Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20433 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20433 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16149/2021 R.G. proposto da : COGNOME rappresentata e difesa dagli Avv. NOME COGNOME e COGNOME
-ricorrente-
contro
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, sez. distaccata di SASSARI n. 82/2021 depositata il 24.3.2021, NRG 64/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/6/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME avendo partecipato, quale dipendente inquadrata al 4° livello, nell’anno 2014, alla selezione per il conferimento di posizioni organizzative presso l’Azienda per la Tutela della Salute (di seguito, ATS) di Sassari, ha agito in giudizio per sentir accertare l’illegittima conduzione della nomina avvenuta in favore di altra sua collega, trascurando la lunga esperienza della ricorrente ed i suoi requisiti culturali e professionali;
la pretesa ha avuto riconoscimento dal Tribunale di Sassari, con attribuzione del risarcimento per perdita di chance in misura di 7.000,00 euro, ma la Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha riformato la pronuncia, rigettando la domanda;
la Corte d’Appello affermava che vi era un obbligo motivazionale in capo a ATS e, richiamando in parte qua le argomentazioni del Tribunale, riteneva nel caso di specie la « contrarietà alla previsione del ccnl e del regolamento attuativo per difetto di comparazione dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali degli aspiranti »;
sosteneva tuttavia che era mancata la dimostrazione da parte della ricorrente in ordine al fatto che, se tutto fosse stato svolto correttamente, la Serra sarebbe stata vincitrice e ciò anche perché il Tribunale aveva individuato nella misura di 1/7, attribuendo pari possibilità a tutti i candidati, le probabilità che la ricorrente risultasse vincitrice, che quindi intercettava una percentuale eccessivamente bassa per ragionare in termini di perdita di chance ; 2.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, resistiti da controricorso di ATS; sono in atti memorie di ambo le parti;
CONSIDERATO CHE
1.
con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla difesa di NOME COGNOME nell’atto di costituzione nel giudizio di secondo grado;
con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 434 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente deciso, in rito, sul presupposto di una valida introduzione del gravame con l’atto di appello;
1.1
i due motivi di ricorso sono avvinti da evidente connessione logica, trattando da due diversi punti di vista del medesimo aspetto della decisione impugnata;
1.2
il primo è inammissibile atteso che la pronuncia della Corte di Appello ha disatteso in via implicita l’eccezione sollevata sul punto e ha deciso nel merito l’appello , sicché, come affermato da costante orientamento di questa Corte « ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso denunciante l’omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dei motivi d’appello, per difetto di specificità degli stessi, avendo il giudice comunque deciso il gravame nel merito) » (Cass. 29/01/2021 n. 2151);
il terzo motivo è infondato, in quanto dalla stessa narrativa della ricorrente (v. pag. 7 del ricorso per cassazione) si evince che ATS aveva proposto in secondo grado il duplice tema della idoneità della motivazione e del danno da perdita di chance , sotto il profilo dell’allegazione e prova dei corrispondenti presupposti, e tanto basta, tenuto conto dell’assenza di formalismi sul punto, secondo il principio per cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199);
1.4
tutto ciò comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso -con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe pronunciato in difetto di impugnazione circa i criteri di quantificazione del danno da perdita di chance -in quanto come si è detto il tema del risarcimento di quel danno rientrava invece nell’ambito del giudizio di appello ;
2.
con il quarto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 156, secondo comma, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. nella parte in cui la Corte, benché
abbia esplicitamente respinto il primo motivo di appello che tendeva ad affermare, in riforma della sentenza di primo grado, la legittimità delle nomine, non ha di seguito confermato in parte la sentenza impugnata, ha accolto totalmente l’appello e ha trascurato di affermare la parziale fondatezza della pretesa della ricorrente diretta a dichiarare l’illegittimità delle deliberazioni impugnate con il primo motivo di ricorso in primo grado;
con il quinto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda con la quale la ricorrente chiedeva di pronunciare l’illegittimità delle delibere impugnate;
con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2907 c.c., 99, 112 c.p.c., 21 CCNL Sanità pubblica 19982001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e si assume che la sentenza della Corte di Appello avrebbe errato perché, dopo aver in sostanza respinto il primo motivo di appello, non avrebbe confermato la pronuncia di illegittimità delle delibere impugnate, come richiesto da NOME COGNOME in primo grado e anche in grado di appello;
2.1
i tre motivi sono da esaminare congiuntamente perché riguardano il medesimo profilo e sono infondati;
nel dispositivo della sentenza impugnata, infatti, non vi è una totale riforma della sentenza di primo grado, ma solo parziale, con la dizione altresì « per il resto conferma »;
quest’ultima non si può che riferire all’avere la Corte territoriale, come è spiegato anche nello storico di lite, ritenuto anch’essa l’illegittimità della selezione e riformato il primo grado solo con riferimento alla prova del danno;
3.
con il settimo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per omessa motivazione con violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nel ricorso si lamenta l’erroneità della sentenza della Corte di Appello perché, dopo aver dichiarato l’insussistenza della motivata comparazione nelle delibere impugnate e dopo aver sanzionato la sentenza di primo grado per non avervi provveduto, a sua volta omette ogni decisione in merito nonostante in atti fossero versati gli elementi di rilievo per la corretta comparazione dei curricula ;
il motivo è fondato in quanto la sentenza di appello articola la propria motivazione affermando che le delibere di attribuzione delle posizioni organizzative vanno motivate, accertando che la Azienda per la tutela della Salute non aveva espresso le motivazioni comparative poste a fondamento della selezione, richiamando il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, circa l’onere del lavoratore di allegare e provare gli elementi dai quali si possa trarre per questi la possibilità di conseguire l’incarico ambito ove la valutazione fosse stata condotta secondo regole e tanto al fine di dimostrare il danno da perdita di chance;
ancora di seguito la motivazione della Corte di Appello afferma che il Tribunale aveva sbagliato a non condurre la doverosa valutazione dei curricula degli aspiranti e a procedere al risarcimento del danno previa applicazione delle percentuali e conclude accogliendo l’appello e respingendo la domanda originaria;
la decisione impugnata sconta, allora, un insanabile lacunosità nella parte in cui, dopo aver rimosso l’accertamento e la motivazione del Tribunale, omette di farsi carico dell’esame della domanda risarcitoria del lavoratore, non esamina in concreto gli elementi offerti, non procede ad una valutazione dei curricula degli aspiranti e trascura di condurre la propria valutazione della possibilità della ricorrente di concorrere positivamente per le posizioni contestate;
per questa via la motivazione della Corte di Appello circa l’accoglimento del secondo motivo di appello è apparente, rimane al di sotto del minimo costituzionale stabilito dall’art. 111 Cost. e determina la nullità della sentenza;
assume in proposito rilievo il principio di diritto secondo il quale in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 12/10/2017 n. 23940);
4.
in definitiva va accolto il settimo motivo, con reiezione degli altri motivi ed assorbimento del secondo;
la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro