Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5223 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5223 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3269/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, n.q. di incorporante di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL RAGIONE_SOCIALE (già FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
ANNUNZIATA COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio digitale presso la PEC dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro
NOME
NOME
SORGENTE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1632/2022 pubblicata il 28/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE SAN NOME SPA e dal FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto la pretesa alle differenze sul trattamento pensionistico aziendale dovute a titolo di perequazione maturate dal luglio 2006-2008 al 31/12/2014.
Il Tribunale di Napoli accoglieva le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME.
La corte territoriale ha richiamato i suoi precedenti specifici e ha integralmente confermato la sentenza appellata.
Per la cassazione della sentenza ricorrono RAGIONE_SOCIALE e il FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a due motivi, illustrato da memoria. NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso, illustrato da memoria. NOME COGNOME è rimasta intimata.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1197, 1292 e 1362 cod. civ., perché la corte territoriale ha errato nel riconoscere «le differenze perequative ai pensionati che avevano già risolto ogni rapporto con la società e con il Fondo mediante la capitalizzazione del trattamento integrativo».
Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1362 cod. civ. perché «le parti hanno concordato la sostituzione dell’originaria prestazione pensionistica mensile con una nuova obbligazione avente ad oggetto l’erogazione di un importo in somma capitale (c.d. zainetto) con l’intento di estinguere la prestazione pensionistica medesima.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte.
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento di Cass. 01/08/2024 n. 21689, nei termini di seguito riportati: «in tema di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico in una somma capitale una tantum determina l’estinzione della prestazione pensionistica integrativa periodica, con conseguente venir meno, da tale momento, del diritto alla perequazione automatica (così Cass. nn. 29915 e 30518 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 18383 e 18384 del 2022); che è stato documentato nel giudizio di merito che tutti gli odierni intimati hanno optato per la capitalizzazione del rispettivo trattamento pensionistico in data anteriore al periodo in relazione al quale hanno domandato le differenze sul trattamento pensionistico complementare rivenienti dal loro diritto a mantenere la perequazione anche in data successiva all’entrata in vigore della norma d’interpretazione autentica costituita dall’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, siccome sancito con sentenza passata in giudicato (cfr. sul punto le deduzioni di pagg. 6-7
e 10-14 del ricorso per cassazione); che, pertanto, la sentenza impugnata, che ha accolto le pretese economiche degli intimati in relazione a periodi successivi al momento in cui ciascuno di essi aveva percepito la somma capitale una tantum, non si è attenuta al principio secondo cui, fermo restando il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo di perequazione statuito dal giudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, il diritto a tale perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correla, alla data in cui risulta percepita la somma in capitale una tantum di liquidazione dell’intero trattamento pensionistico integrativo».
Anche nel caso in esame, così come nel caso deciso da Cass. n.21689/2024 cit ., risulta che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno optato per la capitalizzazione del rispettivo trattamento pensionistico in data 01/08/2002 quanto ai primi due e 01/01/2005 quanto all’ultima (cfr. la pag. 6 del ricorso), e dunque anteriore al periodo in relazione al quale hanno domandato le differenze sul trattamento pensionistico complementare (dal luglio 2006-2008 al 31/12/2014, pag.7 del ricorso).
Trovano pertanto applicazione i principi di diritto già stabiliti da questa Corte nella ordinanza n. 21689/2024 più volte citata, non sussistendo alcuna ragione per discostarsene.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026. Il Presidente NOME COGNOME