanda restitutoria – per come evidenziato, senza contestazione avversa, nel predetto ricorso incidentale – è stata presentata nella memoria di costituzione del giudizio di riassunzione, e, pertanto, ammissibilmente, in quanto il pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado è avvenuto nel dicembre del 2009, ossia successivamente alla proposizione, in data 28 gennaio 2009 (per come evidenziato in ricorso), del giudizio di appello;
non assume rilievo l’argomentazione, contenuta nel la replica al predetto ricorso incidentale, incentrata sulla mancanza di prova del l’avvenuto pagamento dell’importo di € 6.139,24, e, comunque, de ll’imputabilità dello stesso alle retribuzioni relative al periodo intermedio (sul presupposto che la restituzione vada limitata all ‘ eventuale ‘ eccedenza rispetto all ‘ ammontare dell ‘ indennità risarcitoria ‘) , poiché
entrambe le questioni vanno valutate in sede di rinvio, mentre, nel presente giudizio, viene in considerazione il solo profilo della ammissibilità (negata erroneamente nella pronunzia impugnata) della pretesa restitutoria;
l ‘ accoglimento del secondo motivo del ricorso principale nonché del ricorso incidentale, implicando la cassazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, il rinvio ad altro giudice e un nuovo regolamento delle spese, assorbe il terzo motivo del ricorso principale;
la sentenza va, pertanto, in relazione ai motivi accolti, cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui è demandato di