Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23816 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23816 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21402/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, difesa da SETTI GIANDOMENICO
: ll’avvocato NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE difesa da ll’avvocato COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 1228/2023 depositata il 17/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE acquista nel 2011 da Rematarlazzi un quadro elettrico TARGA_VEICOLO prodotto da RAGIONE_SOCIALE, destinato a un impianto fo-
tovoltaico. Il quadro si guasta nel 2012, causando il blocco dell’impianto. Dopo accertamenti tecnici, RAGIONE_SOCIALE conveniva COGNOME innanzi al Tribunale di Macerata per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda. RAGIONE_SOCIALE proponeva appello con notifica a Schneider perfezionatasi il 25/01/2018 e a Rematarlazzi perfezionatasi il 01/02/2018. La Corte distrettuale dichiarava l’appello inammissibile per tardività, considerando il termine scaduto il 20/01/2018 (tenuto conto della pubblicazione della sentenza impugnata il 20/06/2017 e computata la sospensione feriale).
Ricorre in cassazione la compratrice con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la venditrice con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 113, 138, 139, 148 e 149 c.p.c., in quanto la Corte di appello ha ritenuto inammissibile l’appello per tardività sulla base della data di consegna dell’atto al destinatario, senza considerare che la consegna del plico all’ufficiale giudiziario era avvenuta prima della scadenza del termine. Si denuncia che la Corte abbia omesso di applicare il principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, indipendentemente dalla data di ricezione da parte del destinatario. Tale principio, avente portata generale, è stato ribadito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. La parte ricorrente afferma di avere documentato la data del 19/01/2018 come momento di consegna del plico all’ufficiale giudiziario mediante timbri, attestazioni di conformità e certificazione dell’UNEP. Si censura che la Corte di appello non abbia valorizzato questi elementi e non abbia applicato correttamente la disciplina legale in tema di perfezionamento della notifica.
La parte controricorrente replica che il primo motivo è infondato, poiché il principio secondo cui la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna all’ufficiale giudiziario non è assoluto, ma richiede che il ritardo nella ricezione da parte del destinatario sia imputabile esclusivamente all’ufficiale. Si afferma che grava sul notificante l’onere di provare tale circostanza e che nel caso concreto tale onere non è stato assolto. Si osserva che la relata di notifica non contiene l’indicazione della data di consegna all’ufficiale giudiziario, e che ciò impedisce la verifica della tempestività sulla base dell’atto notificato. Si rileva che la documentazione prodotta (attestazione UNEP e originale dell’atto notificato) è stata depositata tardivamente, solo in sede di note scritte e comparsa conclusionale. Inoltre, non risulta che la parte ricorrente abbia segnalato l’urgenza della notifica, rendendo il ritardo imputabile alla sua condotta.
Il primo motivo è accolto.
Nel sistema processuale civile italiano, la notificazione si perfeziona per il notificante nel momento in cui questi ha eseguito tutte le formalità a suo carico, indipendentemente dal momento in cui il destinatario riceve l’atto. Tale principio è stato affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4 co. 3 l. 890/1982, nella parte in cui prevedevano che la notificazione si perfezionasse per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 28 del 2004, ha esteso tale principio anche alle notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., affermando che la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, anche se il destinatario ne viene a conoscenza in un momento successivo.
Questa Corte ha fatto proprio tale principio, sottolineando che la notificazione si considera perfezionata per il notificante nel momento in cui questi ha compiuto le formalità a suo carico, come la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, senza che possa farsi ricadere sul medesimo l’esito negativo della notificazione causato da errore o inerzia dell’ufficiale giudiziario stesso (cfr. Cass. 8447/2004, 709/2004, nonché SU 14294/2007 per il profilo della prova della tempestività della consegna all’ufficiale giudiziario).
-L’acco gl imento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo, con cui si denuncia violazione degli artt. 113, 138, 139, 148, 149 c.p.c., 2697 e 2907 c.c., per omessa motivazione in relazione alla circostanza documentata e non contestata della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario in data 19/01/2018 dell’atto di appello.
– La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/05/2025.