Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11636 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11636 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24667/2020 R.G. proposto da :
COGNOME Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio, sito in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
contro
Azienda Sanitaria Locale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 6976/2019 depositata il 13/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame principale proposto dal dott. NOME COGNOME assorbito quello incidentale proposto dalla Azienda Sanitaria Locale di Benevento, e così confermato il rigetto della domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance per mancato espletamento di concorsi per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che la domanda non potesse trovare accoglimento in difetto di allegazione e prova di elementi di fatto idonei a far ritenere che lo svolgimento di una procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire l’incarico , condividendo la valutazione resa in proposito dal primo giudice. Anche la denuncia circa l’affidamento di incarichi a colleghi medici senza l’esperimento di alcun tipo di procedura concorsuale comparativa era rimasta generica, carente di qualsivoglia più specifica e necessaria indicazione al riguardo né erano state svolte chiare allegazioni circa l’operato del ricorrente nelle posizioni già rivestite. Parimenti, non risultavano idonee allegazioni circa il nesso di causalità tra il danno lamentato e il comportamento datoriale, apparso ispirato a criteri di legittimità rispetto ai quali non era emersa alcuna prova contraria. In tale ottica, la richiesta di acquisizione di tutta la documentazione inerente agli affidamenti dirigenziali di strutture semplici e complesse a decorrere dall’anno 2004 era stata ritenuta generica e come tale inammissibile. D’altro canto, al fine di ottenere la riduzione e la ristrutturazione della spesa sanitaria la Giunta regionale aveva approvato la delibera del 9 dicembre 2005 con la quale aveva posto le premesse per i risparmi nel successivo triennio, fissando il blocco immediato di almeno il 10% del turn over del personale e la espressa limitazione di nuovi incarichi di struttura complessa; le misure restrittive erano state reiterate con delibera n. 514 del 2007 ed il piano di rientro si era protratto per molti e ulteriori anni, con una operazione di riassetto delle strutture sanitarie sul territorio; a ciò si era aggiunta anche la delibera n. 191 del 2006 con cui era stata sospesa l’ efficacia degli atti di conferimento degli incarichi di responsabilità relativi alle unità operative semplici. In definitiva, la perdita dell’opportunità di carriera non era stata una conseguenza del presunto inadempimento dell’ASL , tanto più che il dott. COGNOME non aveva partecipato all ‘unica procedura di incarico per dirigente di unità operativa complessa, attivata in data 26 aprile 2005, per come risultante dagli atti.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il dott. NOME COGNOME articolando tre motivi, cui resiste l’ Azienda Sanitaria Locale di Benevento con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 15 e 15ter del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’ art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, nonché la violazione degli artt. 5, 26-29 e 32 del CCNL dirigenza medica e veterinaria quadriennio 1998-2001, oltre che la violazione dell’ atto aziendale e dell’ art. 1375 cod. civ. Si lamenta che la sentenza di primo grado abbia respinto la richiesta risarcitoria pur dopo aver riconosciuto la violazione della normativa mentre la sentenza d’appello abbia parimenti rigettato la domanda ma sulla base di un ‘ inversione dell’onere della prova , atteso che, secondo l’assunto del ricorrente, in assenza di procedure selettive veniva meno la stessa possibilità di concorrere, risultando preclusa anche la prova della perdita di chance . Né era sufficiente il ridimensionamento delle risorse economiche, come pure sostenuto dai giudici d’appello .
1.1. Il motivo, nei termini formulati, non può trovare accoglimento, in quanto in realtà, mira a sollecitare un diverso (e inammissibile) apprezzamento delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle concrete ed effettive chance di ottenere un incarico dirigenziale, a fronte dell’articolato corredo motivo addotto nella sentenza impugnata (v. Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34476, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito). Nello stesso senso, è stato ripetutamente affermato che è inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un ‘ alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli
atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. Sez. 2, 23/04/2024, n. 10927).
2 . Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità del procedimento per omessa considerazione della documentazione allegata e mancata pronuncia sulle richieste istruttorie, prospettando altresì, più in generale, la violazione delle norme previste dal capo II del I libro del codice di rito e, in particolare degli artt. 187 e 210 cod. proc. civ., oltre che la violazione delle norme sul giusto processo ex artt. 111 e 24 Cost e art. 6 CEDU.
2.1. Anche la censura in esame non si sottrae alla valutazione di inammissibilità, posto che non è configurabile le denunciata omessa pronuncia, atteso che la Corte d’appello ha disatteso le richieste istruttorie avanzate perché ritenute non idonee, già in punto di allegazione, a comprovare la domanda, pronunciandosi espressamente anche in ordine alla richiesta di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.
Nel resto, la censura si risolve in un’inammissibile censura nel merito del governo delle prove, inammissibile nella presente sede di legittimità. In particolare, il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l ‘ inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all ‘ attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (Cass. Sez. 3, 06/11/2023, n. 30810). Nella specie il ricorrente si è limitato a riproporre le richieste istruttorie e le argomentazioni già svolte nei gradi merito, senza superare i rilievi critici svolti nella sentenza
impugnata, in ordine alla genericità delle deduzioni, e senza, soprattutto, illustrarne la decisività.
Infine, con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nella perdita di chance , considerata la probabilità concreta per il ricorrente di raggiungere la dirigenza con la conseguente perdita socio-esistenziale, oltre che patrimoniale, se si fossero espletati i concorsi, in virtù del possesso dei titoli provato in causa e con la documentazione medica depositata, attestante il nesso causale tra il danno subito e il comportamento antigiuridico d ell’ASL. Si reiterano anche le argomentazioni sulla mancata ammissione delle prove, anche in ordine al danno sofferto.
3.1. La censura risulta preclusa dalla configurabilità nella specie, della cd. doppia conforme, con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-2, 09/03/2022, n. 7724), come nel caso in esame.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per
compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.