Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29097 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29097 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24681/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
e
QUERCIA NOME
-intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 100/2021, depositata l’8.4.2021 , NRG 93/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Presso l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) si è svolta selezione per la nomina del Coordinatore del Dipartimento RAGIONE_SOCIALE Dipendenze Patologiche Sovrazonale RAGIONE_SOCIALE zone territoriali nn. 12 e 13, in esito alla quale è stato nominato il AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Dalla decisione in tal senso è scaturita azione giudiziale del AVV_NOTAIO COGNOME, finalizzata a far accertare l’illegittimità di tale nomina, il diritto all’attribuzione in proprio favore del detto incarico ed il risarcimento del danno, il tutto sul presupposto di una migliore qualificazione curriculare del ricorrente, rispetto a quella del prescelto.
La domanda è stata rigettata in prime cure dal Tribunale di Ancona, con sentenza poi riformata dalla Corte d’Appello della stessa città, la quale ha accolto la pretesa del COGNOME, ritenendo il difetto di motivazione e la violazione dei criteri di buona fede, condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del ricorrente degli emolumenti correlati al menzionato incarico per il periodo corrispondente alla durata iniziale di esso.
La sentenza resa in secondo grado è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE presso questa RAGIONE_SOCIALE la quale l’ha cassata con riferimento ai profili riguardanti l’accertamento del danno.
In particolare, nella pronuncia cassatoria si è evidenziato come al difetto di motivazione comparativa tra i candidati « non consegue una presunzione di nomina » idonea giustificare tout court il risarcimento, come se il pregiudizio fosse in re ipsa , spettando a chi agisce allegare e dimostrare la lesione della chance .
Il processo è stato quindi riassunto in sede di rinvio e la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato la domanda del COGNOME , sottolineando la natura fiduciaria del rapporto ed il fatto che il documento istruttorio allegato al provvedimento di scelta del
Coordinatore aveva evidenziato la necessità di tenere conto RAGIONE_SOCIALE esigenze di distribuzione ed organizzazione RAGIONE_SOCIALE risorse di ciascun Dipartimento di zona, profilo che non esauriva nell’esame dei curricula l’analisi da svolgere per definire la selezione e rispetto al quale nulla era stato allegato e provato dal ricorrente, sicché non poteva dirsi di conseguenza sussistente quanto essenziale per l’ allegazione e prova della perdita di chance .
La Corte del rinvio riteneva altresì che non si potesse dare corso a prova ex art. 421 c.p.c. ed in particolare alla escussione dei Direttori di Zona dei due Dipartimenti cui il coordinamento si riferiva, in quanto essa era tesa a dimostrare l’illegittimità dell’operato della RAGIONE_SOCIALE, che già consta va in via definitiva, e non la perdita di chances cui, in esito alla pronuncia cassatoria, era destinata la prosecuzione del processo avanti ad essa.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso di RAGIONE_SOCIALE.
È in atti memoria della controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001, nonché degli artt. 1175, 1375, 2697 e 2907 c.c., oltre che dell’art. 97 Cost.
La censura richiama la violazione dell’obbligo di motivazione della scelta, accertata in giudizio con effetto di giudicato ed evidenzia come la quantificazione del danno non possa che derivare dalla valutazione RAGIONE_SOCIALE probabilità che avrebbe avuto il COGNOME di ottenere l’attribuzione dell’incarico; ciò sulla base di una valutazione coerente con i principi di correttezza e buona fede, da svolgere apprezzando in via comparativa i curricula dei due candidati e la loro qualificazione professionale, che la Corte territoriale aveva
erroneamente ritenuto insufficienti per dimostrare la perdita di chance .
Il secondo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE medesime norme, ma in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. e sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame del fatto decisivo di cui era fatto cenno già nel primo motivo – consistente nel non esservi stato alcun incontro tra il direttore generale e i due direttori RAGIONE_SOCIALE zone da coordinare, come invece indicato nel documento istruttorio, profilo sul quale vi era stata anche deduzione di prova testimoniale.
I motivi vanno esaminati congiuntamente.
La Corte d’Appello ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE avesse posto a base della scelta non solo profili attinenti ai curricula degli interessati, ma anche aspetti riguardanti l’assetto RAGIONE_SOCIALE risorse dei diversi Dipartimenti, ovverosia, afferma la sentenza impugnata, le « rispettive necessità » dei Dipartimenti, valutandone distribuzione e organizzazione.
Vale a dire che, secondo la Corte d’Appello era no quelli i parametri su cui si era intesa muovere RAGIONE_SOCIALE e quindi rispetto ad essi doveva misurarsi – in mancanza, in sé ormai certa, di una sufficiente motivazione da parte dell’ente nella decisione finale l’allegazione di perdita di chances , per essere conducente.
La Corte d’Appello h a quindi evidenziato che le difese del ricorrente non avevano avuto alcun riguardo a quest’ultimo aspetto e che dunque mancava « allegazione e prova della perdita di chance ».
Al di là del cenno nella motivazione al fatto che tale attività di ricognizione era transitata anche attraverso un confronto con i Direttori di zona -profilo su cui vertono le contestazioni del ricorrente e la deduzione di prova testimoniale – quanto conta è che la Corte territoriale abbia nell’insieme desunto dal documento da essa valorizzato che anche quei dati organizzativi fossero stati posti alla base della scelta da assumere.
Rispetto a tale convincimento è in sé di poca rilevanza se quell’incontro vi fosse stato o meno e con ciò anche la deduzione di prova sul punto -perché le conclusioni in tal senso della Corte d’Appello attengono al merito della complessiva valutazione istruttoria di quel documento ad all’apprezzamento di quali elementi fossero di rilievo nel caso di specie.
Sul punto i motivi, insistendo sui curricula , sul verificarsi o meno di quell’incontro e richiamando i principi di correttezza e buona fede, finiscono anzi per non replicare, limitandosi a muovere lungo una linea in cui si contrappone quella che sarebbe stata, nella logica del ricorrente, la giusta decisione.
Ciò però integra la proposizione di una diversa soluzione di merito -inammissibile in sede di legittimità (principio pacifico e intrinseco alla struttura del processo di cassazione, su cui v. comunque Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 28 novembre 2014, n. 25332) -e non un qualche percepibile e decisivo motivo di ricorso per cassazione.
Ne deriva che la valutazione in ordine all ‘essere anche quelli i parametri rilevanti e su cui doveva dunque svolgersi il ragionamento sulla probabilità di scelta in favore del ricorrente giusto o errato che ciò sia -resta consolidata ed in realtà non è attinta da motivi pertinenti, sicché resiste all’impugnativa anche il profilo consequenziale, di cui alla motivazione della Corte territoriale, in ordine all’assenza di allegazione e prova su quel punto da essa individuato come indispensabile per la valutazione da compiere.
4. In definitiva il ricorso per cassazione, nel suo insieme non misurandosi in specifico con la motivazione resa dalla Corte territoriale (Cass. 6 aprile 2025, n. 9059; Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341) ed insistendo su circostanze non dirimenti (l’esistenza o meno di quell’incontro), che dunque non integrano (v. il secondo
motivo) un’idonea censura di omesso esame di fatti (art. 360 n. 5 c.p.c.), è da ritenere nel suo complesso inammissibile.
5. Il ricorso va quindi complessivamente dichiarato inammissibile e le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre a spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24.9.2025.
La Presidente NOME COGNOME