Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15308 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15308 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22458-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME LAURA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto
RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 22458/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/04/2024
CC
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avverso la sentenza n. 1064/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/01/2019 R.G.N. 1077/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
che, con sentenza del 4 gennaio 2019, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Siracusa, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME ed altri 33 nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto la condanna del Ministero, alle cui dipendenze gli istanti prestavano servizio quali cancellieri ed ufficiali giudiziari di qualifica B3 e B3 super, al risarcimento del danno da perdita di chance in relazione all’inadempimento in cui sarebbe incorso per non aver portato a termine le procedure di riqualificazione del personale per la progressione orizzontale e verticale previste dall’art. 15 del CCNL per il comparto Ministeri relativo al quadriennio 1998-2001 e dal CCNI per il personale della Giustizia del 5.4.2000, danno da commisurarsi a distinte percentuali delle differenze stipendiali che sarebbero spettate ove le procedure suddette fossero state completate;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non aver gli istanti addotto allegazioni e prove idonee, neppure in via presuntiva, a dimostrare che, ove l’Amministrazione avesse dato corso alle procedure e gli istanti fossero stati ammessi, sarebbe stato probabile il conseguimento della progressione cui aspiravano;
che per la cassazione di tale decisione ricorre ricorrono la COGNOME e altri 21 degli originari istanti, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero.
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CONSIDERATO
che i ricorrenti, i quali, mentre articolano l’impugnazione su due motivi, l’uno inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c. e l’altro in cui l’analogo vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge è prospettato con riguardo ai diversi parametri normativi dati dagli artt. 115 e 116 c.p.c., passano a trattare gli stessi congiuntamente e, nel complesso, imputano alla Corte territoriale di aver erroneamente apprezzato il materiale istruttorio, assumendo, in contrasto con il convincimento maturato dalla Corte predetta, essere stato assolto l’onere probatorio incombente ai ricorrenti medesimi in ordine all’effettività della chance di cui lamentano la perdita e, così, di essersi la stessa Corte territoriale pronunciata non in conformità con quanto allegato e provato, finendo per disconoscere illegittimamente la ricorrenza e l’entità del danno conseguente all’inadempimento denunciato;
che va premesso che su analoghe domande avanzate da dipendenti del Ministero della Giustizia, che fondavano la pretesa risarcitoria sulla mancata conclusione dei passaggi disciplinati dall’art. 15 del CCNL 16.2.1999 per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi a Sezioni Unite con la sentenza n. 21678 del 2013 e, successivamente, con le decisioni Cass. nn. 10950 e 21902 del 2018; Cass. nn. 984, 9808, 12358 25626 del 2020; Cass. n. 15591 del 2022 che hanno rigettato ricorsi proposti avverso pronunce con le quali erano state respinte le domande di risarcimento, sul presupposto che dovesse essere escluso l’inadempimento del Ministero, che l’art. 15 è una disposizione di carattere meramente
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programmatico che non riconosce un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione professionale né obbliga l’amministrazione ad offrire al personale una chance di sviluppo della carriera, che in ogni caso è colui che agisce per il risarcimento del danno che ha l’onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni e al calcolo delle probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento onde attivare quantomeno il risarcimento in maniera equitativa, “atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., presuppone pur sempre che risulti comprovata l’esistenza di un danno risarcibile”;
che entrambi i motivi, qui parimenti trattati congiuntamente, risultano inammissibili;
che i ricorrenti deducono che nulla avrebbe rilevato in dettaglio la Corte territoriale in ordine all’inadempimento contrattuale del Ministero là dove, al contrario, si evince dalla sentenza impugnata, attraverso il richiamo alle argomentazioni contenute in plurime decisioni di giudici di merito (alcune delle quali confermate proprio nei precedenti di questa Corte sopra richiamati), che non vi era stato alcun inadempimento;
che, quanto al danno da perdita di chance , i motivi si risolvono nell’opporre da parte dei ricorrenti una propria valutazione circa la rilevanza probatoria degli elementi in fatto offerti a quella operata dalla Corte territoriale sulla base del proprio discrezionale apprezzamento del materiale istruttorio, plausibilmente basato sull’irrilevanza degli elementi in fatto addotti dai ricorrenti rispetto alla struttura del previsto percorso di riqualificazione, dovendo seguire alla prima selezione, con riferimento alla quale soltanto i ricorrenti potevano affermare in relazione al rapporto tra
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numero di domande e posti disponibili una elevata probabilità di ammissione, una seconda selezione ad ultimazione di un periodo di formazione il cui esito restava tutto da verificare;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18 aprile