Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28175 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la SENTENZA del Tribunale di COSENZA n. 229/2022, depositata in data 10/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1218/2016, il Giudice di Pace di Cosenza, accogliendo le domande del sig. NOME COGNOME, accertava
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22614/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-ricorrente-
contro
l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE de ll’obbligo di fatturare i consumi dell’energia elettrica con cadenza bimestrale, disponeva la rateizzazione in 18 rate mensili della fattura di conguaglio di euro 1.924,33 e condannava la convenuta al pagamento dell’indennizzo di euro 30,00, in applicazione della Carta dei servizi e della delibera n. 239/10 dell’Autorità garante, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in euro 1.000,00.
Con sentenza n. 229/2002, il Tribunale di Cosenza, investito dell’appello da RAGIONE_SOCIALE, accoglieva parzialmente l’impugnazione, rigettando la richiesta di risarcimento del danno e confermando per il resto l’impugnata decisione.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo.
Nessuna attiità difensiva risulta svolta in questa sede da RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2729 cod.civ., ai sensi dell’art . 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere il Tribunale, pure a fronte dell’accertato inadempimento di RAGIONE_SOCIALE all’obbligo di emissione e di invio delle fatture bimestrali dei consumi, recanti non solo il dettaglio delle spese e delle tariffe applicate, ma soprattutto dei consumi, rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita chance , consistente nella perdita della possibilità di verificare l’esistenza di offerte economiche più vantaggiose provenienti da altri gestori. Tale voce di danno -insiste il ricorrente – non si concretizza nella perdita di un vantaggio economico, ma in quella della possibilità di conseguirlo (cfr. Cass. n. 10885/2024; Cass. n. 9565/2022; Cass. n. 29829/2018) e, trattandosi di un genere di
pregiudizio caratterizzato dall’incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di “possibilità” e ne è consentita la liquidazione in via equitativa (Cass. n. 14916/2018; Cass. n. 19497/2017; Cass. n. 19342/2017), giacché «Nessuna prova della ‘perdita’ può essere pretesa, se non in termini di possibilità e perdita di chance, suscettibile anch’essa di valutazione equitativa» (Cass. n. 9565/2022).
Lamenta che la impugnata sentenza, pur avendo riscontrato che il gestore RAGIONE_SOCIALE non aveva adempiuto all’obbligo contrattuale di emissione ed invio delle fatture bimestrali dei consumi, recanti non solo il dettaglio delle spese e delle tariffe applicate, ma soprattutto dei consumi (dato essenziale per confrontare le tariffe applicate da altri gestori) e pur avendo provato tramite presunzioni di aver subito il danno, gli abbia negato il risarcimento richiesto.
Il motivo è infondato .
Il giudice a quo ha considerato generica l’allegazione dell’odierno ricorrente secondo cui il mancato invio delle bollette gli aveva impedito di verificare l’esistenza di altre offerte economiche più vantaggiose di altri gestori telefonici, non avendo indicato né uno specifico fornitore concorrente né quale tariffa più bassa avrebbe accettato qualora avesse cambiato gestore. Detta statuizione è corretta per le ragioni che seguono.
Pur dovendosi precisare che la chance non doveva essere valutata in relazione alla concreta possibilità dell’odierno ricorrente di ottenere una tariffa inferiore, cioè in relazione al risultato atteso, ma in relazione alla perdita della possibilità di conseguire il risultato utile -infatti, non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo l’oggetto della pretesa risarcitoria (Cass. 26/06/2020, n. 12906; Cass. n. 9/03/2018, n. 5641) -deve rilevarsi che l’impugnata sentenza ha correttamente preteso la allegazione che se avesse avuto la fatturazione bimestrale come era più probabile che non avrebbe avuto una seria e concreta
possibilità di ottenere condizioni più vantaggiose, non bastando una ipotetica probabilità di conseguire condizioni economiche più favorevoli.
Questa Corte si dimostra particolarmente rigorosa quanto all’onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato che pretende il risarcimento del danno da perdita di chance , allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere. E, pur essendo ammessa la liquidazione equitativa, come invoca il ricorrente, sottolinea la distinzione tra la prova dell’ an e quella del quantum . L’onere probatorio relativo alla perdita di chance è invero più attenuato rispetto a quello richiesto ove si lamenti di non avere conseguito il bene della vita oggetto di controversia.
Attenuazione non significa evanescenza degli elementi costitutivi della fattispecie (cfr. Cass. 26/01/2022, n. 2261, seguita in termini da Cass. 07/08/2023, n. 24050), realizzata attraverso l’evocazione della tecnica di liquidazione di cui all’art. 1226 cod.civ.
Va al riguardo posto in rilievo che si è da questa Corte escluso ogni automatismo risarcitorio, dovendo il giudice di merito valutare il comportamento del danneggiante e accertare: a) la relazione causale tra tale condotta e l’evento di danno, cioè la perdita definitiva della possibilità di conseguire il risultato, avuto riguardo al momento in cui il comportamento illecito ha reciso la possibilità di conseguire il risultato favorevole, senza alcuna interferenza dei concetti di probabilità causale e di possibilità; b) la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato atteso sul piano dell’evento di danno.
Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento all’ufficio del merito competente, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile