Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1234 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1234 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13474-2024 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4504/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2023 R.G.N. 3786/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
Perdita di chance
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande dei lavoratori in epigrafe nei confronti di RAGIONE_SOCIALE volte ad accertare che la società datrice aveva omesso di fissare gli obiettivi individuali per gli anni 2013 e 2014, per cui ne chiedevano la condanna al risarcimento del danno da perdita di chance , alla luce dell’inadempimento dell’obbligo di fissare gli obiettivi previsto da un accordo sindacale del 2003.
La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che ‘gli appellati avrebbero dovuto quantomeno dedurre che, in caso di assegnazione degli obiettivi, avrebbero avuto effettive possibilità di raggiungimento degli stessi in considerazione delle modalità lavorative adottate, della tipologia dell’incarico svolto, delle proprie caratteristiche e capacità professionali’.
La Corte ha quindi argomentato: ‘Per ottenere la corresponsione del premio annuo ai lavoratori è necessaria la verifica da parte della società datrice di lavoro dei risultati individualmente conseguiti, nonché del raggiungimento degli obiettivi di performance aziendale prefissati. Gli appellati nulla hanno dedotto sulle possibilità che avrebbero avuto di raggiungere gli obiettivi individuali ove gli fossero stati prefissati, ed hanno riconnesso il proprio diritto al mero inadempimento dell’obbligo di prefis sare gli obiettivi, senza nulla altro aggiungere’.
Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso i soccombenti con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società.
Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente:
1.1. il primo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132, comma I nr. 4) c.p.c., in relazione all’art. 360, comma I nr. 4), c.p.c., in quanto la Corte di merito ha travisato la causa petendi del ricorso proposto dai deducenti, che hanno fondato la pretesa risarcitoria, oltre che sull’illecito datoriale, su ulteriori elementi di fatto concretanti la chance perduta, taluni dei quali contraddittoriamente richiamati (peraltro, quali circostanze pacifiche) nella stessa sentenza di appe llo’;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘Omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma I nr. 5), c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2697, 2727, 2729 Cod. Civ. e degli artt. 1362 e ss., in relazione agli artt. 1, 3, 5 e 7 dell’Accordo aziendale sottoscritto il 22/1/2003, nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma I nr. 3) c.p.c.’, avendo il Giudice a quo escluso, implicitamente, la valenza probabilistica degli elementi indiziari allegati dagli odierni ricorrenti, omettendo, quindi, l’esame di decisive circostanze fattuali (provate per tabulas o, comunque, non contestate dalla RAGIONE_SOCIALE) ed indicando altre circostanze -che gli esponenti avrebbero dovuto dedurre e comprovare -inidonee, anche in astratto, a costituire la prova presuntiva del danno da perdita di chance ‘;
1.3. il terzo mezzo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma II, 112, 115, 414 e 416 c.p.c., nonché dell’art. 2697 Cod. Civ., in relazione all’art. 360, comma I nr. 4), c.p.c., per essersi, il convincimento della Corte di Appello, basato anche sulla pretesa crisi economico-finanziaria della RAGIONE_SOCIALE nel periodo 2013-2014, benché tale questione di fatto, rilevata d’ufficio, non fosse mai stata sottoposta al contraddittorio delle parti’.
Il Collegio giudica il ricorso non accoglibile.
2.1. I motivi presentano pregiudiziali e concorrenti profili di inammissibilità nelle parti in cui:
2.1.1. deducono la violazione dell’art. 115 c.p.c. rispetto alla quale, come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (tra le molte conf. v. di recente Cass. n. 9731 del 2025);
2.1.2. eccepiscono la violazione dell’art. 2697 c.c. che è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi -non certo ricorrente nella specie –
in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 26769 del 2018);
2.1.3. invocano la violazione dell’art. 112 c.p.c. senza evidenziare i contenuti degli atti processuali dai quali risulti che il giudice territoriale avrebbe leso il canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che non è comunque configurabile né in caso di mancato esame, da parte del giudice di merito, di una questione puramente processuale ( ex plurimis , v. Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata), né laddove debba ritenersi che la questione od eccezione di merito sia stata esaminata e decisa implicitamente (tra molte, Cass. n. 7404 del 2014);
2.1.4. pretendono una diversa interpretazione del ricorso introduttivo, quando l’interpretazione della domanda e dei suoi confini è riservata alla competenza del giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 18 del 2015, Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 12944 del 2012; Cass. n. 21208 del 2005), ovvero della volontà negoziale espressa in un accordo aziendale, parimenti appannaggio del giudice cui spetta ogni accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014, più di recente Cass. n. 22318 del 2023 e Cass. n. 18214 del 2024);
2.1.5. criticano la ponderazione di elementi indizianti operata dalla Corte territoriale, ma è noto che spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo
processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010) e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza del fatto ignoto (cfr. Cass. n. 28772 del 2022; Cass. n. 20540 del 2023);
2.1.6. lamentano l’omesso esame di fatti decisivi al di fuori dei limiti consentiti Sezioni unite civili (Cass. Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014), in particolare senza riuscire ad evidenziarne, anche per la loro pluralità, il necessario carattere della decisività, nel senso inteso da questa Corte secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015);
2.1.7. censurano argomentazioni spese in motivazione ad abundantiam -quale la crisi economica della RAGIONE_SOCIALE tra il 2013 e il 2014 – che non costituiscono ratio decidendi della medesima in quanto prive di effetti giuridici, di modo che chi ricorre difetta di interesse ad impugnarle (cfr. Cass. n. 24591 del 2005; Cass. n. 7074 del 2006; Cass. n. 23635 del 2010; Cass. n. 8755 del 2018; Cass. n. 18429 del 2022; Cass. n. 1770 del 2025).
2.2. In ogni caso e comunque tutte le censure, prospettate quali errores in iudicando o in procedendo , non risultano idonee a confutare l’assunto dei giudici del merito secondo cui i lavoratori
non avevano allegato circostanze essenziali al fine di provare che, in caso di assegnazione degli obiettivi, avrebbero avuto effettive possibilità di raggiungimento degli stessi, quali -come riportato nello storico della lite – le modalità lavorative adottate, la tipologia dell’incarico svolto, le caratteristiche e le capacità professionali.
Come già ritenuto da questa Corte in vertenze con tratti di analogia con la presente, si tratta di ‘un giudizio di fatto che, come tale, non è più contestabile davanti alla Corte di legittimità’ (in termini: Cass. n. 11058 del 2025; in precedenza, in particolare, Cass. n. 31479 del 2021; alle quali si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
In ragione di tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i soccombenti al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 12 novembre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME