Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 433 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 433 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6117-2022 proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
contro
e
P.G Corte di Cassazione;
Avverso la sentenza n. 255/2022 della Corte di Appello di Venezia depositata il 4.2.2022, RG n. 361/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Relatore Cons. NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE
-intimato –
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 255/2022 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado (emessa dal Tribunale di Venezia sezione specializzata in materia di immigrazione con ordinanza del 21.10.2019) di rigetto dell’impugnazione , proposta da NOME, del diniego di cui al decreto emesso dal Questore di Verona sulla richiesta, avanzata il 30/5/2017 (in precedenza, lo straniero era stato titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari), di rilascio, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 30/ 2007, della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione Europea . La Corte territoriale ha ritenuto che la pericolosità intrinseca del soggetto richiedente fosse palese a causa delle diverse condanne per reati contro il patrimonio e relative a sostanze stupefacenti, « che prevalgono in maniera assoluta su qualsiasi interesse familiare e/o di inserimento sociale », sebbene non risultasse la commissione di reati dopo il 2017.
Ricorre per cassazione NOME , affidandosi a due motivi di ricorso. Non svolge difese l’Amministrazione intimata. È stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 23 d.lgs. n. 30/2007 e artt. 13, c. 1, 19, c. 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 e art. 28 D.P.R. n. 394/1999, per mancata applicazione delle norme che vietano l’espulsione dello straniero convivente con parenti cittadini italiani entro il secondo grado di parentela, salvo che per ragioni di ordine pubblico o sicurezza pubblica; si deduce che egli, pur in mancanza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno maggiormente favorevole, avrebbe avuto diritto al
rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 28 D.P.R. 384/1999, rientrando nella categoria dei soggetti inespellibili.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. per nul lità della sentenza, resa con motivazione apparente/inesistente.
Il ricorrente deduce di essere sposato dall’agosto 2009 con la sig.ra NOME COGNOME da cui ha avuto delle figlie, di essere quindi coniuge e padre di cittadine italiane e con esse convivente e rileva che la Corte di Appello ha reso una motivazione del tutto apodittica, senza considerare ai fini del giudizio sulla pericolosità la condotta del richiedente negli ultimi cinque anni nei quali non ha riportato alcuna condanna penale e l’aver scontato ogni condanna da ultimo usufruendo di una misura alternativa alla detenzione.
Risulta fondato il secondo motivo di ricorso, per motivazione illogica ed apparente.
Invero, la Corte d’appello si è limitata ad affermare, senza entrare nel merito della richiesta di rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitario, ai sensi dell’art.10 del d.lgs. 30/2007, assumendo il richiedente di essere coniuge e padre di cittadine italiane, con esse convivente, il rilievo assoluto della pericolosità del soggetto richiedente, per effetto di condanne per reati contro il patrimonio e relativi a sostanze stupefacenti, pur affermando altresì che non risultavano reati commessi dal 2017.
In relazione al vizio di motivazione apparente, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 22232/2016; Cass. 8053/2014) ha affermato che « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il
fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ».
Peraltro, sia pure con riguardo (Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021) a richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, questa Corte ha rilevato che « la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell’art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso », cosicché « al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell’autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all’epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso ».
3.Per questi motivi, va accolto il secondo motivo di ricorso, assor bito il primo, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 25