Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7611 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Salerno chiedendo dichiararsi l’illegittimità della nomina del COGNOME, annullarsi o disapplicarsi la suddetta nomina, con conferma del provvedimento in via cautelare emesso il 3 marzo 2007, nonché ordinarsi alla P.A. ogni conseguente adempimento e condannarsi l’Amministrazione al risarcimento del danno da mancata chance , da valutarsi in via equitativa.
Il Tribunale, previa declaratoria del difetto legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato illegittima sotto un profilo formale la procedura di assegnazione della reggenza, in quanto non erano emersi con chiarezza i criteri in base ai quali era stata effettuata la valutazione comparativa dei funzionari, ed ha rigettato sia l’istanza di annullamento del provvedimento di nomina dell’altro candidato (non ritenendo possibile operare un sindacato neppure ex post sulla correttezza sostanziale della scelta, perché risultava che l’altro aspirante era stato assunto con idonea e sufficiente motivazione), sia la richiesta di risarcimento del danno.
Con sentenza n. 387/09 la Corte d’Appello di Salerno, decidendo sull’impugnazione principale proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, sull’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME, e di entrambi nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 3327/2008 emessa dal Tribunale di Salerno, ha accolto l’appello incidentale; in riforma della sentenza di primo grado ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME con il ricorso introduttivo del giudizio ed ha dichiarato assorbito l’appello principale.
La Corte territoriale ha ritenuto legittima la procedura, in quanto non aveva carattere concorsuale; ha inoltre evidenziato che, pur dovendosi tenere conto degli obiettivi fissati e RAGIONE_SOCIALE attitudini e capacità professionali di coloro che avevano risposto all’interpello, il conferimento di una reggenza temporanea non richiede particolari procedure, e che il suddetto interpello era stato disposto solo per ragioni di celerità.
Con sentenza n. 2971/2017, la Suprema Corte ha accolto per quanto di ragione il ricorso proposto avverso tale sentenza da NOME COGNOME ed ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.
Richiamato l’art. 26 del Reg. Amm., riguardante lo svolgimento dell’interpello e le relative modalità, ha innanzitutto escluso che sia venuta in rilievo una procedura concorsuale; considerato il tenore del bando avente ad oggetto l’interpello, ha comunque ritenuto che l’Amministrazione si era vincolata ad una valutazione, sia pure non comparativa, di tutti gli aspiranti e che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe pertanto dovuto procedere alla valutazione del ricorrente comunicandone l’esito.
Ha evidenziato che in ordine al corretto espletamento della procedura di interpello il bando richiedeva che l’Amministrazione procedesse alla valutazione degli aspiranti, tra cui il ricorrente, diversamente violandosi i principi di correttezza e buona fede, nonché il principio di buon andamento dell’Amministrazione, venendo disattesa la lex specialis stabilita dal bando per l’interpello medesimo, in relazione all’art 26 del Reg. Amm.
Ha pertanto ritenuto fondati nei suddetti termini i primi quattro motivi di ricorso (con cui è stato denunciato il mancato rilievo del carattere concorsuale della procedura, della necessaria valutazione di tutti gli aspiranti e della necessità di comunicazione dell’esito, in violazione degli artt. 19, 28 e 35 d. lgs. n. 165/2001, richiamati dal Reg. Amm.) ed ha ritenuto assorbiti i restanti motivi, riguardanti le statuizioni sulla domanda risarcitoria.
Con sentenza n. 870/2017, la Corte di Appello di Salerno in sede di rinvio ha rigettato sia l’appello principale che l’appello incidentale.
La Corte territoriale ha rilevato che il tema di valutazione oggetto del giudizio di rinvio era costituito da un aspetto di regolarità procedimentale dettato dai criteri di correttezza e buona fede nell’operato della P.A., secondo la disciplina prevista dall’art. 26 del Regolamento, ulteriore rispetto a quello riguardante la mancata valutazione dell’esito della procedura selettiva del reggente dell’ufficio di Benevento ed il difetto di motivazione del provvedimento di nomina dedotti nell’atto introduttivo.
Ha osservato che la normativa richiamata non fa alcun riferimento alla procedura di comunicazione degli esiti dell’interpello a tutti gli aspiranti non prescelti, ma solo ad una comunicazione preventiva dei criteri e alla pubblicazione del conferimento dell’incarico con indicazione dell’oggetto e degli obiettivi da conseguire, RAGIONE_SOCIALE priorità e dei tempi di durata e RAGIONE_SOCIALE eventuali modifiche; ha inoltre escluso l’illegittimità della procedura.
Ha evidenziato che nel provvedimento determinativo dell’affidamento dell’incarico all’Ing. COGNOME l’RAGIONE_SOCIALE aveva adeguatamente motivato le ragioni della propria scelta, ed aveva comparato le esperienze professionali del COGNOME con quelle del COGNOME; ha pertanto condiviso le statuizioni del Tribunale, secondo cui il provvedimento di nomina era stato assunto con idonea e sufficiente motivazione, ancorché mancasse la predeterminazione dei criteri in base ai quali era stata effettuata la valutazione comparativa dei funzionari.
Pur avendo reputato che la violazione della comunicazione dell’esito della valutazione al concorrente pretermesso costituisca un vizio di legittimità e che si sia tradotta in una scorrettezza comportamentale dell’azione amministrativa, ha ritenuto carente il dato relativo al danno sofferto, alla sua natura, alla relazione causale con il provvedimento di nomina, nonché all’interesse a rimuovere gli effetti di quel provvedimento.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione.
DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorso denuncia la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’ art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Addebita alla sentenza impugnata di avere violato il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, la quale aveva accertato la violazione della lex specialis stabilita dall’interpello.
Sostiene che la questione relativa alla violazione dei precetti di correttezza e buona fede, nonché di buon andamento dell’azione amministrativa, non può più essere oggetto di discussione.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. in relazione all’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’ art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Sostiene che la declaratoria di illegittimità della procedura comporta il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno; deduce che l’assorbimento degli ultimi tre motivi di ricorso da parte della sentenza rescindente implica l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE doglianze relative al mancato accoglimento della domanda risarcitoria.
Evidenzia che il COGNOME, già posto in quiescenza, non avrebbe avuto alcun interesse ad una mera declaratoria di illegittimità di una procedura selettiva ormai chiusa e della conclusione dell’ affidamento dell’incarico temporaneo.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., omessa pronuncia, nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’ art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. , nonché omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’ art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul secondo motivo del ricorso in riassunzione riguardante il danno sofferto; evidenzia che tale motivo aveva riproposto le doglianze contenute nell’atto introduttivo, relative alla mancata chance del COGNOME di diventare reggente dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Benevento, sulla base di circostanze pacifiche tra le parti, peraltro descritte dalla stessa sentenza impugnata.
4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 112, 115 e 132 cod. proc. civ. per violazione del principio dell’onere della prova, ultrapetizione e motivazione apparente, ai sensi dell’ art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. , nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’ art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.
Critica la sentenza impugnata per avere addossato al ricorrente l’onere di dimostrare che vi erano altri candidati utilmente valutabili ai fini dell’interpello e che l’esito della comparazione sarebbe stato a suo favore; sostiene che tali prove avrebbe ro dovuto essere fornite dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in conformità alle statuizioni contenute nella sentenza rescindente.
Evidenzia che il COGNOME aveva allegato i titoli in base ai quali riteneva di avere la chance di essere assegnatario della posizione dirigenziale, come evidenziato dalla sentenza rescindente, lamentando che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi su tali elementi.
Si duole altresì della mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE prove indicate nel ricorso in riassunzione e dei fatti incontestati e relativi agli sviluppi professionali e alle prospettive di carriera che il COGNOME avrebbe avuto qualora gli fosse stato conferito l’incarico.
Lamenta il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha evidenziato la mancata indicazione degli altri incarichi rifiutati nell’aspettativa di essere nominato reggente a Benevento; evidenzia di non avere mai prospettato di avere rifiutato altri incarichi.
