Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14333 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14333 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 05110/2024 R.G.
proposto da
NOME COGNOME cittadino del Gambia, rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Prefettura di Palermo , in persona del Prefetto pro tempore , Ministero dell’ Interno , in persona del Ministro pro tempore,
intimati con atto di costituzione
avverso l ‘ordinanza del Giudice di pace di Palermo, pubblicata il 05/01/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Palermo, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l’ impugnazione proposta dal cittadino straniero contro il decreto di espulsione notificato il 07/07/2023.
In particolare, il menzionato Giudice condivideva la valutazione del Prefetto in ordine alla pericolosità sociale del cittadino straniero, condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre alla multa,
per i reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, scontata in carcere, ritenendo che quest’ultimo rientrasse nelle categorie di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, ovvero tra coloro che si devono ritenere dediti abitualmente a fatti delittuosi e per la condotta e il tenore di vita che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
Lo stesso Giudice rilevava che il ricorrente si trovava in una situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato, poiché aveva visto respingere più volte le proprie domande di asilo ed anche il procedimento per il rilascio del permesso per la protezione speciale, documentato dalla dichiarazione di soggiorno del 03/05/2022, avviato a seguito della decisione della Commissione Territoriale del 24/01/2022 (che aveva escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ma aveva ritenuto sussistenti quelli per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale), era stato ‘archiviat o ‘ dalla Questura, in ragione dello stato di detenzione del cittadino straniero.
Il Giudice di Pace riteneva, inoltre, che la documentazione offerta sul matrimonio contratto nel paese di origine non forniva elementi di una effettiva e stabile convivenza nel territorio italiano, in grado di comprovare la sussistenza di validi legami familiari impeditivi alla esecuzione del provvedimento impugnato e che, comunque, non vi erano i presupposti per ritenere operante il divieto di espulsione, ai sensi del d.l. n. 130 del 2020, poiché vi erano ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica ostative, in ragione della pericolosità sociale del cittadino straniero.
Infine, il menzionato Giudice affermava che le prospettate questioni rendevano prevalenti e assorbivano la ulteriore censura esposta dal ricorrente circa la mancata traduzione del decreto espulsivo in lingua da lui conosciuta.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, affidato a tre motivi di ricorso.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso ma hanno depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione nell’eventuale pub blica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 156 c.p.c., comma 3 e dell’art. 111 Cost. repubblicana, comma 6. Motivazione apparente in merito alla valutazione sulla pericolosità sociale del ricorrente.»
Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: « Violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 in relazione alla violazione e mancata applicazione dell’art. 32, comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 ed omesso esame di fatti decisivi, ed erronea o falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 19 c. 1.1. d. lgs 286/98. Mancata motivazione -omesso esame di fatti decisivi.»
Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: « Violazione art. 360 n. 4 c.p.c. e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e art. 2, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3, nonché degli artt. 24 e 3 Cost. Omessa valutazione da parte del Giudice di Pace circa la mancata traduzione del provvedimento opposto. Omesso esame di fatti decisivi. Error in procedendo da omessa pronuncia, in riferimento alla violazione dell’art. 112 dello stesso codice.»
Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1. Questa Corte ha più volte precisato che in tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, il Giudice di Pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di
giudicato esterno o preclusivo all’esercizio dei compiti valutativi, che è chiamato a svolgere (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26173 del 08/09/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23423 del 27/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29148 del 21/12/2020).
In sintesi, per verificare l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose, il Giudice di Pace non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali, nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20692 del 31/07/2019).
2.2. Nel caso di specie la decisione impugnata è tutta incentrata sulla considerazione che il Tribunale di Milano ha condannato il cittadino straniero alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre alla multa, per i reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti e che per tali reati lo stesso è stato rinchiuso nel carcere Pagliarelli di Palermo (pp. 2-5 dell’ordinanza impugnata) .
Sulla scorta di tale premessa, riferita a fatti avvenuti nel 2018 (v. doc. 11 allegato al ricorso per cassazione) il Giudice di pace ha operato la valutazione di pericolosità del cittadino straniero, sulla base di argomentazioni del tutto generiche e astratte, senza essere riferite alla vicenda personale del ricorrente, riconducendo il cittadino straniero alle categorie del d.lgs. n. 159 del 2011 sulla base di standardizzate e aspecifiche argomentazioni.
La motivazione sulla ritenuta pericolosità sociale si rivela, pertanto, del tutto apparente, essendo priva di quel requisito di concretezza e attualità come sopra richiesto.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Il ricorrente ha dedotto, e dimostrato, di avere rappresentato al Giudice di Pace che la Commissione territoriale di Cagliari, con
provvedimento del 24/01/2022, ha respinto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ma ha ravvisato i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 , nel testo all’epoca vigente (doc. 12 allegato al ricorso).
Lo stesso ricorrente ha aggiunto di avere conseguentemente presentato la dichiarazione di soggiorno per stranieri alla Questura di Brindisi il 03/05/2022, ma, a causa della detenzione in carcere dello stesso, la Questura ha ‘ archivia to’ il procedimento, aggiungendo che, poi, la stessa Questura ha notificato al COGNOME, in data 10/11/2023, un invito a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione delle Questura di Brindisi, per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale, proprio in relazione alla richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale , all’esito della quale la Questura il 13/11/2023, sempre per allegazione del ricorrente, confermava il numero di pratica NUMERO_DOCUMENTO rilasciandone ricevuta (v. ancora doc. 12 ed anche 13-14 allegati al ricorso per cassazione).
Sul punto, il Giudice di pace, dopo aver menzionato precedenti decisioni di rigetto delle domande di asilo, risulta avere statuito come segue: « RILEVATO che, a seguito di ulteriori istanze, sono state rigettate le domande proposte, in via successiva, dallo straniero e tendenti ad ottenere la protezione speciale, in ultimo vedasi il provvedimento in data 03/05/2022 a seguito di presentazione di una istanza di soggiorno per protezione speciale, archiviata dalla autorità competente in data 16/11/2022.»
Il Giudice di merito non ha tenuto conto che la l’ ‘archiviazione’ della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, in ragione dello stato di detenzione del ricorrente, è stata poi seguita dalla convocazione del cittadino straniero in data 10/11/2023, da parte della Questura stessa, per procedere agli adempimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno (docc. 13-14 allegati al ricorso per cassazione), a seguito della
decisione della Commissione territoriale del 24/01/2022, che aveva accertato il diritto del ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale e, dunque, il diritto soggiornare nel territorio italiano già prima che venisse adottato e notificato il decreto di espulsione.
Tale circostanza si rivela decisiva, poiché, se esaminata, avrebbe potuto indurre il Giudice di Pace a considerare l a descritta ‘archiviazione’ del procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non come un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno (che in effetti avrebbe potuto adottare solo il Prefetto e non la Questura), ma come una momentanea sospensione del relativo procedimento, avviato in ottemperanza alla decisione della Commissione territoriale del 24/01/2022, in ragione dello stato di detenzione del richiedente asilo, seguita, poi, dal riavvio del procedimento stesso una volta rimesso in libertà.
4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Nell’illustrare la censura, il ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato è viziato da omessa pronuncia sulle doglianze riferite alla mancata traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua conosciuta dal cittadino straniero, che ha indicato nel mandingo, senza indicare quando e in che modo avesse fornito all’Amministrazione tale informazione e di non conoscere l’inglese che, oltre ad essere lingua veicolare, è anche lingua ufficiale del Gambia.
In conclusione, accolto il primo e il secondo motivo, inammissibile il terzo, l ‘ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Giudice di Pace di Palermo, in persona di un diverso giudicante, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il terzo, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Palermo, in persona di un diverso giudicante, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile