Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10496 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10496 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15709/2021 R.G. proposto da :
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza (ora Fondazione RAGIONE_SOCIALE San Gerardo dei Tintori), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio, sito in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 368/2021 depositata il 30/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto dall’ Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (di seguito RAGIONE_SOCIALE) di Monza e confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza aveva accolto la domanda proposta dai dottori NOME COGNOME e NOME COGNOME per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance dagli stessi subito per effetto
del conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di Chirurgia toracica al dott. NOME COGNOME con delibera del 18 aprile 2017, così rigettando anche l’appello incidentale proposto per sollecitare una riliquidazione maggiorata del danno.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, premesso che la domanda era intesa ad ottenere il risarcimento del danno, sicché non rilevava la pur sollevata questione dell’integrazione del contraddittorio con il dottor COGNOME ha ritenuto che, nella specie, la ASST aveva violato i criteri di correttezza e buona fede che debbono essere rispettati nel conferimento degli incarichi dirigenziali, alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., in quanto l’Azienda non aveva richiesto alcun chiarimento al dottor COGNOME nonostante dalla documentazione prodotta risultasse che lo stesso aveva frequentato la scuola di specializzazione in cardiochirurgia presso l’Università di Chieti (conseguendo il titolo specialistico in data 13 novembre 2007) nello stesso nel periodo (dal 1° luglio 2004 al 15 maggio 2007) in cui, secondo la certificazione pure prodotta, aveva prestato servizio ospedaliero all’estero quale dirigente medico di primo livello di chirurgia toracica; in tal modo, il candidato si presentava come chiaramente privo del requisito previsto dal bando dell’anzianità decennale di servizio nella disciplina di chirurgia toracica, dal momento che non poteva essere utilmente computato il servizio svolto in contemporanea con la frequentazione della scuola di specializzazione (art. 37 d.lgs. n. 368 del 1999).
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la ASST di Monza per tre motivi, cui resistono i dottori COGNOME e COGNOME con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria. In particolare, nella memoria la ricorrente ha precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2023 la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, costituita con decreto del Ministero della Salute 12 ottobre 2022, è succeduta a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli economici, che risultavano in capo
alla RAGIONE_SOCIALE Monza alla data del 31 dicembre 2022 (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 del 1.1.2023).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la v iolazione dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484, nonché degli artt. 1 e 2 della legge 10 luglio 1960 n. 735 e dell’art. 124, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., sul rilievo che la v alutazione del servizio prestato all’estero ai fini del computo dell’anzianità di servizio spetta esclusivamente alla Regione di residenza del candidato: il dott. COGNOME aveva prodotto una certificazione della Giunta Regionale Abruzzo di riconoscimento del servizio prestato all’estero e la validità di tale certificazione non poteva essere revocata in dubbio dalla ASST di Monza.
1.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile perché il rilievo non coglie la ratio decidendi addotta dalla Corte d’appello per rigettare il gravame (fra molte, Cass. Sez. 1, 24/02/2004, n. 3612 e, più di recente, Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15517). Infatti, l ‘argomento centrale sviluppato nella sentenza impugnata per respingere il gravame non attiene alla questione della equipollenza del servizio reso all’estero e dell ‘organo competente alla sua certificazione, bensì, più semplicemente, sulla obiettiva rilevazione che, in base alla documentazione prodotta, per il medesimo periodo di servizio all’estero emergeva la contemporanea frequenza della scuola di specializzazione presso l’Università di Chieti , circostanza che avrebbe dovuto indurre l’ASST quanto meno a chiedere chiarimenti all’interessato, senza poter ritenere pacificamente integrato il requisito della anzianità di servizio richiesta dal bando.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1218, 1226, 2697 cod. civ., ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., assumendo che la ASST sia stata condannata a risarcire un danno inesistente, in quanto le chance di nomina degli odierni controricorrenti sarebbero rimaste identiche anche se il dott. COGNOME non fosse stato ammesso a partecipare alla procedura, dal momento che, pur escludendo il
predetto controinteressato, la terna degli aspiranti selezionati sarebbe stata comunque integrata e gli odierni controricorrenti avrebbe sempre concorso per il conferimento dell’incarico attraverso il meccanismo della selezione di tre candidati, con individuazione del prescelto rimessa alla scelta discrezionale del direttore generale, sicché non sarebbe ravvisabile alcuna certezza di conseguire l’incarico .
2.1. Anche la seconda censura non si sottrae alla pronuncia di inammissibilità, in quanto, dietro lo schema della dedotta violazione di legge si mira in realtà a censurare l’accertamento fattuale svolto dalla Corte d’appello (fra molte, Cass. Sez. 6, 04/04/2017, n. 8758), che ha ravvisato nella specie la chance in capo ai dottori COGNOME e COGNOME di ottenere il conferimento dell’incarico in base ad un tasso di probabilità stimato al 33%. Ed invero, in punto di diritto, occorre senz’altro richiamare il principio da ultimo ribadito da questa Corte (Cass. Sez. L, 15/01/2024, n. 1488) secondo cui « Ai sensi dell’art. 15 -ter , D.Lgs. n. 502/1992, previsione che ha carattere di norma imperativa, in quanto la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione e concorre alla salvaguardia dell’interes se pubblico alla tutela della salute dei cittadini, ed alla luce delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e degli stessi principi evocati dall ‘art. 97 Cost., l’incarico di struttura sanitaria complessa deve essere conferito sulla base di una valutazione comparativa tra una rosa di candidati, la quale deve contemplare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali ed essere sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate, non potendo tale motivazione esaurirsi in un apodittico giudizio di idoneità privo di concreti riferimenti alle caratteristiche ed alle esperienze professionali dei singoli candidati ed espresso con formule generiche». In tali evenienze, il dirigente pretermesso non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l ‘ attribuzione dell’incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all ‘ inadempimento
degli obblighi gravanti sull ‘ amministrazione (fra molte, Cass. Sez. L, 23/09/2013, n. 21700; Cass. Sez. L, 28/02/2020, n. 5546).
Proprio in virtù di tale indirizzo e richiamando anche la consolidata interpretazione in tema di risarcibilità del danno da perdita di chance , la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva apprezzato la sussistenza del danno in questione nei termini sopra indicati, respingendo l’appello incidentale proposto dai dottori COGNOME e COGNOME per ottenere un maggior risarcimento, risolvendosi, di conseguenza, ogni ulteriore censura sul punto in un’inammissibile sindacato nel merito, precluso nella presente sede di legittimità. Né ricorre nella specie l’ipotesi esaminata in senso ostativo al riconoscimento del risarcimento da questa Corte nell’ordinanza n. 25442 del 23 settembre 2024, in quanto la chance degli odierni controricorrenti è stata apprezzata proprio in base alla qualificata posizione rivestita dagli stessi, non meri concorrenti all’incarico ma candidati selezionati ed inseriti nella terna rimessa alla valutazione discrezionale del direttore generale, chiamato a rispettare i richiamati principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in base al parametro ex art. 97 Cost.
Con il terzo mezzo si deduce il contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte d’appello, dopo aver affermato che chi lamenta un danno da perdita di chance deve fornire la prova del nesso causale in termini di elevata probabilità, prossima alla certezza, ha ritenuto sufficiente un grado di probabilità non superiore al 33%.
3.1. La censura è infondata sol che si consideri come la stessa non coglie che, a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance , il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani: occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell ‘ esito positivo della selezione; solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al
canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (così Cass. Sez. L, 10 novembre 2017, n. 26694).
Nella specie, la Corte territoriale, apprezzata la sussistenza del nesso causale fra la violazione riconosciuta e la perdita di chance in termini di rilevante probabilità di conseguire l’incarico , ha stimato il danno in conformità alle valutazioni rese dal primo giudice, proprio in relazione alla probabilità di conseguire il risultato, valutata al 33%.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.