5. Il primo motivo è fondato.
Deve infatti rammentarsi che il giudizio di rinvio costituisce un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e che in tale giudizio, qualora la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass. n. 448/2020; Cass. n. 27337/2019; Cass. n. 17790/2014).
Ciò premesso, la sentenza rescindente ha ritenuto che la procedura di interpello non è stata espletata correttamente, in quanto non ha rispettato le previsioni contenute nel bando in ordine alla valutazione di tutti gli aspiranti ed alla comunicazione ai medesimi dell’esito di tale valutazione (ha infatti ritenuto assorbiti i motivi di ricorso riguardanti la domanda risarcitoria).
La Corte territoriale, avendo escluso l’illegittimità della procedura di assegnazione e la sussistenza di un obbligo di comunicazione degli esiti dell’interpello agli aspiranti non prescelti, non si è dunque attenuta al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente ed ha modificato l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, così violando l’art. 384 cod. proc. civ.; la sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto.
6. Il secondo motivo è inammissibile.
Questa Corte ha infatti chiarito che l’assorbimento “proprio” postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’esame della domanda rimasta assorbita, mentre l’assorbimento “improprio” presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita (Cass. n. 26507/2023; Cass. n. 12193/2020; Cass. n. 28995/2018).
Ciò premesso, a fronte dell’accoglimento per quanto di ragione dei motivi riguardanti la legittimità della procedura contenuto nella sentenza rescindente, la sentenza rescindente non ha ritenuto il difetto di interesse del COGNOME sulla pronuncia risarcitoria, né ha rigettato le domande risarcitorie dal medesimo proposte, ma ha demandato al giudice di rinvio di accertare la sussistenza del danno e la sua eventuale entità.
Il terzo ed il quarto motivo, che per ragioni logiche vanno trattati congiuntamente, sono fondati.
Al di là RAGIONE_SOCIALE modalità di formulazione, i motivi denunciano nella sostanza l’erroneità del ritenuto difetto di allegazione e la conseguente mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE circostanze dedotte nel ricorso introduttivo, riportate nel
ricorso in riassunzione e risultanti dalla sentenza impugnata, dedotte a fondamento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance (gli incarichi di responsabilità svolti anche in materia di accise presso li uffici di Novara, Terracina e Gaet a, l’encomio ricevuto dal Direttore Regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel maggio 2004, dopo avere diretto la struttura complessa costituita dalla Sezione Napoli Porto dell’RAGIONE_SOCIALE, essendo stato scelto tra altri funzionari di pari qualifica nell’intero a mbito circoscrizionale interregionale).
Questa Corte, pronunciando sulla tutela che può essere invocata dal lavoratore illegittimamente escluso da una procedura selettiva o che assume di non essere stato correttamente valutato, ha ribadito anche di recente (Cass. n. 22029/2022) che il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all’effettivo e corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALE operazioni valutative (Cass. n. 23424/2004) e può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. n. 268/2019), nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, (Cass. n. 18198/2005).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al fine di conseguire il risarcimento del danno derivante dalla perdita di “chance” (da intendersi come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, il quale non costituisce una mera aspettativa di fatto, bensì un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione), il candidato escluso ha l’onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato (si vedano Cass. n. 6485 del 2021; Cass. n.6488 del 2017; Cass. n.1884 del 2022).
In ordine agli oneri probatori, questa Corte ha inoltre chiarito che ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance occorre che il dipendente provi il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il danno stesso (Cass. n. 3415 del 2012; Cass. Sezioni Unite: n. 21678/2013; Cass. n. 11165/2018; Cass. n. 11906 del 2017) e che tale onere probatorio può essere rispettato dal lavoratore anche solo mediante presunzioni (v. anche Cass. n. 25727/2018).
La Corte territoriale adita in sede di rinvio si è discostata da tali principi, in quanto ha omesso di valutare attraverso un ragionamento presuntivo, ai fini dell’accertamento della probabilità di collocarsi in posizione utile all’esito della selezione, le allegazioni in fatto del COGNOME, come risultanti dalla sentenza impugnata.
In conclusione vanno accolti il primo, il terzo ed il quarto motivo e va dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9.2.2024.