Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 157 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 157 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28920/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2092/2021, depositata il 21.5.2021, NRG NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. I ricorrenti meglio indicati in epigrafe, dirigenti medici presso l’RAGIONE_SOCIALE, hanno agito lamentando la mancata corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione, in esito a determinazione del Direttore Generale di sospensione di tale emolumento per i dirigenti medici assunti o trasferiti, quali essi erano, successivamente al 1.1.2007.
La pretesa è stata ritenuta fondata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, a titolo risarcitorio, con liquidazione equitativa in misura del 50 % dell’indennità rivendicata.
La Corte d’Appello di quella stessa città ha però integralmente riformato la pronuncia di primo grado, rigettando la domanda.
La Corte territoriale ha premesso che era passata in giudicato la statuizione del Tribunale in ordine al fatto che i ricorrenti non avevano diritto alla retribuzione di posizione, perché non era stato loro conferito il relativo incarico.
Ha aggiunto che, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2002 -2005 di area, la retribuzione di posizione parte variabile aziendale è da attribuire sulla base della graduazione delle funzioni, la quale ha la natura di fatto costitutivo del diritto alla percezione di tale quota di retribuzione accessoria, sicché, in mancanza, la stessa non può essere determinata, né con riferimento generico soltanto all’importanza e complessità dell’incarico, né con indifferenziata proporzione rispetto alla consistenza dell’apposito fondo aziendale.
D’altra parte, prosegue la sentenza, il risarcimento per perdita di chances postula l’allegazione e la prova di elementi oggettivi da cui desumere la possibilità concreta di essere destinatari di un provvedimento di conferimento delle funzioni munito di una certa graduazione, calibrata sulle singole specificità individuali.
Nel caso di specie, viceversa, i ricorrenti hanno chiesto un risarcimento « a pioggia », rivendicando quanto attribuito agli altri dirigenti, mentre
avrebbero dovuto « specificare (dandone idonea dimostrazione) quale ‘peso’ avrebbe avuto l’incarico loro conferito, il livello di responsabilità e il corrispondente valore economico, rispetto ai parametri previsti dalla disciplina collettiva ».
Profilo rispetto ai quali l’ « avere ricoperto in passato presso altre strutture incarichi di responsabilità » era , secondo la Corte d’Appello, insufficiente a determinare, « anche in via presuntiva » il valore delle « funzioni che avrebbero potuto essere loro conferite se l’RAGIONE_SOCIALE avesse adottato il provvedimento di graduazione ».
Tutto ciò in sostanza per sostenere che gli elementi addotti a corredo della pretesa risarcitoria non erano sufficienti al fine dell’accoglimento di essa.
Avverso la sentenza i medici hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, richiamato l’art. 360 nn . 3 e 4 c.p.c., adduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché del CCNL di RAGIONE_SOCIALE Veterinaria.
I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello, richiedendo la ricostruzione di un astratto provvedimento di graduazione delle funzioni e del peso esatto che si sarebbe dovuto attribuire all’incarico da loro svolto, avrebbe imposto una probatio diabolica , confondendo altresì i diversi piani della prova dell’ an e del quantum della valutazione risarcitoria.
In particolare, nel motivo si sostiene che la prova della possibilità in concreto di vedersi attribuito un incarico determinava di per sé il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance , a prescindere poi dal quantum di tale ristoro, determinabile in via equitativa.
In ogni caso, i ricorrenti, sostengono che ove si fosse tenuto conto delle allegazioni svolte e dei documenti prodotti, le une e gli altri rimasti non contestati, si sarebbe dovuta ritenere comprovata l’esistenza del danno da perdita di chance , dovendosi considerare che essi: a) erano tutti specialisti di diversi campi dell’area medica ed in possesso di una solida esperienza assistenziale e specializzazione; b) operavano in attività assistenziali da molto tempo prima di essere trasferiti per mobilità presso il RAGIONE_SOCIALE; c) anche successivamente all’introduzione della causa il RAGIONE_SOCIALE aveva conferito ulteriori incarichi senza corrispondere alcunché a titolo di retribuzione di posizione variabile.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) sostenendo che, nel ritenere che i ricorrenti avessero fatto una richiesta ‘a pioggia’ delle somme spettanti, era stato alterato il senso delle deduzioni svolte, omettendo di considerare i fatti, riproposti con riferimento ai punti a), b) e c) già sopra delineati nel riferire sul primo motivo, rispetto ai quali veniva ribadita la mancanza di contestazione di allegazioni e produzioni.
Analoghe considerazioni sono a base del terzo motivo, con cui si denuncia la violazione , ancora ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendosi che erroneamente sarebbe stato escluso che le menzionate circostanze fossero sufficienti a provare anche in via presuntiva la possibilità concreta dei ricorrenti di essere destinatari del conferimento di un incarico dirigenziale ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione parte variabile, con quanto ne sarebbe dovuto conseguire in termini risarcitori.
I motivi, ruotando tutti su analoghi profili difensivi, possono essere esaminati congiuntamente.
Il principio che regola un’azione risarcitoria come è quella oggetto di causa è senza dubbio quello per cui chi agisce « è tenuto esclusivamente
ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile. Una volta avvenuto ciò, il danno subito dal lavoratore per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e dell’indennità di risultato, conseguente all’inadempimento della P.A. all’obbligo di procedere all’adozione del regolamento organizzativo interno a tal fine necessario, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa » (così, Cass. 27 aprile 2025, n. 11058, con valutazioni in fondo riconducibili al principio cardine in tema di azione di adempimento/inadempimento di cui a Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533).
È dunque astrattamente corretto quanto si dice nei motivi rispetto al fatto che vi era prova dell’ an dell’illecito.
Ciò non è però sufficiente in quanto, anche rispetto ad una valutazione equitativa, il dipendente è pur sempre onerato di « allegare l’esistenza » del danno e, soprattutto, per quanto qui rileva, gli « elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale » inteso nel senso di riguardare i danni « che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità » (così, ancora Cass. 11058/2025 cit.).
La Corte territoriale ha ritenuto che le allegazioni utili ad integrare quest’ultimo requisito fossero mancate per difetto di specificità.
L’ « aver ricoperto in passato presso altre strutture incarichi di responsabilità » -nel che sono contemplati i profili sull’esperienza e la professionalità acquisita su cui insistono i ricorrenti -nella sentenza impugnata è stata ritenuta circostanza in sé insufficiente a determinare il
valore delle funzioni che avrebbero potuto essere conferite se l’RAGIONE_SOCIALE avesse adottato il provvedimento di graduazione.
Si tratta di valutazione non illogica, perché quanto svolto in passato non necessariamente esprime il valore di quanto sia (o avrebbe dovuto essere) fatto nel presente, specie in comparazione -nel che consiste la graduazione -con quanto attribuito ad altri.
D’altra parte, il fatto che anche successivamente all’inizio della causa siano stati conferiti incarichi senza corresponsione di retribuzione variabile non colma i deficit probatori su cui ha fatto leva la sentenza impugnata, attestando semmai il perdurare dell’inadempimento, rispetto al quale, come si è detto, non vi è in realtà questione anche per i periodi precedenti.
In altre parole, questi ultimi fatti non integrano l’omesso esame di circostanze decisive in ipotesi valorizzabili ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. In questo quadro, anche il riferimento ad una richiesta sviluppata ‘a pioggia’ non tradisce il senso delle difese svolte, ma sta più semplicemente a ribadire la carenza di specificità delle allegazioni che avrebbero dovuto condurre al ragionamento probabilistico sulla consistenza effettiva della perdita di chance .
In definitiva, non vi è stata alcuna violazione delle norme sostanziali (primo motivo), né travisamento della domanda (secondo motivo, sub specie del richiamo all’art. 112 c.p.c.) o di valutazione delle prove (primo motivo, con richiamo alle regole sulle presunzioni o terzo motivo, con richiamo alle norme processuali sull’apprezzamento delle prove), ma semplicemente un rigoroso approccio rispetto alla valutazione dei dati disponibili, che appartiene alla sfera del giudizio di fatto e del convincimento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
In altre parole, il non essersi valorizzati i profili su cui ancora insistono i ricorrenti (v. supra i punti indicati con le lettere a, b e c nel riferire sul
primo motivo), al fine di sorreggere un ragionamento presuntivo di valutazione probabilistica e di quantificazione della chance , pertiene all’ambito dell’ apprezzamento giudiziale di merito, che non consente di essere sovvertito sulla base della prospettazione di un ipotetico diverso esito, ove si fosse attribuito rilievo a quegli elementi, come si è detto non necessariamente decisivi in senso contrario.
Vale infatti il consolidato e fondante principio per cui il ricorso per cassazione non può consistere in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice del merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505).
In questa prospettiva, i motivi si appalesano nel loro complesso inammissibili -ed in questo senso va definito il giudizio di cassazione proprio perché in concreto volti a proporre un diverso giudizio sul merito delle prove in ordine ai coefficienti probabilistici necessari ad integrare la fattispecie della perdita di chance .
Le spese si regolano secondo soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 2.10.2025.
La Presidente NOME COGNOME